Sentenza — n. 32873/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Torino, Sezione riesame, con ordinanza del 21 settembre 2020, ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ivrea del 25 giugno 2019, che aveva applicato a Barbaro Francesco la custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 T. U. stup. poiché in concorso con Priolo Giuseppe [...] detenevano e cedevano a Ciervo Stefano una quantità non inferiore a grammi 102 di cocaina [...]; commesso in data 8 gennaio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32873/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da una sola telefonata non può desumersi una stabilità nella cessione degli stupefacenti. Il pericolo di recidiva è stato compiuto con affermazioni ipotetiche e congetturali. L'attualità del pericolo di reiterazione dei reati era smentita dal decorso del tempo dalla commissione del fatto in accertamento all'avvenuto arresto. L'ordinanza, poi, motiva cumulativamente per tutti gli indagati coinvolti, senza alcuna distinzione soggettiva. Il pericolo di reiterazione dei reati deve fondarsi su dati oggettivi e verificabili, e deve essere concreto ed attuale, anche con riguardo al tempo del commesso reato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBARO FRANCESCO nato a LOCRI il 11/11/1988 avverso l'ordinanza del 21/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Inammissibilità del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex ad 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. DEPORTATA IN .W
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, Sezione riesame, con ordinanza del 21 settembre 2020, ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ivrea del 25 giugno 2019, che aveva applicato a Barbaro Francesco la custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 T. U. stup. poiché in concorso con Priolo Giuseppe [...] detenevano e cedevano a Ciervo Stefano una quantità non inferiore a grammi 102 di cocaina [...]; commesso in data 8 gennaio 2019.
2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge processuale (art. 273 cod. proc. pen.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice ha desunto i gravi indizi di colpevolezza dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali; nell'intercettazione ambientale il ricorrente e Molino Davide discutono dell'arresto di Stefano Ciervo, e si manifesta preoccupazione per una eventuale collaborazione dell'arrestato. Nel ricorso per riesame si era messo in evidenza come gli indizi erano inconsistenti, nel senso che nessuna certezza poteva riscontrarsi sull'incontro tra il ricorrente e Ciervo nella giornata dell'8 gennaio 2019, per la cessione della droga.
L'incontro tra Priolo e Ciervo avvenne in un autolavaggio su richiesta telefonica di Priolo. L'unico dato che ha fatto ritenere ai giudici della cautela la presenza all'incontro del ricorrente è la frase di Priolo intercettata che sarebbe andato a trovarlo (a Ciervo) insieme a Ciccio. La presenza di Barbaro all'incontro non è supportata da altri elementi ad esempio osservazione diretta della P.G. Anche se fosse ritenuta provata la circostanza dell'incontro i non sarebbe, comunque, dimostrabile la cessione di droga nella circostanza. Per il Tribunale del riesame Barbaro avrebbe una posizione sovra ordinata rispetto a Ciervo, e tra i due vi era un canale diretto di comunicazione.
Barbaro sarebbe stato presente all'incontro presso l'autolavaggio per la consegna della droga a Ciervo. Tuttavia la stessa ordinanza del Tribunale del riesame afferma, contraddittoriamente, che tra il ricorrente e Ciervo ci sarebbe stato un solo contatto telefonico (il 22 dicembre 2018). Apodittica e illogica poi la deduzione che il ricorrente all'autolavaggio avrebbe ceduto lo stupefacente al Ciervo. 2.
2. Violazione di legge (art. 274, cod. proc. pen.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Per il Tribunale del riesame sussiste il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie in considerazione della stabilità dei rapporti e della frequenza delle cessioni di droga, uniti alla mancanza di fonti di reddito lecite. Anche l'incensuratezza, per il Tribunale del riesame, non escluderebbe il pericolo di reiterazione dei reati per l'inserimento stabile del ricorrente nell'ambiente criminale. Invece, il ricorrente nel periodo immediatamente precedente e successivo ai fatti in accertamento si trovava in Germania per motivi di lavoro; nel maggio del 2020 era regolarizzato come operaio metalmeccanico.
