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Sentenza — n. 32880/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32880/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32880/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Morrone Antonio, quale terzo interessato, ha presentato ricorso avverso l' ordinanza del Tribunale del riesame di Verona del 26/11/2020 che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto del G.i.p. del Tribunale di Verona di sequestro preventivo finalizzato alta confisca diretta nei confronti della Europetrol Distribution S.r.l. e per equivalente nei confronti di svariati soggetti, indagati a vario titolo per i reati di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sequestro avente ad oggetto importi presenti su conto corrente intestato a detta società ma acceso da Morrone quale amministratore nominato con decorrenza 09/06/2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32880/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Premesso che nello stesso ricorso si dà atto della veste di terzo del ricorrente, discendendone, conseguentemente, la necessità, per costante giurisprudenza di questa Corte, del conferimento, da parte dello stesso, di procura speciale (tra le altre, da ultimo, Sez.3, n. 29858/18 del 1/12/2017, Fazzari, Rv. 273505; Sez.2, n. 310/18 del 07/12/2017, G.t. Auto s.r.I., Rv.271722), va rilevato che in atti figura unicamente atto • di nomina difensiva all'Avv. Maria Francesca Tripaldi finalizzato, testualmente, a che la stessa "proponga riesame-in qualità di difensore del terzo interessato - avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona nel procedimento penale in oggetto indicato".

Parole chiave

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sostanza non dichiarata irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti conto esercizio gestore di patrimoni
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORRONE ANTONIO nato a NAPOLI il 19/06/1973 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. LIBERTA di VERONAudita la relazione svolta dal Conigliere GASTONE ANDR.EAZZA; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del DL n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Morrone Antonio, quale terzo interessato, ha presentato ricorso avverso l' ordinanza del Tribunale del riesame di Verona del 26/11/2020 che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto del G.i.p. del Tribunale di Verona di sequestro preventivo finalizzato alta confisca diretta nei confronti della Europetrol Distribution S.r.l. e per equivalente nei confronti di svariati soggetti, indagati a vario titolo per i reati di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sequestro avente ad oggetto importi presenti su conto corrente intestato a detta società ma acceso da Morrone quale amministratore nominato con decorrenza 09/06/2020.

2. Con un primo motivo deduce mancanza e illogicità della motivazione, in realtà solo apparente, posto che il decreto del G.i.p. è consistito nella pedissequa riproduzione della richiesta del P.M. di sequestro, tanto da sovrapporsi in più punti alle informative della Agenzia delle Dogane. Richiama, quanto all'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio, la sentenza delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004. Il Tribunale, a sua volta, non è riuscito a motivare ciò che ha trasfuso dal decreto del G.i.p., preferendo affermare apoditticamente l'esterovestizione della società.

3. Con un secondo motivo lamenta l'inosservanza od erronea applicazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 quanto alla individuazione del profitto. Nella specie, la disponibilità dei fondi predetti sul conto corrente intestato alla Europetrol Distribution sarebbe riconducibile non agli indagati ma alla nuova proprietà creata a seguito della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la cessione del fondo di commercio, stipulato con la Global Properties Group con sede in Bulgaria prima dell'attivazione del sequestro; dunque, le somme sarebbero tutte riconducibili alla nuova proprietà, del tutto estranea ai fatti. Né potrebbe avere alcuna rilevanza la natura obbligatoria della confisca, così come affermato dall'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile. Premesso che nello stesso ricorso si dà atto della veste di terzo del ricorrente, discendendone, conseguentemente, la necessità, per costante giurisprudenza di questa Corte, del conferimento, da parte dello stesso, di procura speciale (tra le altre, da ultimo, Sez.3, n. 29858/18 del 1/12/2017, Fazzari, Rv. 273505; Sez.2, n. 310/18 del 07/12/2017, G.t. Auto s.r.I., Rv.271722), va rilevato che in atti figura unicamente atto • di nomina difensiva all'Avv. Maria Francesca Tripaldi finalizzato, testualmente, a che la stessa "proponga riesame-in qualità di difensore del terzo interessato - avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona nel procedimento penale in oggetto indicato".

Inequivoca appare pertanto la volontà di conferire, al di là della formale denominazione di nomina a difensore di fiducia, procura limitatamente alla richiesta di riesame, volontà, conseguentemente, inestensibile alla proposizione anche del presente ricorso. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021 Il Consigli ré e