Sentenza — n. 32644/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 luglio 2020, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza con cui il medesimo, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione e 90.000 Euro di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. d), e comma 2, T.U. stup. (per l'illecita detenzione di circa 14 Kg. di cocaina) e per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/1974, per aver illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32644/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I generici elementi favorevoli richiamati, ancora in questa sede, dalla difesa dell'imputato, vale a dire la formale incensuratezza e il presunto atteggiamento "collaborativo", sono 'stati non illogicamente ritenuti subvalenti, essendosi rilevato - al di là della previsione di cui all'art. 62 bis, terzo comma, cod. pen. - come l'imputato si fosse limitato ad ammettere quanto già direttamente constatato dalla polizia giudiziaria, senza fornire alcun contributo alla ricostruzione dei fatti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Laci Dorian, nato in Albania il 31/03/1971 avverso la sentenza del 09/07/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. Massimo Pisani e Vladimiro Borchi, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2020, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza con cui il medesimo, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione e 90.000 Euro di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. d), e comma 2, T.U. stup. (per l'illecita detenzione di circa 14 Kg. di cocaina) e per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/1974, per aver illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, essendosi i giudici di merito limitati a valutare la gravità del fatto, senza considerare le condizioni personali dell'imputato, la sua incensuratezza, il comportamento successivo al reato. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso - sul punto supportato dalla memoria contenente motivi aggiunti - si lamenta violazione della legge penale per essere stati valutati due volte gli stessi fatti ai fini della quantificazione della pena base e dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 80, comma 2, T.U. stup.
In particolare, ci si duole che il giudice di primo grado - con decisione condivisa in appello - avesse determinato la pena in termini superiori al minimo edittale in relazione all'ingente quantitativo dello stupefacente, ritenendo subvalenti circostanze favorevoli all'imputato, così illegittimamente valutando due volte lo stesso dato.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 3.1. A quest'ultimo proposito va in primo luogo ribadito che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710;
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso di specie, le doglianze proposte sono meramente ripetitive di quelle rassegnate con il gravame di merito, adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, ed il ricorrente si limita a censurare i profili di valutazione del fatto che, con doppia decisione conforme, i giudici di merito hanno logicamente effettuato, facendo buon governo dei consolidati principi interpretativi in materia. 3.2.
La sentenza impugnata rileva come il trattamento sanzionatorio quantificato dal primo giudice fosse assolutamente congruo rispetto alla gravità dei fatti, sì da non poter essere ridotto e nei casi in cui - come nella specie - venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (qui addirittura prossima al minimo), non è neppure necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va richiamato il consolidato principio secondo cui la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315).
Quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). In tali casi, la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, può dirsi illegittima soltanto quando ometta ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora e aa., Rv. 259762).
Del resto, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.3. Premesso che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904;
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi e aa. , Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi e aa., Rv. 258011), nel caso di specie, diversamente da quanto opina il ricorrente, la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio e dell'insussistenza di ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche quale operata dalla sentenza impugnata non è stata soltanto ricondotta all'ingente quantità di stupefacente detenuta. Insieme a questo dato - che, peraltro, non ha neppure portato all'applicazione dell'aumento previsto dalla circostanza aggravante speciale nella sua massima estensione - sono stati valutati diversi altri elementi che connotavano negativamente il fatto in termini di significativa gravità, vale a dire la disponibilità di strumenti (l'arma, plurimi telefonici cellulari dotati di dispositivi di "controllo da remoto" e di sofisticati sistemi di protezione dei dati, un'autovettura dotata di vano occulto, la disponibilità di un locale preso in locazione da altro soggetto, ingenti risorse di denaro, essendo stati sequestrati 60.000 euro e 10.000 sterline inglesi) che rivelavano come, da anni, l'imputato partecipasse ad un traffico di stupefacenti fortemente organizzato.
I generici elementi favorevoli richiamati, ancora in questa sede, dalla difesa dell'imputato, vale a dire la formale incensuratezza e il presunto atteggiamento "collaborativo", sono 'stati non illogicamente ritenuti subvalenti, essendosi rilevato - al di là della previsione di cui all'art. 62 bis, terzo comma, cod. pen. - come l'imputato si fosse limitato ad ammettere quanto già direttamente constatato dalla polizia giudiziaria, senza fornire alcun contributo alla ricostruzione dei fatti.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procf edimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della