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Sentenza — n. 32641/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32641/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32641/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26/06/2020, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 03.10.2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale Morabito Rocco, all'esito di giudizio, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56,110 cod.pen, 73, comma 1, dpr n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 521 cod.proc.pen, art. 62-bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 32641/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato l' ingentissimo quantitativo di stupefacente oggetto delle trattative edfeeKolo non secondario svolto dal Morabito nelle fasi più importanti ed in particolare quella della verifica della qualità della sostanza stupefacente, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità del fatto.

Parole chiave

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traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga tentativo nel diritto penale abuso di sostanze possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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artt. 73 d.P.R. n. 309/1990
Con il secondo motivo deduce errata applicazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 56 cod.pen.
art. 521 cod.proc.pen
nonché dell'art. 521 cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente disatteso la censura difensiva che deduceva che si verteva in ipotesi di tentativo non punibile ex art.
art. 62-bis cod.pen
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'art. 133 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva denegato le predette circostanze limitandosi a richiamare la gravità del reato e che la pena comminata appariva sproporzionata.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39048/2007
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Morabito Rocco, nato a Cinquefrondi il 14/02/1987 avverso la sentenza del 26/06/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Maria Annunziata Gioffrè, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/06/2020, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 03.10.2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale Morabito Rocco, all'esito di giudizio, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56,110 cod.pen, 73, comma 1, dpr n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Morabito Rocco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 530, comma 2 e 533 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il ricorrente era stato ritenuto responsabile del tentativo di acquistare con la mediazione di altri soggetti ed in concorso con Sergio Giovanni (assolto in sede di appello) un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente, in assenza di prova certa ma sulla base di conversazioni inesistenti nonchè di sms, ai quali era stata data una errata interpretazione.

Con il secondo motivo deduce errata applicazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 56 cod.pen. nonché dell'art. 521 cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente disatteso la censura difensiva che deduceva che si verteva in ipotesi di tentativo non punibile ex art. 56, comma 3, cod.pen., in quanto la condotta si era arrestata ad attività preparatorie, come rilevato dal Tribunale del riesame nella vicenda cautelare della fattispecie; in particolare, la trattativa oggetto di contestazione si era definita negativamente in data 9.1.2017 e la Corte territoriale, pur dando atto di tale circostanza, aveva erroneamente confermata l'affermazione di responsabilità ritenendo perfezionatosi l'accordo su prezzo, quantità, qualità e modalità di trasporto in relazione ad una diversa partita di stupefacente che i soggetti di nazionalità colombiana avrebbero eventualmente avuto a disposizione in seguito, così violando il principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'art. 133 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva denegato le predette circostanze limitandosi a richiamare la gravità del reato e che la pena comminata appariva sproporzionata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr.

Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;

Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;

Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Nel ribadire, dunque, che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le risultanze istruttorie (contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate a far data dal 5.1.2017, tabulati dei messaggi sms, contestuale riscontro svolto dagli operanti della Guardia di Finanza con servizi di o.p.c.) comprovavano l'attiva partecipazione del Morabito nella trattativa per l'acquisto di un ingente partita di cocaina (Kg 20) da venditori colombiani per il tramite di Bono Alessandro (cfr pag da 3 a 10).

Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv.263715). Le censure che il ricorrente svolge attengono, come detto, alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La decisione impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui non configura desistenza ma tentativo di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il mancato perfezionamento dell'acquisto di stupefacente a causa della scarsa qualità della sostanza, se, essendo stato già raggiunto l'accordo su quantità, tipologia e prezzo dello stupefacente, le trattative proseguano in vista della ravvicinata conclusione di un accordo avente ad oggetto droga di migliore qualità (cfr Sez.3, 41096 del 30/01/2018, Rv.273961 - 01).

I Giudici di appello, sulla base del suesposto principio, con motivazione congrua e logica, hanno confermato l'affermazione di responsabilità per il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, così come contestato in imputazione, risultando, pertanto, meramente assertiva e del tutto destituita di fondamento la doglianza avente ad oggetto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il ricorrente, peraltro, si dilunga anche in considerazioni in punto di fatto, ponendosi il motivo anche ai limiti della ammissibilità.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato l' ingentissimo quantitativo di stupefacente oggetto delle trattative edfeeKolo non secondario svolto dal Morabito nelle fasi più importanti ed in particolare quella della verifica della qualità della sostanza stupefacente, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità del fatto.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen.., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880;

Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290). Anche la valutazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non merita censura. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;

Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;

Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione del rilevante quantitativo della sostanza stupefacente oggetto delle illecite trattative e della personalità negativa del Morabito, desunte dalle stesse modalità del fatto (persona esperta in sostanze stupefacenti e scelta dall'organizzazione acquirente per gestire la trattativa con i trafficanti colombiani) che ne evidenziavano l'apprezzabile capacità criminale e l'elevata pericolosità sociale). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp