Sentenza — n. 32866/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte d'appello di Firenze - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 24 gennaio 2018 - ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 4) dell'imputazione, e confermato nel resto la condanna degli imputati, rideterminando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione per ciascuno, in relazione ai seguenti reati: art. 8 del d.lgs. n 74 del 2000 - di cui ai capi 9) e 10) dell'imputazione - perché gli imputati, in concorso tra loro ed in qualità di amministratori occulti della società "Haytor Leather & Trading Limited", emettevano fatture per operazioni inesistenti in favore della società "Tata International" che, a sua volta, restituiva, tramite bonifici emessi su conti cifrati nella disponibilità degli stessi imputati, le somme rappresentanti la sovrafatturazione rispetto alle fatture suddette, al fine di consentire alla società "Fenili Calzature" l'evasione parziale delle imposte, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013; b) 2 del digs. n 74 del 2000 - di cui al capo 11) dell'imputazione - perché i medesimi soggetti, in concorso tra loro ed in qualità di legali rappresentanti della società "Fenili Calzature", utilizzavano fatture per operazioni parzialmente inesistenti emesse dalla società "Tata International Limited", simulando l'esistenza di elementi passivi fittizi da calcolare nelle dichiarazioni presentate, al fine di evadere le imposte relative all'anno 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è fondato, nella parte in cui si eccepisce la violazione di legge con conseguente nutilizzabilità della prova testimoniale. 1.1. Deve preliminarmente richiamarsi, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 729, comma 3, cod. proc. pen., l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte; così che una corretta esegesi della summenzionata norma non può che indurre - tenuto conto della ratio della previsione volta ad inibire elusioni del divieto di utilizzazione attraverso il "recupero" per altra via degli atti inutilizzabili - a confermare l'interpretazione proposta dai ricorrenti.
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guente SENTENZA sui ricorsi proposti da Fenili Giovanni, nato a Lucca il 13/10/1956 Fenili Stefano, nato a Lucca il 02/08/1961 avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore, avv. Enrico Marzaduri.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte d'appello di Firenze - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 24 gennaio 2018 - ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 4) dell'imputazione, e confermato nel resto la condanna degli imputati, rideterminando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione per ciascuno, in relazione ai seguenti reati: art. 8 del d.lgs. n 74 del 2000 - di cui ai capi 9) e 10) dell'imputazione - perché gli imputati, in concorso tra loro ed in qualità di amministratori occulti della società "Haytor Leather & Trading Limited", emettevano fatture per operazioni inesistenti in favore della società "Tata International" che, a sua volta, restituiva, tramite bonifici emessi su conti cifrati nella disponibilità degli stessi imputati, le somme rappresentanti la sovrafatturazione rispetto alle fatture suddette, al fine di consentire alla società "Fenili Calzature" l'evasione parziale delle imposte, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013; b) 2 del digs. n 74 del 2000 - di cui al capo 11) dell'imputazione - perché i medesimi soggetti, in concorso tra loro ed in qualità di legali rappresentanti della società "Fenili Calzature", utilizzavano fatture per operazioni parzialmente inesistenti emesse dalla società "Tata International Limited", simulando l'esistenza di elementi passivi fittizi da calcolare nelle dichiarazioni presentate, al fine di evadere le imposte relative all'anno 2012.
2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i difensori e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, riguardante i capi d'imputazione 9) e 10), si deducono la mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione dell'art. 729, comma 3, cod. proc. pen. Nello specifico, in relazione al vizio di motivazione, la difesa sostiene che la Corte non avrebbe fornito nessuna risposta alle doglianze sollevate con l'atto di appello, avallando una prospettiva accusatoria del tutto incerta.
Ciò sarebbe evidente, in primo luogo, con riguardo alla posizione della società indiana "Tata International Limited", rispetto alla quale non vi sarebbe alcuna prova dell'accordo intercorso né con il soggetto emittente la fattura, ossia la società "Haytor", né con la "Fenili Calzature", In secondo luogo, relativamente alla posizione della società neozelandese "Haytor", il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto la fittizietà delle prestazioni da questa svolte, senza tenere in debita considerazione gli elementi contrari prodotti dalla difesa - quali gli accordi stipulati con la società indiana che giustificavano le fatture emesse e la circostanza che le prestazioni offerte consistessero in attività per lo più di intermediazione che non richiedevano uno stabile apparato impiegatizio, né una sede altrettanto stabile - concludendo, senza alcun supporto probatorio, che il ruolo gestorio della società neozelandese spettasse ai Fenili.
Infine, in relazione alla valutazione del fatturato della società "Tata", la Corte avrebbe trascurato completamente di prendere posizione circa la sua coerenza, come prospettato negli atti difensivi. Quanto, invece, alla violazione di legge la difesa osserva, sul punto, che la deposizione del teste Maffezzoni sarebbe irrilevante e comunque inutilizzabile ai sensi dell'art. 729, comma 3, cod. proc. pen., perché inquinata dall'esibizione e dall'utilizzo, durante l'assunzione, di documentazione non utilizzabile nel processo, trattandosi di atti probatori acquisiti mediante rogatoria svizzera dichiarati inutilizzabili dalla Corte. 2.2.
Con un secondo motivo di doglianza, riferito al capo 11) dell'imputazione, ci si duole del vizio di motivazione, laddove la Corte avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti integranti la fattispecie di reato, di cui all'art. 2 del d.lgs. 74 del 2000, senza compiere le verifiche opportune e, anzi, omettendo la motivazione in ordine alle richieste avanzate in sede di impugnazione. La difesa sottolinea come il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto probatorio nella parte relativa all'inesistenza delle fatture emesse dalla società "Tata", all'effettività delle prestazioni svolte dalla società "Haytor" e alla mancata acquisizione della dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta di riferimento, quale prova del momento consumativo dell'ipotizzato reato. 2.3.
In terzo luogo, si lamentano l'inosservanza degli artt. 133 e 533, comma 2, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio, sul rilievo che la Corte, dopo aver dichiarato prescritto il reato di cui al capo 4) dell'imputazione, avrebbe dovuto compiere una nuova valutazione complessiva della pena da applicare agli imputati. A parere della difesa, i giudici di merito non avrebbero specificamente motivato tale determinazione sanzionatoria, né in ordine alle ragioni escludenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti, né tanto meno in relazione ai motivi fondanti la decisione di non discostarsi dalla pena base considerata dai primo giudice. 2.4.
Con un quarto motivo, infine, si deduce la mancanza della motivazione in ordine alla statuizione di conferma delle sanzioni accessorie irrogate nella sentenza di primo grado, sul rilievo che la Corte avrebbe mantenuto tali pene senza vagliarne la proporzionalità rispetto alla nuova determinazione sanzionatoria, come conseguente al proscioglimento intervenuto per il capo 4) dell'imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nella parte in cui si eccepisce la violazione di legge con conseguente nutilizzabilità della prova testimoniale. 1.1. Deve preliminarmente richiamarsi, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 729, comma 3, cod. proc. pen., l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte; così che una corretta esegesi della summenzionata norma non può che indurre - tenuto conto della ratio della previsione volta ad inibire elusioni del divieto di utilizzazione attraverso il "recupero" per altra via degli atti inutilizzabili - a confermare l'interpretazione proposta dai ricorrenti.
Ed invero, laddove l'art. 729, comma 3, cod. proc. pen. inibisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni "aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili" perché effettuati in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen., lo stesso deve essere inteso nel senso della necessità che la deposizione, per potere essere ritenuta inutilizzabile, riguardi formalmente l'esatto contenuto degli stessi atti acquisiti per via rogatoriale; al contrario, ben può la deposizione, formatasi per via indipendente ad autonoma rispetto agli atti rogatoriali, avere semplicemente ad oggetto gli stessi fatti storici o le stesse circostanze coincidenti con quelli contenuti nell'atto inutilizzabile senza che da ciò possa derivare alcuna sanzione processuale.
In altri termini, mentre è comprensibile e insito nella previsione di legge che tutte quelle prove che, in qualche modo, traggano origine, direttamente, o per via derivata, dalla rogatoria effettuata con riserva di specialità siano coinvolte nella sanzione di inutilizzabilità - come nel caso di specie - sarebbe del tutto irrazionale che quest'ultima colpisse anche prove originatesi in via autonoma e indipendente dalla rogatoria effettuata o addirittura precedentemente ad essa, seppure giunte, poi, al medesimo esito contenutistico (Sez. 3, n. 31424 del 31/03/2016, Rv. 267661). 1.2.