Da una sola telefonata non può desumersi una stabilità nella cessione degli stupefacenti. Il pericolo di recidiva è stato compiuto con affermazioni ipotetiche e congetturali. L'attualità del pericolo di reiterazione dei reati era smentita dal decorso del tempo dalla commissione del fatto in accertamento all'avvenuto arresto. L'ordinanza, poi, motiva cumulativamente per tutti gli indagati coinvolti, senza alcuna distinzione soggettiva. Il pericolo di reiterazione dei reati deve fondarsi su dati oggettivi e verificabili, e deve essere concreto ed attuale, anche con riguardo al tempo del commesso reato.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come dalla telefonata del 22 dicembre 2018 tra il ricorrente e Ciervo emergeva la posizione di supremazia del primo sul secondo e un canale diretto di comunicazione tra i due.
Inoltre, dal messaggio del 23 novembre 2018 emerge il coinvolgimento del ricorrente nelle precedenti cessioni di droga scadente al Ciervo (cambiata per due volte). Immediatamente dopo l'incontro al lavaggio dei tre (il ricorrente, Priolo e Ciervo) al ritorno a casa dell'acquirente il coindagato (Gargiulo) iniziava a comunicare agli acquirenti la disponibilità della droga acquistata poco prima al lavaggio da Priolo e Barbaro. Nella perquisizione a Ciervo alle ore 19,20 dello stesso giorno della cessione di cui all'imputazione Cervio era in possesso della droga (102 gr. di cocaina.
Conseguentemente con valutazione di merito (insindacabile in sede di legittimità) il Tribunale del riesame rileva: "Risulta, quindi, del tutto logico ritenere, alla luce anche dei precedenti contatti citati, che il Ciccio cui ha fatto riferimento Priolo sia Barbaro Francesco; che egli fosse presente all'incontro presso il lavaggio, dato che era già con Priolo nella fase in cui era stato indicato come luogo di incontro l'abitazione di Ciervo; che l'incontro fosse volto alla consegna di stupefacente, vista la sua assoluta brevità e l'improvvisa susseguente disponibilità di stupefacente da parte di Gargiulo, che ne era sfornito fino al giorno prima, oltre ovviamente all'esito della perquisizione presso Ciervo". 3.
1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104;
Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027;
Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3.
2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (non era 1,44t4é14UC-% l presente all'incontro presso l'autolavaggio e comunque non risulta provata la consegna di droga a Ciervo), peraltro genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.
4. Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Il ricorrente in modo alquanto generico contesta l'interpretazione delle intercettazioni effettuata dai giudici, ma non denuncia un travisamento; non allega, inoltre, per la comprensione della relativa questione, le intere trascrizioni delle intercettazioni.
Infatti, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 27255801).
5. Assolutamente generico e, comunque, manifestamente infondato il motivo sulle esigenze cautelari. Il Tribunale adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando l'inserimento dello stesso nel mercato degli stupefacenti in maniera stabile e con un ruolo sovraordinato. Inoltre, il Tribunale del riesame ritiene sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di fuga desunta dalla affermazione del ricorrente in una telefonata di voler abbandonare tutto per recarsi in Germania per sfuggire ad eventuali rivelazioni di Ciervo, arrestato.
Sul pericolo di fuga il ricorso in cassazione non contiene motivi. In considerazione della personalità dell'indagato e del riscontrato concreto pericolo di fuga il Tribunale ha motivatamente escluso l'applicazione di una misura meno afflittiva. Infine, il Tribunale del riesame analizza la posizione del ricorrente in relazione alle sue specifiche e soggettive evenienze (pericolo di fuga, relazioni stabili e posizione sovra ordinata dello stesso nell'attività di spaccio organizzato, anche in relazione alle accortezze comunicative attuate). Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con queste motivazioni, ma in modo alquanto generico si reiterano gli stessi argomenti del riesame adeguatamente analizzati con l'ordinanza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda