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Ordinanza — n. 32879/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects spelling error in defendant's name in prior judgment via Art. 130 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32879/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error regarding the defendant's name in a prior irrevocable judgment. Although the lower court had previously declared the appeal inadmissible, the Tribunal later ordered a correction of the spelling from 'Ouadid' to 'Quadid' during execution proceedings. The Court ruled that such a clerical error can be remedied at the cassation level under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Clerical errors in the defendant's name within irrevocable judgments or procedural records may be corrected at the cassation level to ensure legal certainty and proper identification of the party.

Parole chiave

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material error correction clerical error defendant name spelling irrevocable judgment Article 130 Code of Criminal Procedure cassation procedure legal certainty revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
47556 del 17 luglio 2019, può porsi rimedio anche in questa sede con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.;
art. 130 cod. proc. pen
47556 del 17 luglio 2019, può porsi rimedio anche in questa sede con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Quadid Tarik, nato in Marocco il 06-11-1975, avverso la sentenza del 15-11-2018 della Corte di appello di Catania; ricorso definito con sentenza resa da questa Corte in data 17-07-2019; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per la correzione dell'errore.

RITENUTO IN FATTO

premesso che, con sentenza n. 47556/19 emessa in data 17 luglio 2019, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Quadid Tarik avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 15 novembre 2018, con cui era stata cohfermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Catania il 22 settembre 2015 nei confronti del ricorrente; letta l'ordinanza del Tribunale di Catania del 15 dicembre 2020, comunicata sia alla Corte di appello che a questa Corte, con cui, in sede esecutiva, è stata disposta la correzione dell'errore materiale del nominativo dell'imputato indicato nella sentenza del Tribunale di Catania del 22 settembre 2015 ora irrevocabile, nel senso che, in luogo di Ouadid Tarik, deve leggersi e intendersi Quadid Tarik; ritenuto che all'errore materiale riguardante il nominativo dell'imputato, contenuto sia nel ruolo di pubblica udienza del 17-07-2019, sia nella sentenza di questa Sezione n. 47556 del 17 luglio 2019, può porsi rimedio anche in questa sede con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di pubblica udienza del 17-07-2019, relativamente al procedimento R.G.N. 14801/2019, e nella sentenza di questa Sezione n. 47556 del 17 luglio 2019, depositata il 22 novembre 2019, nel senso che, quanto al nominativo dell'imputato ricorrente, in luogo di Ouadid Tarik deve leggersi e intendersi Quadid Tarík. Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale del ruolo di udienza e della sentenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 aprile 2021, Il iglierre. estensore I