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Sentenza — n. 32869/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32869/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32869/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAMPANELLI MASSIMO, nato a .lesi il 10.1.1969 avverso la sentenza in data 18.5.2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati responsabilità previdenziale compensazione della rendita retroattività della rendita d'invalidità prestazione di previdenza facoltativa omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
di comporto (decorso il quale soltanto la condotta può ritenersi punibile), alla data di effettiva decorrenza del 16.10.2012 occorre aggiungere il termine di sette anni e sei mesi, comprensivo del termine di prescrizione ex art. 157 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAMPANELLI MASSIMO, nato a .lesi il 10.1.1969 avverso la sentenza in data 18.5.2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 18.5.2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di Massimo Campanelli per il reato di cui di cui all'art. 2, comma 1 bis d. Igs. 463/1983 convert. nella L. 638/1983 per aver, in qualità di socio della s.n.c. Osi Tecnology di Campanelli M. e M, omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti da giugno a ottobre 2012, riducendo tuttavia la pena inflittagli all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città, stante la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione delle ulteriori mensilità contestate, a diciotto giorni di reclusione ed C 130,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 158 secondo comma cod. pen., l'intervenuta prescrizione delle omissioni contestategli che, attesa la struttura unitaria del reato, da considerarsi con riferimento a ciascun periodo annuale di riferimento, imponeva di calcolare la prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, a decorrere dal 16.6.2012, ovverosia dal giorno 16 del mese successivo a quello del mancato versamento, di talchè, anche considerando il termine di tre mesi di sospensione per l'invio della diffida e di 42 giorni di sospensione per effetto del rinvio di udienza dal 6.4 al 18.5.2020, il relativo termine era spirato al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Anche considerando, malgrado la natura unitaria del reato che imporrebbe di partire ai fini del calcolo della prescrizione dall'ultima omessa mensilità non versata dell'annualità in contestazione, i singoli omessi versamenti in virtù del principio della legge più favorevole al reo, è dal mese di giugno 2012, ovverosia dall'inadempimento in termini cronologici più risalente, che occorre muovere per l'individuazione del termine finale di prescrizione. Pertanto, tenendo conto che la data ultima per il relativo versamento era quella del 16.7.2012 e computato altresì il termine di tre mesi cd. di comporto (decorso il quale soltanto la condotta può ritenersi punibile), alla data di effettiva decorrenza del 16.10.2012 occorre aggiungere il termine di sette anni e sei mesi, comprensivo del termine di prescrizione ex art. 157 cod. pen. e della relativa interruzione ex art. 161, secondo comma cod. pen., nonché ulteriori 42 giorni dì sospensione per effetto del rinvio disposto dalla Corte di Appello per emergenza Covid dall'udienza del 16.4 al 18.5.2020, cosicché il termine finale per la prima mensilità inevasa cadeva al 28.5.2020, e dunque successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Nessuna prescrizione potendo ritenersi maturata neanche per la mensilità più antica, e perciò a fortiori nemmeno per quelle successive, deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso. Ne consegue la preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Segue a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27.5.2021 Il Co