Sentenza — n. 32865/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 23 settembre 2020, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 29 novembre 2019, con la quale l'imputata era stata condannata alla pena dli mesi due di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, per i reati di cui al capo a) dell'imputazione: artt. 110 cod. pen., 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 dei 2001, perché, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Roma, in zona sismica, in concorso con Puglia Giuseppe, A) comproprietario deceduto, realizzava, senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilità, senza dare il preavviso prescritto al competente ufficio del Genio Civile e senza richiedere e ottenere la prevista autorizzazione scritta dal predetto ufficio del Genio Civile, opere di manutenzione straordinaria del tetto di copertura, mediante sostituzione e opere strutturali con nuova copertura, realizzata attraverso la messa in opera di struttura in profilati, con conseguente aumento della volumetria esistente; al capo b): artt. 110 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Roma, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (centro storico), in concorso con Puglia Giuseppe, comproprietario deceduto, realizzava le opere di cui al capo a) senza la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 530 cod. proc. pen, art. 934 cod. civ, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa non prende in considerazione la motivazione della Corte territoriale che, nel rigettare il medesimo motivo di appello in relazione al disposto ordine di demolizione, risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. In species, la Corte d'appello ha evidenziato che non rileva la data di costruzione dell'immobile, in quanto, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, con la legge n. 765 del 1967 è stato solo esteso a tutto il territorio comunale quell'obbligo di titolo abilitativo, che per i centri urbani era già stato introdotto dall'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e che, almeno per le principali città-capoluogo, era già in precedenza previsto nei rispettivi regolamenti edilizi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Puglia Maria, nata a Matta Camastra il 02/10/1933 avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardìno, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 settembre 2020, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 29 novembre 2019, con la quale l'imputata era stata condannata alla pena dli mesi due di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, per i reati di cui al capo a) dell'imputazione: artt. 110 cod. pen., 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 dei 2001, perché, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Roma, in zona sismica, in concorso con Puglia Giuseppe, A) comproprietario deceduto, realizzava, senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilità, senza dare il preavviso prescritto al competente ufficio del Genio Civile e senza richiedere e ottenere la prevista autorizzazione scritta dal predetto ufficio del Genio Civile, opere di manutenzione straordinaria del tetto di copertura, mediante sostituzione e opere strutturali con nuova copertura, realizzata attraverso la messa in opera di struttura in profilati, con conseguente aumento della volumetria esistente; al capo b): artt. 110 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Roma, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (centro storico), in concorso con Puglia Giuseppe, comproprietario deceduto, realizzava le opere di cui al capo a) senza la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza.
2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 546, comma 1, lettera e) , n. 1), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, in ordine al travisamento della prova della proprietà dell'immobile. A parere della difesa, Puglia Maria non è proprietaria dell'immobile indicato nei capi di imputazione, bensì proprietaria del solo terreno, ove il fratello Puglia Giuseppe aveva costruito il fabbricato e poi realizzato la ristrutturazione del tetto.
Si evidenzia che l'imputata aveva conferito soltanto l'incarico al geometra D'Amore, per il progetto in sanatoria, presentato il 27/07/2017, in data antecedente al decesso di Puglia Giuseppe. A parere della dlifesa, la Corte territoriale ha erroneamente desunto dalla intestazione del progetto in sanatoria in capo all'imputata la prova della riconducibilità a quest'ultima della contestata ristrutturazione del tetto dell'immobile. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano la violazione degli artt.43 e 110 cod. pen., 55, 605, 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 27 Cost. e il vizio di motivazione, in ordine all'assenza di prove sul concorso dell'imputata con il fratello Puglia Giuseppe nelle opere di ristrutturazione abusiva dell'immobile.
A parere della difesa, l'imputata non aveva alcun dovere di impedire che l'iniziale preteso abusivismo edilizio fosse portato a conseguenze ulteriori, essendone altresì inconsapevole e venendone informata dal fratello solo dopo l'accertamento dei fatti, per la sollecitazione a sottoscrivere il progetto per la sanatoria. Secondo la difesa, l'imputata, quand'anche fosse stata informata, poteva ragionevolmente ritenere che Puglia Giuseppe avesse effettuato interventi di manutenzione ordinaria, al solo scopo di evitare il crollo del vetusto tetto dell'immobile.
La difesa censura, inoltre, l'assenza di argomentazioni della Corte d'appello in ordine all'aumento di volumetria, contestato all'imputata, il quale costituisce il fondamento della prima imputazione, essendo necessario per l'integrazione del reato previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001. Infine, si lamenta che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità penale dell'imputata sulla base del titolo di proprietà del terreno e sul rapporto di parentela con il coimputato Puglia Giuseppe, unico interessato alla fruizione dell'immobile. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e il vizio di motivazione, in ordine al capo b) di imputazione e alla contestata mancanza di preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
Si rileva l'assenza dell'asserito vincolo paesaggistico, in ragione del fatto che il fabbricato è stato costruito nel 1962, non nel centro storico, ma nella estrema periferia del Comune di Matta Camastra, che non appartiene a luoghi di importanza storico-culturale. Inoltre, a parere della difesa, l'autorizzazione della Soprintendenza non sarebbe comunque stata necessaria per la ristrutturazione, posto che il fabbricato, nelle sue parti essenziali, era stato completato in epoca antecedente al 1967, quando non esisteva la contestata normativa. 2.4.
Con un quarto motivo di ricorso, si deducono la violazione degli artt. 54 e 47 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che Puglia Giuseppe, autore della ristrutturazione dell'immobile, ha agito nel convincimento di versare in stato di necessità, per salvare sé o altri dal pericolo attuale di crollo delle vetuste travi in legno che proteggevano il fabbricato, adibito a ricovero di attrezzi agricoli. 2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si deducono la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla legge n. 765 del 1967 e all'art. 31 della legge n. 1150 del 1942.
Secondo la difesa, l'ordine di demolizione e di coeva rimessione in pristino dell'originario stato dei luoghi, disposto dai giudici di merito, non può essere eseguito, in quanto la demolizione del solo tetto determinerebbe una situazione di pericolo, non essendo stata ordinata l'intera demolizione del fabbricato. A parere della difesa, è impossibile la rimessione in pristino dell'originario stato dei luoghi, in quanto ciò significherebbe collocare le precedenti travi di legno, eliminate per vetustà„ che non sono state ritenute idonee, con il progetto in sanatoria, a garantire la stabilità della copertura e ad evitare situazioni di pericolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamentano la violazione dell'art. 546, comma 1, lettera e) , n. 1), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, in ordine alla mancanza di prova della proprietà dell'immobile abusivamente ristrutturato in capo all'imputata - è inammissibile. Limitandosi ad asserire che l'imputata risulterebbe proprietaria del solo terreno su cui l'immobile è stato costruito (e abusivamente ristrutturato), la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata e reitera doglianze generiche, già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado e, in ogni caso, intrinsecamente contraddittorie.
Deve, anzitutto, richiamarsi il regime civilistico dell'accessione su cui questa Corte si è già pronunciata più volte, con un pacifico e consolidato orientamento che ne riconosce applicazione anche in ambito penale. Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art.. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà di costui, volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno (Sez. 1, n. 47915 del 29/09/2016;
Sez. 1, n. 26798 del 31/03/2016; Sez. 2, n. 11742 del 15/05/2013; Sez. 5, n. 44944 del 27/10/2011). Ne consegue che, in assenza di un titolo autonomo e idoneo che conferisca al costruttore o a terzi il diritto di superficie sull'unità immobiliare, la proprietà appartiene al proprietario del terreno su cui il bene immobile sorge, a norma dell'art. 934 cod. civ. Oltre a ciò, nel caso di specie, la Corte territoriale - rigettando la medesima doglianza sollevata con atto d'appello - ha evidenziato, con motivazione sufficiente e logicamente coerente, che non sussiste alcun dubbio sul fatto che le operazioni di manutenzione straordinaria compiute sullo stabile siano riconducibili all'imputata, in quanto la stessa, al momento del sopralluogo, in data 18/10/2016, interveniva personalmente qualificandosi come proprietaria del fabbricato unitamente al fratello Puglia Giuseppe.
La Corte d'appello ha, altresì, osservato che il teste D'Amore, escusso all'udienza del 17/10/2019, ha confermato di avere ricevuto dall'imputata, in qualità di proprietaria del fabbricato, l'incarico di presentare un progetto in sanatoria, così confermando il diretto interesse di quest'ultima alle opere eseguite e al mantenimento delle stesse (pagg. 2-3). Né la difesa ha prospettato l'esistenza di un diritto di superficie in capo a terzi sull'immobile abusivo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla prova del concorso dell'imputata con Puglia Giuseppe nelle opere di ristrutturazione abusiva dell'immobile - è inammissibile per genericità. 1.2.1.
La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto generiche sull'inconsapevolezza dell'imputata della natura abusiva delle 4 /9\k opere di manutenzione compiute dal fratello Puglia Giuseppe. La difesa, ignorando interamente le argomentazioni svolte dalla Corte di merito, lamenta in termini generici che la prova della responsabilità penale dell'imputata sia basata esclusivamente sul titolo di proprietà del terreno e sul rapporto di parentela con il coimputato deceduto.
Come già visto, però, la Corte d'appello, con motivazione sufficiente e logicamente coerente, ha rilevato l'evidente riconducibilità delle operazioni di manutenzione straordinaria compiute sull'immobile all'imputata, sulla base del fatto che la stessa si era qualificata come proprietaria del fabbricato al momento del sopralluogo, aveva conferito l'incarico di presentare il progetto in sanatoria al teste D'Amore - come si desume dalla sua testimonianza - dalla cui circostanza si conferma il diretto interesse della stessa imputata alle opere eseguite sul fabbricato e al mantenimento delle stesse.
Né si è evidenziato alcun elemento specifico, da cui poter desumere - contro l'evidenza - la lamentata inconsapevolezza dell'imputata delle opere di manutenzione straordinaria compiute dal fratello. 1.2.2. L'ulteriore censura proposta, circa l'assenza dell'aumento di volumetria - sulla base del rilievo che esso sia necessario per integrare il reato di cui al capo a) dell'imputazione - derivante dalle operazioni di manutenzione straordinaria compiute sul fabbricato, è manifestamente infondata. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che, in materia di reati commessi con la violazione della normativa antisismica, integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, in violazione della normativa di settore, anche se consistente nella costruzione di semplici "volumi tecnici", con la sola eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, in quanto il suddetto reato tutela la sicurezza e l'incolumità pubblica.
La Corte d'appello ha osservato che, nel caso in esame, la sostituzione del manto di copertura del tetto, che astrattamente potrebbe rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria, era realizzata con pannelli, in sostituzione delle originarie tegole, così da determinare una alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche originarie del fabbricato, configurandosi, già solo per questo, un'ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività (pagg. 3-4). Tale motivazione risulta, oltre che priva di vizi di illogicità e contraddittorietà, conforme altresì agli insegnamenti di questa Corte secondo cui, in tema di reati commessi con la violazione della normativa antisismica, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.
Dunque, alla luce della consolidata e pacifica giurisprudenza di legittimità, è irrilevante la natura delle opere compiute in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3, n. 39335 del 09/07/2018; Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010; Sez. 3, n. 46081 del 8/10/2008). 1.3. Il terzo motivo di doglianza - con cui si deducono la violazione degli artt.110 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 e il vizio di motivazione, in ordine al capo b) dell'imputazione e alla contestata mancanza di preventiva autorizzazione della Soprintendenza - è parimenti inammissibile per genericità. 1.3.1.
La doglianza è basata sulla mera asserzione dell'inesistenza del vincolo paesaggistico sulla zona di estrema periferia del Comune di Motta Camastra - ove è situato il fabbricato costruito nel 1962 - non appartenente al centro storico e ai luoghi di importanza storico-culturale. In realtà, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata l'immobile è situato all'interno della zona "A", sottoposta a vincolo paesaggistico, dalla cui circostanza consegue la necessità del parere favorevole della Soprintendenza per il compimento delle opere di straordinaria amministrazione, quali la modifica dell'aspetto del fabbricato mediante la sostituzione della copertura in tegole con pannelli metallici autoportanti isolpack e la sostituzione di travi in legno con una intelaiatura in metallo (pag. 4).
La difesa non contesta l'appartenenza dell'immobile alla zona "A", sottoposta a vincolo paesaggistico, ma si limita a formulare asserzioni generiche e meramente contestative, sulla natura periferica e sull'assenza di importanza storico-culturale del luogo ove è situato il fabbricato, le quali sono dirette altresì a sollecitare una sostanziale valutazione di merito, preclusa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017). 1.3.2. L'ulteriore censura, sollevata dalla difesa, sull'assenza di necessità dell'autorizzazione della Soprintendenza per il compimento delle opere di ristrutturazione, sul rilievo che la costruzione del fabbricato risale a epoca antecedente al 1967, in cui non era vigente la normativa contestata, è parimenti inammissibile.
La difesa non prende in considerazione la motivazione della Corte territoriale che, nel rigettare il medesimo motivo di appello in relazione al disposto ordine di demolizione, risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. In species, la Corte d'appello ha evidenziato che non rileva la data di costruzione dell'immobile, in quanto, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, con la legge n. 765 del 1967 è stato solo esteso a tutto il territorio comunale quell'obbligo di titolo abilitativo, che per i centri urbani era già stato introdotto dall'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e che, almeno per le principali città-capoluogo, era già in precedenza previsto nei rispettivi regolamenti edilizi.
La Corte d'appello ha, pertanto, osservato che, pur ammettendo che un'opera non richiedesse, all'epoca della sua originaria realizzazione, alcuna licenza edilizia, l'ordine di demolizione si palesa legittimo qualora la costruzione, partita da tale nucleo originario, abbia col tempo subito consistenti mutazioni e ampliamenti, che avrebbero richiesto il permesso di costruire (pag. 4). 1.4. Il quarto motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione degli artt.54 e 47 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo della presenza dell'erroneo convincimento in capo a Puglia Giuseppe dello stato di necessità - è parimenti inammissibile per genericità.
La difesa si limita ad asserire che Puglia Giuseppe, nel compiere i lavori di manutenzione, aveva agito nel convincimento di versare in stato di necessità, per salvare sé o altri dal pericolo attuale di crollo delle vetuste travi in legno del fabbricato. Tale mera asserzione, non formulata in primo e secondo grado, è stata sollevata solo in sede di legittimità, senza alcuna prospettazione di concreti e specifici elementi positivi a sostegno. 1.5. Il quinto motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla legge n. 765 del 1967 e all'art. 31 della legge n. 1150 del 1942 - è inammissibile per genericità.
La difesa sostiene 'impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione del solo tetto di copertura del fabbricato insieme al coevo ordine di rimessione in pristino dell'originario stato dei iuoghi, disposto dai giudici di merito. Come le precedenti, anche tali generiche asserzioni, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado, sono dirette a sollecitare una sostanziale valutazione di merito, preclusa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile