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Sentenza — n. 32878/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32878/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32878/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Silvia Santorelli, quale terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2020, con cui il Tribunale del Riesame di Modena ha confermato il provvedimento del 2 ottobre 2020, con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Modena aveva rigettato la richiesta avanzata nel suo interesse il 29 luglio 2020, volta alla restituzione in suo favore dell'immobile sito in Castelfranco Emilia e di una molteplicità di orologi Rolex e di monili, sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale a carico di Francesco Santorelli, condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indefinita di indebite compensazioni, associazione di cui Santorelli, destinatario anche di misura cautelare personale, veniva ritenuto promotore.

Regesto Legislator

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art. 322 ter cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 1147 cod. civ; Sentenza — n. 32878/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, l'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità. Occorre richiamare in via preliminare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili distrazione di valori patrimoniali beni di famiglia dissequestro di beni rivendicazione della proprietà sequestrabilità

Disposizioni normative citate

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art. 322 ter cod. pen
Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 322 ter cod. pen., 12 bis del d.lgs.
art. 192 cod. proc. pen
268, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 192 cod. proc. pen., avendo il Tribunale emiliano fondato il proprio convincimento circa la non estraneità della Santorelli al reato sulla mera lettura di stralci, c.d.
art. 325 cod. proc. pen
269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 606 cod. proc. pen
E) dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 1147 cod. civ
Da ciò consegue che il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell'art. 1147 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santorelli Silvia, nata in Romania il 23-05-1985, terza interessata nel procedimento a carico di Santorelli Francesco, nato a Vignola il 05-03-1970; avverso l'ordinanza del 01-12-2020 del Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l'avvocato Pina Di Credico, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Silvia Santorelli, quale terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2020, con cui il Tribunale del Riesame di Modena ha confermato il provvedimento del 2 ottobre 2020, con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Modena aveva rigettato la richiesta avanzata nel suo interesse il 29 luglio 2020, volta alla restituzione in suo favore dell'immobile sito in Castelfranco Emilia e di una molteplicità di orologi Rolex e di monili, sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale a carico di Francesco Santorelli, condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indefinita di indebite compensazioni, associazione di cui Santorelli, destinatario anche di misura cautelare personale, veniva ritenuto promotore.

2. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 322 ter cod. pen., 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, 27, commi 1 e 2, Cost. e 6 C.E.D.U., nonché la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento ai temi dell'appartenenza dei beni a soggetto estraneo al reato, dell'onere della prova della buona fede del terzo e del principio di personalità della responsabilità penale, osservando che nella vicenda in esame sono stati sequestrati l'immobile di Savignano sul Panaro e una serie di borse, orologi e preziosi di esclusiva proprietà della Santorelli, senza considerare che, per quanto attiene agli orologi e i monili in oro, si tratta di beni acquistati dalla ricorrente o prima del fidanzamento con l'indagato o ricevuti durante il matrimonio a titolo di regalo, mentre, quanto all'immobile, lo stesso costituisce l'unico appartamento della Santorelli, da lei acquistato in parte con mutuo bancario molto prima del sequestro, per cui sarebbe stata violata nel caso di specie la tutela della buona fede del terzo, come delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenze cd.

Uniland n. 11170 del 2014, che ha demandato alla valutazione del giudice la verifica, non adeguatamente compiuta dal Tribunale, circa il collegamento tra il diritto vantato dal terzo e il fatto costituente reato e, ove tale vincolo sussista, circa la non rimproverabiltà dell'affidamento del terzo. Con il secondo motivo, viene censurata l'inosservanza degli art. 192, commi 1 e 2, cod. pen. e 111, comma 6, Cost., per non avere il Tribunale motivato in ordine alle eccezioni svolte nell'atto di appello cautelare in ordine all'esclusiva appartenenza alla ricorrente dei beni sequestrati, essendosi i giudici cautelari limitati a rendere una motivazione per relationem, mediante il rinvio al contenuto dell'annotazione della Guardia di Finanza del 18 dicembre 2019 in punto di disponibilità dei beni della Santorelli in capo al marito.

Tuttavia, per ciascun bene, la difesa aveva prodotto argomentazioni plausibili e documentali, giustificando la provenienza degli stessi, essendo peraltro emerso che il marito non aveva neppure le chiavi della cassaforte dove erano rinvenuti i preziosi, venendo fornite spiegazioni razionali anche rispetto all'appartamento, acquistato a prezzo di mercato con modalità di pagamento trasparenti. Rispetto alle puntuali e motivate allegazioni difensive, tuttavia, il Tribunale, reiterando l'errore del G.I.P., non aveva fornito alcuna valutazione critica, non avendo peraltro i giudici cautelari dato conto della discrasia costituita, a fronte del rigetto dell'istanza difensiva, dalla già avvenuta restituzione da parte di altro G.I.P. di gran parte dei beni sequestrati, anche di valore superiore, alla ricorrente.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'inosservanza dell'art. 268, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 192 cod. proc. pen., avendo il Tribunale emiliano fondato il proprio convincimento circa la non estraneità della Santorelli al reato sulla mera lettura di stralci, c.d. brogliacci, di conversazioni intercorse tra i coniugi, redatte in forma riassuntiva e senza alcuna contestualizzazione, come emerge dalla predetta annotazione della Guardia di Finanza. Invero, pur essendo legittimo che l'Autorità giudiziaria fondi, in fase cautelare, il proprio convincimento anche su tali brogliacci, si evidenzia però che nel caso di specie tale modo di procedere non può ritenersi corretto, in considerazione del fatto che la Santorelli, non essendo imputata nel procedimento penale a carico del marito, non può subire le conseguenze di un'accettazione di una "prova contratta" di tal genere.

Pertanto, vista la sua posizione di terzo estraneo al fatto, i giudici cautelari avrebbero dovuto accordarle tutte le garanzie previste dall'ordinamento in tema di valutazione della prova, ascoltando, dunque, in prima persona le registrazioni in esame. Con il quarto motivo, la difesa contesta l'erronea applicazione degli art. 322 ter cod. pen. e 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla valutazione della disponibilità dei beni da parte del reo e della buona fede del terzo al momento dell'acquisizione del bene, osservando i reati per cui Santorelli è stato condannato risultano commessi dal mese di gennaio 2017 al mese di agosto del 2018, mentre l'acquisto dell'immobile sequestrato, l'unico di proprietà della ricorrente, risale al 5 agosto 2014, epoca in cui il marito non aveva ancora commesso alcun reato, per cui deve affermarsi che al momento del rogito la Santorelli era in perfetta buona fede.

E lo stesso discorso varrebbe anche per i preziosi rinvenuti nell'appartamento, acquistati molto prima del 2017 e addirittura mesi prima del fidanzamento con Santorelli, il quale, pur frequentando talora l'abitazione, tuttavia non aveva le chiavi della cassaforte in cui si trovavano i gioielli, peraltro indossati dalla sola Santorelli, la quale ha in seguito ceduto la sua casa ai propri genitori. Con il quinto motivo, la difesa lamenta la violazione degli art. 6, comma 2, e 7 della C.E.D.U. e 1 del Protocollo 1 C.E.D.U., osservando che della questione della sequestrabilità dei beni appartenenti a soggetti estranei al reato si è occupata anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con le sentenze "Varvara contro Italia" e "G.I.E.M. contro Italia", riferite alla lottizzazione abusiva ma contenenti principi applicabili anche al caso di specie, ha ribadito che non si può punire una persona, anche nella sfera patrimoniale, per un reato commesso da altri, per cui, alla luce dei criteri direttivi fissati in sede europea, non poteva essere avvalorato un provvedimento ablatorio privo di base legale sufficientemente prevedibile dalla ricorrente, allorquando costei acquistava beni a titolo gratuito od oneroso molto prima dell'epoca in cui si assumono commessi i reati del marito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Preliminarmente, prima di soffermarsi sulle censure difensive, peraltro suscettibili di essere trattate unitariamente perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, si impone una breve ricostruzione dello scenario procedimentale in cui si inserisce la presente vicenda: dunque, con decreto del 15 novembre 2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Modena disponeva nei confronti di Francesco Santorelli il sequestro preventivo di somme di denaro fino alla concorrenza dell'importo di 23.408.052,62 euro, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indefinita di indebite compensazioni, associazione di cui Santorelli è stato ritenuto promotore, addebitando a quest'ultimo una pluralità di reati-fine (oltre cento).

In data 30 novembre 2018 venivano sottoposti a sequestro una pluralità di beni rinvenuti a seguito di perquisizione dell'immobile di proprietà dell'indagato, mentre il 6 dicembre dello stesso anno veniva sequestrato un immobile di proprietà di Silvia Santorelli, coniuge dell'indagato, ubicato in Castelfranco Emilia. Con sentenza del 12 maggio 2020, intanto, il G.U.P. presso il Tribunale di Modena condannava Santorelli alla pena di anni 6 di reclusione e disponeva la confisca di quanto in sequestro, dopo che in precedenza erano stati restituiti alla ricorrente alcuni beni (borse e foulards), in quanto beni di esclusiva proprietà della stessa.

In seguito, con provvedimento del 2 ottobre 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Modena rigettava la richiesta avanzata il 29 luglio 2020 nell'interesse della Santorelli, volta alla restituzione in suo favore dell'immobile sito in Castelfranco Emilia e di una molteplicità di orologi Rolex e dei monili sottoposti a sequestro. La decisione del G.I.P. veniva confermata dal Tribunale del Riesame di Modena con l'ordinanza impugnata, in base al rilievo secondo cui la Santorelli non può essere considerata terza estranea ai reati commessi dal coniuge Francesco Santorelli, nella cui disponibilità erano rimasti i beni oggetto della cautela reale.

A tale conclusione i giudici cautelari sono pervenuti valorizzando sia la sentenza di primo grado, sia l'annotazione della Guarda di Finanza depositata in Procura il 18 dicembre 2019, da cui è emerso che la ricorrente, tra il 2013 e il 2018, ha percepito redditi provenienti da società (Service impianti s.r.I., Dark s.r.I., Tecnohouse s.r.I., Kidan s.r.l. e 1610 s.r.I.) risultate coinvolte nel giro delle indebite compensazioni di cui il marito era organizzatore e da lui amministrate tramite prestanomi (Fortunato Rossi, Francesco Napoli e Rudi Agnoletti), a loro volta condannati, sia pure in primo grado, a ciò aggiungendosi l'ulteriore rilievo secondo cui le telefonate intercettate hanno consentito di comprendere la ragione dell'attribuzione da parte di Francesco Santorelli alla moglie di posizioni reddituali fittizie.

In tal senso, sono state richiamate le conversazioni di cui al RIT 409/2018 dei mesi di settembre e ottobre 2018, da cui è emerso che i coniugi si erano accordati affinché la donna dichiarasse al Fisco la percezione di somme quale lavoratrice dipendente per continuare a versare i relativi contributi previdenziali, come era avvenuto fino a quel momento, desumendosi dalla telefonata di cui al progr. 4000 del 3 ottobre 2018 la consapevolezza della Santorelli delle condotte illecite del marito e dei suoi collaboratori, offrendo anche la cooperazione dei propri genitori.

Anche in altra conversazione, quella di cui al progr. 4393, anch'essa come le altre riportata in sintesi nell'ordinanza impugnata, i due coniugi, che secondo la prospettazione difensiva dovevano essere all'epoca separati, continuano a collaborare, mostrando di essere avvezzi a dinamiche di interposizione fittizia. Su questa stessa falsariga, è stato osservato dal Tribunale che l'immobile di cui la ricorrente aveva chiesto la restituzione era solo formalmente intestato alla Santorelli, essendo stato in realtà acquistato dal coniuge con denaro proprio, rimanendo sempre nella disponibilità di quest'ultimo: risulta infatti che il 30 settembre 2013 Francesco Santorelli aveva stipulato, quale promissario acquirente, il contratto preliminare di acquisto, dal promittente venditore, Claudia Gnoni, con riserva di acquistare per sé o per persona da nominare.

Il 5 agosto 2014, esercitata la riserva, l'acquisto dell'immobile veniva perfezionato da Silvia Santorelli, ammontando il prezzo di vendita a 222.524,76 euro. Tale importo, inferiore a quello pattuito nel preliminare (239.000 euro), veniva così regolato: 50.000 euro venivano corrisposti a mezzo assegno bancario tratto il 30 settembre 2013, mentre i restanti 172.524,76 euro sarebbero stato pagati mediante accollo da parte dell'acquirente della parte residua del mutuo. Tuttavia, la venditrice Claudia Gnoni risulta non aver mai negoziato l'assegno bancario, essendo invece emerso che la stessa era coinvolta nelle operazioni di indebite compensazioni per le quali è stato condannato Francesco Santorelli, rientrando tra i soggetti beneficiari del collaudato meccanismo illecito.

L'affermazione difensiva secondo cui l'immobile in questione sarebbe stato ceduto in comodato ai genitori di Silvia Santorelli è stata poi smentita dall'esito delle indagini, posto che, al momento della perquisizione, l'immobile si presentava vuoto e privo di mobili, essendo le chiavi detenute da Rudi Agnoletti, anche egli condannato in quanto prestanome e uomo di fiducia del marito della ricorrente.L'immobile inoltre non è più residenza della Santorelli dal 20 dicembre 2018, mentre i suoi genitori percepiscono redditi da società riconducibili al genero, dimorando comunque gli stessi in Romania nel periodo indicato dalla ricorrente.

Anche in merito alla dedotta separazione di fatto dei coniugi, i giudici cautelari hanno rilevato la fittizietà del dato storico, atteso che sono stati gli stessi parenti della coppia a posticipare l'epoca prospettata dalla Santorelli ai mesi estivi del 2018, fermo restando che dalle intercettazioni successive si evince che i coniugi agivano in piena sinergia ancora a ottobre 2018, creando un'apparente situazione reddituale in favore della Santorelli, essendo altresì significativa la circostanza che la stessa ricorrente ha ammesso che il marito deteneva ancora le chiavi di casa.

Di qui il convincimento dei giudici dell'impugnazione cautelare che la posizione di Silvia Santorelli non fosse quella di un terzo in buona fede, essendo provato che veniva dall'imputato la provvista per l'acquisto dei beni ancora sottoposti a cautela reale, per cui Francesco Santorelli, pur avendo creato una situazione di apparenza di titolarità e possesso in capo alla moglie, aveva mantenuto integra in capo a sé la disponibilità dell'intero compendio sequestrato, almeno rispetto ai beni non strettamente personali, come borse e foulards, già restituiti alla Santorelli.

2. Orbene, l'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità. Occorre richiamare in via preliminare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando un'adeguata valutazione critica delle risultanze investigative.

Al di là delle considerazioni generali circa la cointeressenza di Santorelli nelle attività economiche della moglie, in epoca precedente e successiva alla commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna, il Tribunale ha compiutamente esposto, quanto al bene immobile, le ragioni per cui lo stesso è stato ritenuto nella disponibilità sostanziale del marito della ricorrente, mentre, 6 ftv quanto ai beni mobili non restituiti alla Santorelli, cioè orologi e preziosi, risultano pertinenti le argomentazioni dell'ordinanza iniziale di rigetto dell'istanza di dissequestro, avendo il G.I.P. rilevato che gli stessi, con ogni evidenza, costituiscono forme di "investimento" in "beni rifugio" di significativo valore (come i "Rolex"), riconducibili alla redditizia attività criminosa posta in essere dall'imputato, per cui, a prescindere dalle alterne vicende personali dei due coniugi, in realtà mai separati giudizialmente, non poteva ritenersi seriamente smentita la tesi accusatoria secondo cui si trattava di beni acquistati da Francesco Santorelli grazie all'arricchimento scaturito dai delitti contestatigli.

3. L'impostazione seguita dai giudici cautelari risulta in ogni caso coerente con le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tutela dei terzi in buona fede: il riferimento è innanzitutto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Rv. 263684, ricorrente Uniland s.p.a., che, seppur riferita alla materia della responsabilità da reato della persona giuridica fallita, contiene principi validi anche per la materia cautelare reale. Orbene, con tale sentenza, è stato affermato che il terzo è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità, non potendosi considerare estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità; soltanto colui che versi in tale situazione oggettiva e soggettiva può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l'insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca; dunque, al requisito oggettivo integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.

Da ciò consegue che il concetto di buona fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell'art. 1147 cod. civ., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o già confiscati sia giuridicamente da tutelare. Ciò posto, le Sezioni Unite, con la richiamata sentenza n. 11170 del 2015, ric. Uniland, hanno chiarito che è onere del terzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene, allegare gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e della sua buona fede, dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca dello Stato.

Si tratta di un approdo ermeneutico che ha trovato sostanziale conferma anche nell'evoluzione giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica disposta in tema di lottizzazione abusiva, essendosi anche in tal caso affermato che non sono soggetti terzi, cioè estranei al reato, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, essendo normalmente committente degli interventi in essa realizzati e parte degli atti negoziali relativi e di ogni altra attività che viene attuata, né quella che è titolare apparente di beni, la quale rappresenta solo lo schermo attraverso il quale il reo, effettivo proprietario degli stessi, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede di tale soggetto giuridico, richiedendosi ai fini della sussistenza della buona fede, in un'accezione anche in tal caso ben più ampia di quella civilistica, non solo che il soggetto abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici, dovendosi anche tenere conto, sotto questo profilo, del comportamento della pubblica amministrazione (cfr.

Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Rv. 275756 e Sez. 3, n. 36310 dei 05/07/2019, Rv. 277346). Quanto ai rapporti tra coniugi, deve richiamarsi inoltre il principio elaborato da questa Corte (v. Sez. 3, n. 6595 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 270747), secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in caso di acquisti effettuati in regime di separazione dei beni, la misura ablatoria va esclusa quando sia accertato che il reddito del coniuge estraneo al reato, il quale rivendichi determinati beni, sia tale da giustificarne l'acquisto; in caso contrario, l'acquisto effettuato con provvista fornita dall'indagato legittima la presunzione iuris tantum della loro disponibilità anche da parte di quest'ultimo, fatti salvi i beni di natura strettamente personale, sicchè resta a carico del coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva degli stessi.

Così delineato il quadro giurisprudenziale in materia, deve ribadirsi che, nel caso di specie, l'onere probatorio facente capo al terzo non può ritenersi adeguatamente assolto, avendo i giudici cautelari superato le puntuali deduzioni difensive sollevate a proposito della buona fede della ricorrente rispetto ai beni sequestrati con considerazioni non manifestamente illogiche e che in ogni caso sono saldamente ancorate a risultanze investigative che non appaiono travisate. Il richiamo all'annotazione della Guardia di Finanza del 18 dicembre 2019 risulta in tal senso legittimo, dovendosi al riguardo solo precisare che alcun profilo di inosservanza degli art. 192 e 268 cod. proc. pen. appare ravvisabile nel caso di specie, ben potendo i giudici cautelari fondare la propria decisione sui brogliacci e non sull'ascolto diretto delle conversazioni di interesse, procedendosi in materia cautelare reale e non in sede dibattimentale, e ciò senza considerare che l'uso dei brogliacci non presenta criticità neanche rispetto alla posizione di Francesco Santarelli, il quale ha definito la sua posizione processuale con rito abbreviato.4.

In definitiva, deve ribadirsi che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del Riesame rispetto alla valutazione della posizione della richiedente rispetto ai beni sequestrati non presta il fianco a censure di irragionevolezza, per cui il ricorso della Santorelli deve essere disatteso, con conseguente condanna