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Sentenza — n. 32651/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment as residual crime is extinguished by prescription under Art. 11 D.Lgs. 74/2000.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32651/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce Court of Appeal's judgment without remittal because the residual crime was extinguished by prescription. The appellants argued that the first-instance court erred in applying the statute of limitations and failed to properly address the burden of proof regarding the defendant's assets. The court held that since the remaining offense had expired, the appeal judgment must be voided regardless of the merits of the other arguments.

Regesto Legislator

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Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; The criminal offense is extinguished by prescription if the statutory limitation period has elapsed, requiring the appellate court to annul the judgment if the residual crime is no longer prosecutable.

Parole chiave

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prescription of criminal offense statute of limitations residual crime annulment tax evasion penalty burden of proof allocation fatture fittizie inchiesta per frode fiscale debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Con sentenza del 27 gennaio 2020, la Corte d'appello di Lecce, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 11 d.lgs.
art. 11 d.lgs. 74/2000
Avverso detta sentenza, a mezzo del comune difensore, gli imputati hanno proposto unitario ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 11 d.lgs. 74/2000, la nullità della sentenza per violazione dell'art.
art. 521 cod. proc. pen
74/2000, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016
Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013
266771; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei e a., Rv.
Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007
Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv.
Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017
E' quindi necessario dimostrare, dandone conto con specifico obbligo motivazionale, l'idoneità della condotta ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017, Dinelli, Rv.
Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015
271321) o, quantomeno, a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Calora Assunta, nata a Santa Cesarea Terme il 07/05/1961 2) Calora Santo, nato a Scorrano il 18/10/1964 3) Calora Vincenzo Rocco, nato a Santa Cesarea Terme il 09/09/1962 4) Merico Maria Teresa, nata a Scorrano il 21/09/1941 avverso la sentenza del 27/01/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udito per i ricorrenti l'avv. Massimo Manfreda, il quale ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni dei ricorsi, in subordine associandosi alle conclusioni del pubblico ministero. ..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2020, la Corte d'appello di Lecce, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato al capo A), ha confermato la penale responsabilità degli imputati per il medesimo titolo di reato ascritto al capo B), rideterminando conseguentemente la pena.

2. Avverso detta sentenza, a mezzo del comune difensore, gli imputati hanno proposto unitario ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 11 d.lgs. 74/2000, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Si lamenta che, benché il capo d'imputazione sub B) individui quale debitore Santo Calora quale persona fisica, la stessa imputazione attenga ad un debito di circa un milione di euro che, stando agli importi riportati a pag. 2 della sentenza di primo grado, graverebbe sulla società Calora Costruzioni S.r.l., sicché il fatto contestato sarebbe diverso da quello ritenuto in sentenza. 2.1.

Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie tipica: da un lato, la sussistenza dell'obbligazione tributaria, posto che entrambe le imputazioni atterrebbelTdebiti fiscali della società; d'altro lato, l'idoneità dell'atto dispositivo a ledere le pretese del Fisco, non essendo stato oggetto di accertamento la capienza del residuo patrimonio degli imputati rispetto all'importo dei contestati debiti fiscali essendo emersa né la prova dell'idoneità, né quella della inidoneità, si sarebbe dovuto fare applicazione della ot: regola in dubio pro reo, trattandosi di reatopericolo concreto. 2.2.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'erronea applicazione della legge incriminatrice nei confronti della ricorrente Assunta Calora con riguardo all'accertamento del dolo specifico: per un verso, quest'ultimo era stato appiattito a mera consapevolezza dei fatti costitutivi; per altro verso, l'accertamento era stato inammissibilmente compiuto in base ad una mera presunzione legata al vincolo familiare, che al più potrebbe costituire un indizio di per sé non sufficiente all'affermazione di penale responsabilità.

3. Reputa il Collegio che l'impugnazione sia ammissibile e non manifestamente infondata con riguardo al secondo motivo di ricorso, ciò che, non risultando altrimenti l'evidenza di una più favorevole causa di proscioglimento ed essendo inammissibili gli altri motivi di ricorso, comporta, in accoglimento delle conclusioni avanzate dallo stesso procuratore generale, l'annullamento senza rinvio .es-entenza impugnata per sopravvenuta prescrizione. 3.1. Il primo motivo di ricorso è infatti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, posto che la sentenza impugnata, nel disattendere l'analoga censura mossa con l'appello, attesta che la prova documentale del debito tributario superiore alla soglia di punibilità emerge «alla luce dell'iscrizione a ruolo per IRPEF evasa nei confronti dei due germani nei termini indicati a pag. 2 dell'impugnata sentenza».

I ricorrenti non si confrontano con tale affermazione e si limitano a richiamare genericamente lo stesso passaggio della sentenza di primo grado, senza peraltro neppure riprodurlo in ricorso, o allegarlo, in omaggio al principio di autosufficienza del medesimo. Del resto, la sentenza di primo grado, a pag. 2, attesta che l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato l'iscrizione a ruolo di debiti tributari gravanti su Santo Calora (così come del fratello) per un importo complessivamente superiore alla soglia di punibilità prevista dalla fattispecie in esame. 3.2 Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile per manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte censure attinenti al merito.

La sentenza impugnata ha ritenuto provato il dolo specifico per aver l'imputata Assunta Calora compiuto una serie di operazioni tradottesi nel compimento di atti di alienazione simulata - e questa circostanza non viene in alcun modo contestata - allo scopo di impedire al Fisco di aggredire le quote di proprietà dei fratelli (ed in particolare, quanto al reato di cui al capo B, del fratello Santo) e ha ritenuto che ciò sia stato fatto per un malinteso vincolo solidaristico familiare. Se dunque, da un lato, la sentenza argomenta sul dolo specifico (e non solo su quello generico), d'altro lato si tratta di una valutazione dei fatti - e non già di una presunzione, come si opina in ricorso - non manifestamente illogica e quindi non censurabile in questa sede. 3.3 Il secondo motivo di ricorso è invece ammissibile, non potendo dirsi manifestamente infondato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il delitto in esame è reato di pericolo che, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto, postula l'idoneità - in base ad un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv. 266771; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei e a., Rv. 256376;

Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053). E' quindi necessario dimostrare, dandone conto con specifico obbligo motivazionale, l'idoneità della condotta ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017, Dinelli, Rv. 271321) o, quantomeno, a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep. 2016, Parlatore e a., Rv. 266457). Nella specie, la sentenza di primo grado (pag. 7, in fine), aveva affermato che l'apparente spossessamento dei beni immobili avrebbe «reso quantomeno più difficile - se non impossibile - il recupero dei crediti fiscali da parte dello Stato», ma non aveva in alcun modo argomentato le ragioni di tale conclusione con particolare riguardo all'insufficienza del residuo patrimonio del debitore ad estinguere il debito fiscale.

Gli imputati (pag. 2 dell'appello) avevano specificamente contestato «la lacuna motivazionale sul punto: si muove da un atto di disposizione senza indagare sulla consistenza patrimoniale del debitore». A questa doglianza la sentenza impugnata si limita a rispondere richiamando il principio di diritto già evocato dal giudice di primo grado, senza tuttavia spendere parola sul profilo sollevato dagli appellanti, che - invece - avrebbe meritato una più articolata disamina, anche solo per eventualmente rilevarne l'infondatezza. La questione sul riparto dell'onere della prova che in tal caso grava sul pubblico ministero e sull'imputato richiederebbe infatti una più specifica analisi, che, tuttavia, non è in questa sede il caso di compiere, stante l'intervenuta prescrizione anche del residuo reato e l'imprescindibilità, qualora il motivo fosse fondato, di sollecitare una nuova disamina della vicenda del merito.

4. Posto, dunque, che il reato di cui al capo B) - consumato il 7 dicembre 2010 - si è estinto per prescrizione, nonostante i periodi di sospensione del corso della medesima di cui dà atto la sentenza impugnata (pag 3), quest'ultima deve annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato di cui al capo B è estinto per prescrizione. Così deciso il 21 maggio 2001. Il Consi