Ordinanza — n. 32882/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA per la correzione di errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza Cass., Sez. 7, 10 luglio 2020, n. 25339; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione; vista la memoria depositata dalla difesa dell'interessato, con la quale si lamenta la mancata comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza davanti alla settima sezione, oltre alla mancata notificazione all'imputato e al difensore dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata da tale sezione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32882/2021 — snpen · Corte di Cassazione: RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza pubblica del 15 dicembre 2020, della terza sezione penale (r.g. n. 23009/2020, Pm contro Teodorovici), si è scritto «al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica» anziché «alla Corte d'appello di Torino»; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto; P,Q.M. dispone la correzione dell'errore materiaie contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza pubblica del 15/12/2020, della terza sezione penale (r.g. n. 23009/2020, Pnn contro Teodorovici), nel senso che, ove è scritto «al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica» deve intendersi scritto «alla Corte d'appello di Torino».
Testo completo
seguente ORDINANZA per la correzione di errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza Cass., Sez. 7, 10 luglio 2020, n. 25339; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione; vista la memoria depositata dalla difesa dell'interessato, con la quale si lamenta la mancata comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza davanti alla settima sezione, oltre alla mancata notificazione all'imputato e al difensore dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata da tale sezione;
RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza pubblica del 15 dicembre 2020, della terza sezione penale (r.g. n. 23009/2020, Pm contro Teodorovici), si è scritto «al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica» anziché «alla Corte d'appello di Torino»; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto; P,Q.M. dispone la correzione dell'errore materiaie contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza pubblica del 15/12/2020, della terza sezione penale (r.g. n. 23009/2020, Pnn contro Teodorovici), nel senso che, ove è scritto «al Tribunale di Cuneo in diversa persona fisica» deve intendersi scritto «alla Corte d'appello di Torino».
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso il 16/04/2021. Il Consigliere estensore Presidente Alessandro Maria Andronio Vito Di Nicola DEO