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Sentenza — n. 32883/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32883/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32883/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Poggelli Annarita, quale legale rappresentante della Ste.lu.sa S.r.l. ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 28/10/2020 che ha rigettato l'appello cautelare presentata nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro di manufatti, realizzati sul territorio del demanio marittimo del Comune di Fiunnicino con occupazione sine titulo di mq. 1286 stante l'illegittimità degli atti presupposto, per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.; in particolare il Tribunale ha ritenuto la inidoneità della concessione suppletiva rilasciata a sanare lo stato di illegittimità pregresso.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32883/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero revoca dell'annullamento ritiro della querela penale domanda d'asilo di rom rigetto provvisorio dell'opposizione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
Con un unic6 complessivo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POGGELLI ANNA RITA nato a ROMA il 01/06/1970 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relaiione svolta dal Consigliére GASTONE ANDREAZZA; sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. uditi i difensori presenti Avv. ti P. Mancuso e G. Cantelli, che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Poggelli Annarita, quale legale rappresentante della Ste.lu.sa S.r.l. ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 28/10/2020 che ha rigettato l'appello cautelare presentata nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro di manufatti, realizzati sul territorio del demanio marittimo del Comune di Fiunnicino con occupazione sine titulo di mq. 1286 stante l'illegittimità degli atti presupposto, per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.; in particolare il Tribunale ha ritenuto la inidoneità della concessione suppletiva rilasciata a sanare lo stato di illegittimità pregresso.

2. Con un unic6 complessivo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.; dopo avere riepilogato le ragioni del provvedimento impugnato, fondate sull'inammissibilità dei motivi riguardanti gli originari titoli abilitativi per effetto del giudicato cautelare, e la sostanziale inconferenza giuridica dell'elemento di novità costituito dalla determina n.90 del 2020 di rilascio di atto suppletivo ricognitivo in sostituzione della precedente concessione demaniale, in ragione della necessità di una procedura ad evidenza pubblica, lamenta che la Ste.lu.sa avrebbe già partecipato e vinto una procedura' ad evidenza pubblica per una concessione. demaniale di 2.000 • metri quadri senza necessità, dunque, di una ulteriore; e la concessione suppletiva in oggetto rappresenterebbe proprio la conclusione di tale procedura ad evidenza pubblica, come confermato dalla delibera di Consiglio comunale n. 63 del 2015; inoltre la concessione demaniale suppletiva richiamerebbe espressamente la delibera n. 25 del 2014 con cui Comune e Regione stabilirono che le concessioni del bando 2020 restassero valide e vincolanti.

Ciò che, del resto, sarebbe stato ampiamente chiarito nel parere a firma della dr.ssa Lupi e del dr. Guidi acquisito agli atti. In sostanza, il ricorso alla gara ad evidenza pubblica sarebbe stato escluso dagli stessi organi amministrativi secondo cui sarebbe evidente che per la procedura ad evidenza pubblica si dovesse fare riferimento a quella già esperita a suo tempo. E, del resto, una nuova procedura ad evidenza pubblica sarebbe di impossibile realizzazione atteso che l'area oggetto della stessa si sarebbe sovrapposta a quella gestita dagli attuali concessionari pari a circa 20.000 metri quadri, avendo i concessionari, risultati vincitori del bando di 40 metri quadri, realizzato legittimamente opere secondarie a seguito della convenzione stipulata con il Comune per l'occupazione di ulteriori mq. 1960.

Tale problematica sarebbe stata, in particolare, del tutto trascurata dal provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile. Con la recente sentenza n. 1626/2021 del 24 settembre 2020, Bottari, Rv. 280167, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto, secondo cui il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 , comma 2, cod. proc. pen. del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

Detto principio, affermato con riferimento a fattispecie di misura cautelare personale, è certamente applicabile anche alle misure cautelari reali atteso che, per effetto del richiamo all'art. 311, comma 3, effettuato dall'art. 325, comma 3, cod. proc. pen., il luogo di presentazione del ricorso, ovvero la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, è il medesimo. Nella specie, emerge dagli atti, legittimamente consultabili da questa Corte onde valutare ex officio preliminarmente i presupposti di ammissibilità del ricorso sotto il "profilo processuale, the, a fronte di notifica in data 14/12/2020 dell'ordinanza impugnata, il ricorso, depositato presso il Tribunale di Napoli il 23/12/2020, è stato - trasmesso al Tribunale di Roma ivi pervenendo solo in data 07/01/2021, ovvero, solo a tale ultima data potendo guardarsi, oltre il termine di giorni quindici previsto per legge.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile