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Sentenza — n. 32868/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for selling frozen fish in poor condition due to lack of written delegation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32868/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the fine for selling frozen fish in poor condition. The defendant argued he lacked written authorization from the food operator to be held responsible, while the court found the lower court's reasoning sufficient regarding the public health risks posed by the large quantity of spoiled goods. The appeal was dismissed because the defense failed to provide specific elements to justify the penalty or prove the absence of a written mandate required for liability.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma b) e 6 L. 283/1962; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the defense fails to substantiate specific grounds for non-punishment or lack of delegation, and generic complaints regarding the congruity of the penalty are excluded from review.

Parole chiave

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frozen fish quality written delegation requirement public health risk cassation inadmissibility food safety liability responsabilità del vettore responsabilità del gerente responsabilità per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma b) e 6 L. 283/1962
Art. 40 cod. pen.
Art. 27 Cost.
Reg. CE 178/2002
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GALLUZZO CALOGERO, nato ad Agrigento il 29.11.1974 avverso la sentenza in data 2.7.2020 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo; letta la memoria del difensore, avv. Daniela Posante, che ha chiesto, previo rigetto della richiesta del Procuratore Generale, l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 2.7.2020 il Tribunale di Agrigento ha condannato Calogero Galluzzo, all'esito di rito abbreviato, alla pena di C 8.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 5 comma b) e 6 L. 283/1962 per aver, in qualità di responsabile di punto vendita presso un centro commerciale, esposto oltre 90 chilogrammi di pesce congelato in cattivo stato di conservazione dovuto a bruciature per il freddo.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. artt. 5 comma b) e 6 L. 283/1962, 40 cod. pen., 27 Cost. e 3 Reg. CE 178/2002 e al vizio motivazionale, la responsabilità ascrittagli in virtù della posizione di garanzia asseritamente ricoperta in qualità di responsabile del punto vendita all'interno del Centro commerciale di Porto Empedocle sostenendo che in assenza di una delega in forma scritta da parte dell'operatore del settore alimentare dell'impresa, di contenuto specifico nonché rilasciata in favore di soggetto dotato delle necessarie competenze per adempiere correttamente alle mansioni attribuitegli, quest'ultimo non poteva essere chiamato a rispondere dell'illecito in contestazione non essendo stato dimostrato né che egli fosse il responsabile del punto vendita "R7" presso il centro commerciale, né che avesse ricevuto alcuna delega da parte del titolare della ALCA per la vigilanza sulla conservazione e sulla qualità dei prodotti esposti per la vendita. 2.2.

Con il secondo motivo lamenta la mancanza integrale di motivazione in ordine alla esplicita richiesta difensiva, risultante dalle conclusioni rassegnate all'udienza così come riportate nell'epigrafe della stessa sentenza impugnata, di applicazione della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Deduce al riguardo la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta, trattandosi di reato la cui pena rientra nei limiti edittali previsti dall'art.131 bis cod. pen. ed essendo l'imputato incensurato ed evidenzia altresì che la scelta del giudice di merito di comminare una pena pecuniaria rivelasse di per sé per la particolare tenuità del fatto. 2.3.

Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la mancata applicazione delle attenuanti generiche che, rientrando tra i poteri discrezionali del giudicante, postula pur sempre l'indicazione dei criteri in forza dei quali la pena inflitta in concreto sia da ritenersi adeguata al disvalore del fatto ed alla personalità del reo, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla ragioni ostative all'attribuzione del beneficio, richiedente la previa verifica di fattori di segno positivo che pure erano stati ritenuti sussistenti atteso il riconoscimento in favore dell'imputato della sospensione condizionale della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare occorre rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dal Procuratore Generale il presente ricorso non è stato proposto innanzi a questa Corte per saltum, ma seguendo l'unico iter percorribile a fronte di una sentenza di condanna che, avendo applicato la pena pecuniaria dell'ammenda è, secondo l'espressa previsione dell'art. 593 terzo comma cod. proc. pen., inappellabile.

2. Esclusa pertanto qualsivoglia riconversione, l'impugnativa in esame deve ciò nondimeno essere dichiarata inammissibile. A tale conclusione deve certamente giungersi per il primo motivo che non risulta essere stato mai devoluto al giudice di merito, per essersi la difesa limitata con l'opposizione al decreto penale di condanna a chiedere l'assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto, senza null'altro aggiungere. Alla medesima conclusione deve comunque pervenirsi in ragione della genericità delle dispiegate doglianze che, nell'avvitarsi intorno ad un preteso difetto di delega nei confronti dell'odierno imputato, tralasciano integralmente la necessaria premessa della stessa eccezione, ovverosia che la titolarità dell'esercizio commerciale fosse in capo ad un altro soggetto, vuoi in veste individuale, vuoi in funzione di legale rappresentante o di amministratore di una persona giuridica.

Dal momento che, come contestato sin dal capo di imputazione, il Galluzzo è stato tratto a giudizio in qualità di responsabile del punto vendita, senza che nessuna rilevanza rivesta che lo stesso fosse ubicato all'interno di un centro commerciale - configurando quest'ultimo solo una struttura edilizia unitaria nella quale sono aggregati una pluralità di esercizi commerciali, ognuno dei quali mantiene, pur fruendo delle infrastrutture e degli spazi comuni, la propria individualità e conformazione giuridica - e dunque in veste individuale, incombeva sulla difesa dimostrare che altri fosse l'effettivo titolare del punto vendita o che comunque egli fosse inserito nell'organico di un struttura societaria i poteri gestori della quale erano in capo ad un terzo.

Dimostrazione questa che, attenendo al merito del processo, avrebbe dovuto essere fornita nel giudizio innanzi al Tribunale, essendone inibita la devoluzione innanzi a questa Corte di legittimità, e che comunque la difesa anche in questa sede si guarda bene dal fare, trincerandosi dietro un difetto di delega senza neppure indicare chi fosse il titolare della posizione di garanzia indebitamente tralasciato dal giudice di Agrigento.

2. Inammissibile deve ritenersi anche per il secondo motivo, alla luce delle doglianze del tutto indeterminate in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Il diniego della particolare tenuità del fatto risulta chiaramente esplicitato, con la determinazione del trattamento sanzionatorio, nella ritenuta gravità della condotta in ragione delle conseguenze che l'elevato quantitativo della merce avrebbe potuto avere sulla salute pubblica, nonché confermato nella scelta di una quantificazione di una pena ampiamente superiore al minimo edittale, fissata per la violazione in contestazione in £ 600.000, pari ad attuali 310 euro, senza che nessun fondamento rivesta la scelta, come tale ritenuta dalla difesa, tra pena pecuniaria e pena detentiva posto che la specifica contravvenzione di cui all'art. 5 lett.

b) L. 283/1962 è punita con la sola ammenda. Né in ogni caso il giudizio di disvalore espresso dal giudice di merito risulta confutato, limitandosi la difesa ad evidenziare, da un canto il presupposto di applicabilità dell'art. 131 bis, ovverosia che la contravvenzione in esame rientra tra i reati puniti con una pena detentiva o pecuniaria contenuta nel massimo a cinque anni e, dall'altro, ad opporre la condizione di incensuratezza dell'imputato senza considerare che la mancanza di abitualità della condotta costituisce un elemento che deve sussistere congiuntamente e non alternativamente alla tenuità dell'offesa, così come inequivocabilmente prescritto dall'art. 131 bis, primo comma cod. pen., requisito quest'ultimo su cui si fonda il diniego dell'istanza difensiva e che il presente ricorso tralascia integralmente.

3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, non avendo la difesa prospettato elementi valutabili a favore dell'imputato, al di là della mera incensuratezza, indebitamente tralasciati dal giudice di merito. Mentre non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (ex multis Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017), all'evidenza escluso dalla ritenuta gravità della condotta, deve invece essere rilevato quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche che le suddette circostanze non costituiscono oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma il loro riconoscimento deve avvenire in quanto espressione della esistenza di elementi di segno positivo, oggetto di un giudizio di fatto, suscettibili di favorevole apprezzamento e perciò idonei a giustificare la riduzione della pena rispetto al prefissato arco edittale, elementi di cui il presente ricorso non reca traccia.

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della