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Sentenza — n. 32874/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32874/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32874/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 15 ottobre 2020, ha in accoglimento dell'appello del P.M. ripristinato nei confronti di Antonio Busco la custodia cautelare in carcere, in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 4 ottobre 2019, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (relativamente ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, T.U. stup. - commesso dal 13 febbraio 2017 al 13 settembre 2017, art. 648, 477 - 482 cod. pen. accertato il 13 maggio 2017).

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 32874/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza impugnata contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica sulle esigenze cautelari per il ripristino della custodia cautelare in carcere. 3.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva controllo periodico della detenzione amministrazione penitenziaria pena detentiva sostitutiva regime penitenziario criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUSCO ANTONIO nato a BARI il 22/12/1982 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 15 ottobre 2020, ha in accoglimento dell'appello del P.M. ripristinato nei confronti di Antonio Busco la custodia cautelare in carcere, in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 4 ottobre 2019, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (relativamente ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, T.U. stup. - commesso dal 13 febbraio 2017 al 13 settembre 2017, art. 648, 477 - 482 cod. pen. accertato il 13 maggio 2017).

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura della custodia cautelare. Per il Tribunale del riesame il solo decorso del tempo passato in custodia cautelare non diminuisce le esigenze cautelari, anche in relazione alla pena irrogata al ricorrente. Nel caso in giudizio, comunque, è stata sottovalutata una circostanza determinante ovvero il positivo comportamento del ricorrente, per oltre un anno, agli arresti domiciliari. La custodia cautelare scontata in carcere e poi agli arresti domiciliari, per un lungo periodo, ha certamente attenuato le esigenze cautelari, anche in considerazione del buon comportamento dell'imputato. I fatti risalgono al febbraio - settembre 2017, oltre tre anni fa e con la sentenza di condanna è stata esclusa l'aggravante ex art. 80, T.U. stup.; il Tribunale del riesame, quindi, non ha valutato l'assenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza impugnata contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica sulle esigenze cautelari per il ripristino della custodia cautelare in carcere. 3.

1. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed C 22.000,00 di multa; il tempo trascorso in detenzione risulta inferiore ad un terzo della pena irrogata. Il ricorrente nel ricorso per cassazione si limita a ribadire la decorrenza del tempo trascorso in custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, con una buona condotta. Contesta solo genericamente la motivazione del Tribunale senza motivi specifici di legittimità, ma con valutazioni soggettive fattuali.

Del resto « Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari » (Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013 - dep. 06/06/2013, Sisti, Rv. 25583201; vedi anche Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014 - dep. 07/08/2014, Morabito, Rv. 26029301 e Sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 - dep. 08/06/2001, Mannino G, Rv. 21952701).

Il Tribunale del riesame evidenzia poi che al ricorrente è stato sequestrato circa un milione di euro quale provento del traffico di stupefacente, e che per un lungo periodo egli è stato in grado di garantirsi l'irreperibilità, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. Infine, al momento dell'arresto aveva un kg di cocaina e questo fatto è successivo a quelli per i quali oggi si procede. Conseguentemente il tempo passato in custodia cautelare non risulta accompagnato da altri elementi concreti idonei a far ritenere cessata l'esigenza cautelare inizialmente ritenuta, al momento genetico della custodia cautelare.

Infatti, "Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelarì. (Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013 Cc. - dep. 06/06/2013 - Rv. 255832 - 01).

La sola considerazione del comportamento corretto del ricorrente agli arresti domiciliari (in precedenza applicati) non può ritenersi elemento determinante per la sussistenza delle condizioni per la custodia domiciliare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dì cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così decis