A ciò deve aggiungersi che, secondo un più recente orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, il vizio di inutilizzabilità delle prove può essere dedotto dalle parti, per la prima volta, nel giudizio di cassazione o rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., (Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Rv. 279566; Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, Rv. 274034). Entrambi i precedenti ora richiamati si riferiscono all'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma il principio di diritto può essere ritenuto applicabile al caso di specie.
A tal riguardo deve, inoltre, precisarsi che se è vero che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), è parimenti vero che, qualora la rilevanza della prova sia stata adeguatamente prospettata dalla parte ovvero emerga in modo chiaro dalla sentenza impugnata, come nel caso in esame, il giudice di legittimità è tenuto a valutarne anche d'ufficio l'inutilizzabilità. 1.3.
Tali principi generaií si attagliano pienamente al caso di specie, laddove i ricorrenti si dolgono, specificamente e legittimamente per la prima volta in cassazione, dell'inutilizzabilità della deposizione del teste Maffezzoni, inquinata dall'esibizione ed utilizzo, durante la relativa assunzione, di atti rogatoriali inutilizzabili. Sul punto si osserva, anzitutto, che la deposizione di tale testimone - come d'altronde ammesso dalla stessa Corte d'appello - risulta "particolarmente significativa" e, dunque, essenziale per l'accertamento del metodo operativo e del preteso meccanismo illecito coinvolgente gli imputati.
Ciò induce a ritenere corretta la prospettazíone difensiva relativa all'asserita inutilizzabilità della deposizione testimoniale in esame, stante la mancanza di indipendenza ed autonomia del narrato del teste, rispetto agli atti di rogatoria, utilizzati evidentemente a supporto ineliminabile della stessa deposizione. Del resto, la circostanza che la testimonianza abbia avuto ad oggetto l'esatto contenuto della rogatoria inutilizzabile - e non gli stessi fatti storici o !e stesse circostanze coincidenti con quelli in essa contenuti - si desume dal verbale che le parti hanno allegato al ricorso.
D'altra parte, ia circostanza che la Corte d'appello sia stata investita della questione relativa all'inutilizzabilità degli atti di rogatoria, dichiarati inutilizzabili, unitamente alla ulteriore circostanza, ben conosciuta dai giudici di merito, che il teste Maffezzoni aveva deposto almeno in parte sul contenuto di tali atti, avrebbe dovuto indurre í giudici a valutare d'ufficio l'utilizzabilità della testimonianza, e a sanzionarla processualmente ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. E, come visto, l'illegittimità della prova così acquisita deve essere ritenuta rilevabile, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, con conseguente necessità di pronunciarsi sulla questione, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.4.
All'evidenziata violazione di legge - che induce a ritenere interamente assorbite le ulteriori dogiianze formulate con il primo motivo di ricorso - segue l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Il giudice dei rinvio dovrà tenere conto dei principi di diritto richiamati e, alla luce degli stessi, rivisitare l'intero quadro istruttorio e, in particolare, motivare in ordine agli elementi prospettati dalla difesa attinenti alla posizione della società "Tata International Limited" neli`ipotizzata condotta di falsificazione delle fatture, alla coerenza del suo fatturato e all'esclusione della fittizietà delle prestazioni svolte della società "Haytor Leather & Trading Limited".
L'annullamento deve intendersi esteso anche ai delitto di cui al capo 11) dell'imputazione, perché le condotte contestate agli odierni ricorrenti, sebbene siano oggetto di doglianze articolate in motivi di ricorso distinti, devono essere ritenute strettamente legate tra loro, perché riconducibili, nell'ipotesi accusatoria, ad una più ampia e complessiva serie dì operazioni tra le società coinvolte. Ciò comporta l'assorbimento anche del secondo motivo di doglianza. 1.5. Il terzo e quarto motivo di ricorso devono ritenersi parimenti assorbiti, in quanto concernenti, rispettivamente, il trattamento sanzionatorio e la statuizione di conferma delle pene accessorie e, dunque, attinenti valutazioni logicamente successive rispetto all'accertamento della responsabilità penale degli imputati.
2. In forza delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze perché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuo