Italian Court dismisses appeals against criminal sentences due to lack of recidivism and procedural waiver of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by five defendants inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude recidivism and reduce sentences. The appellants argued that the appellate court failed to properly evaluate social danger or omitted reasoning regarding recidivism, but the court found the lower court's factual assessment of distinct criminal episodes and different perpetrators to be logical and sufficient. Furthermore, the court ruled that one appellant's appeal was procedurally barred because he had previously waived specific grounds in the appellate stage, preventing him from raising those same issues in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The existence of a common criminal design requires evidence of temporal proximity, identical nature, and shared intent; a prior waiver of specific appellate grounds precludes their re-litigation in the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Cesi Gennaro, nato a Napoli il 11/06/1974 Di Lorenzo Concetta, nata a Napoli il 06/01/1963 / Di Lorenzo Luisa, nata a Napoli il 06/07/1966 D'Onofrio Umberto, nato a Napoli il 25/10/1993 Di Finizio Salvatore, nato a Napoli il 11/04/1978 avverso la sentenza del 16/06/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per gli imputati Di Lorenzo Concetta e D'Onofrio Umberto le conclusioni scritte dell'avv. Antonella Regine, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/05/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, gli attuali ricorrenti venivano dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e condannati alle pene ritenute di giustizia. Con sentenza del 16/06/2020, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in parziale riforma della predetta, disapplicava la recidiva per Di Finizio Salvatore e rideterminava la pena in anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ritenuta la recidiva e le circostanze attenuanti generiche in bilanciamento per equivalente, rideterminava la pena per Cesi Gennaro in anni nove di reclusione, per Di Lorenzo Concetta e Di Lorenzo Luisa in anni otto mesi dieci e giorni venti di reclusione, esclusa la recidiva contestata e ritenute le circostanze attenuanti generiche rideterminava la pena per D'Onofrio Giulio in anni sei di reclusione e per D'Onofrio Umberto in anni cinque di reclusione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Cesi Gennaro, Di Lorenzo Concetta, Di Lorenzo Luisa, D'Onofrio Umberto e Di Finizio Salvatore, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. Cesi Gennaro propone un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto di non escludere la contestata recidiva con motivazione carente e senza valutare in fatto ed in diritto la maggiore pericolosità sociale tale da giustificare il relativo aumento di pena.
Di Lorenzo Concetta propone un unico motivo, con il quale deduce omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso qualsivoglia argomentazione in ordine alla richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata con i motivi di appello. Di Lorenzo Luisa, propone un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato disconoscimento della contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen. senza valutare la maggiore pericolosità sociale tale da giustificare il relativo aumento di pena.
D'Onofrio Umberto propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla disciplina del reato continuato, lamentando che la Corte territoriale aveva escluso l'unicità del disegno criminoso richiamando la crasi temporali intercorsa tra le sentenze di condanna precedentemente intervenute ed i fatti in contestazione, con motivazione illogica ed incompleta e senza considerare che tutti i reati avevano in comune il luogo di commissione, sede dell'associazione criminosa ex art. 74 dpr n. 309/1990. Di Finizio Salvatore propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen.
Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. I motivi di ricorso proposti da Cesi Gennaro, Di Lorenzo Concetta e Di Lorenzo Luisa, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Va osservato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601;
Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464). Compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, comportando ciò un preciso onere motivazionale a carico del giudice qualora intenda avvalersi della facoltà discrezionale di aggravare la pena.Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, con apprezzamento di fatto, sorretto da congrue e logiche argomentazioni, che si sottrae al sindacato di legittimità.
Con riferimento alla posizione di Cesi Gennaro, la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di esclusione della recidiva, ha rimarcato non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi e la progressiva maggiore gravità dei reati commessi nel tempo (l'ultima sentenza irrevocabile di condanna era relativa al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.); da tali elementi, quindi, complessivamente considerati, ha tratto la convinzione che che il nuovo delitto doveva ritenersi espressione di una spiccata capacità criminale e pericolosità sociale del Cesi.
Con riferimento alle posizioni di Di Lorenzo Concetta e Di Lorenza Luisa, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di esclusione della recidiva, con argomentazioni analoghe. In particolare, i Giudici di appello non si sono limitati a richiamare i numerosi precedenti penali, ma hanno evidenziato anche il lungo arco temporale di tali precedenti, nonché la circostanza che, nonostante le numerose condanne, le due imputate avessero continuato a fare dello spaccio di sostanze stupefacenti l'unica fonte di sostentamento; da tali elementi, quindi, complessivamente considerati, hanno desunto il convincimento che il nuovo delitto doveva ritenersi espressione di una spiccata capacità criminale e pericolosità sociale delle imputate.
3. Il motivo di ricorso di D'Onofrio Umberto è manifestamente infondato. Esente da censure è anche la motivazione posta alla base del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli per i quali l'imputato era stato definitivamente condannato. Va ricordato che, in tema di continuazione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez.5, n.1766 del 06/07/2015, dep.18/01/2016, Rv. 266413 - 01).
Nella specie, la Corte territoriale, in conformità del suesposto principio, ha valutato gli elementi di fatto rilevanti ed ha evidenziato come dagli stessi emergeva l'insussistenza del medesimo disegno criminoso, atteso che i reati erano stati a distanza di lungo lasso di tempo trascorso, intervallato da svolgimento di attività lecita, nonché commessi con soggetti diversi. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità.
4. Il motivo di ricorso di Di Finizio Salvatore è inammissibile.Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie con riferimento alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche che non hanno formato oggetto del concordato sulla pena - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448;
Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258). Va, quindi, ribadito che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati con effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258;
Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194).
5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
6. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm