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Sentenza — n. 32871/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32871/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32871/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 ottobre 2020, ex artt. 444, cod. proc. pen., applicava a Serio Daniele la pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, comma quarto, T.U. stup.; commesso il 27 settembre 2020. Era altresì disposta la confisca della somma in sequestro.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali beni sequestrati causa di sequestro distrazione di valori patrimoniali spossessamento conseguente al pignoramento ricettazione

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERIO DANIELE nato a ROMA il 18/05/1996 avverso la sentenza del 23/10/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Paola Filippi: "Annullamento con rinvio relativamente alla confisca".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 ottobre 2020, ex artt. 444, cod. proc. pen., applicava a Serio Daniele la pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, comma quarto, T.U. stup.; commesso il 27 settembre 2020. Era altresì disposta la confisca della somma in sequestro.

2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Mancanza di motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro e violazione di legge (art. 444, 445, cod. proc. pen. e 240, cod. pen.) La sentenza non motiva la confisca del denaro; si era chiesta la restituzione della somma di euro 3.350,00 rinvenuta all'interno della camera da letto dei genitori dell'imputato (istanza presentata all'udienza del 23 ottobre 2020 dalla difesa). La somma è di proprietà della mamma del ricorrente, Fernanda Cellucci, per averla ricevuta in relazione ad una divisione ereditaria. Lo stesso imputato nelle dichiarazioni spontanee dichiarava che la somma era di proprietà della madre. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non risulta legittimato alla richiesta del dissequestro delle somme di proprietà della madre; come specificato dallo stesso ricorrente nel ricorso in cassazione. Il terzo proprietario, rimasto estraneo al processo, potrà proporre istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione: "L'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione. In motivazione, la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha escluso la possibilità di convertire in incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello cautelare proposto dal terzo al tribunale del riesame avverso il rigetto della domanda di restituzione, perché, una volta divenuta definitiva la confisca, il vincolo del bene non deriva più dalla misura cautelare reale impugnata" (Sez. 3, Sentenza n. 50363 del 29/10/2019 Cc., dep. 12/12/2019, Rv. 277940 - 01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/03/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI