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Sentenza — n. 32637/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32637/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32637/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'H dicembre 2019, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del 7 maggio 2018, con cui il Tribunale di Udine aveva condannato Pavel Franz alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente ceduto circa 140 mg. di metadone a Luca Basandella; in Udine, presso la Casa Circondariale, il 6 febbraio 2014.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse. di Pavel Franz deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa,•di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti contraffazione falso certificato medico traffico di stupefacenti in banda inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
di Pavel Franz deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

- 2 SET 2021 LS‘ SENTENZA sul ricorso proposto da Franz Pavel, nato in Russia il 30-03-1990, avverso la sentenza del 11-12-2019 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta: dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'H dicembre 2019, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del 7 maggio 2018, con cui il Tribunale di Udine aveva condannato Pavel Franz alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente ceduto circa 140 mg. di metadone a Luca Basandella; in Udine, presso la Casa Circondariale, il 6 febbraio 2014.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello triestina, Pavel, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa, nel contestare la formulazione del giudizio dell'imputato, ha dedotto la violazione degli art. 192, 530, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, cod. proc. pen., nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, osservando che la Corte territoriale aveva indebitamente valutato soltanto contro Pavel tutte le circostanze emerse in dibattimento.

Illuminante in tal senso sarebbe il giudizio sulle dichiarazioni rese dal teste Rendina, ovvero l'infermiere che la mattina del fatto aveva il compito di somministrare il metadone a Franz e verificare che questi lo inghiottisse, essendo i giudici di secondo grado giunti a conclusioni tra loro contraddittorie, atteso che, da una parte, hanno affermato che le sue dichiarazioni, per le quali Franz avrebbe effettivamente ingerito il metadone, non erano in contrasto con gli altri elementi di prova, asserendo dall'altra parte che il teste potrebbe essere stato ingannato dall'imputato il quale, avendo finto di ingerire il metadone, lo avrebbe poi ceduto al suo compagno di cella Basandella, essendosi dunque fondato il giudizio della Corte territoriale su una mera ipotesi, poiché dalla testimonianza a lui favorevole di Rendina non erano emersi dubbi circa il fatto che non vi fosse stato alcun inganno e che egli avesse quindi ingerito la predetta sostanza senza avere la possibilità di cederla in un secondo momento a Basandella.

Inoltre, la difesa osserva che i giudici di secondo grado sono ricorsi impropriamente al criterio della verosimiglianza anche laddove hanno affermato che è verosimile che Basandella si sia sentito male solo a distanza di ore da quando avrebbe ricevuto il metadone, in considerazione del fatto che la quantità dello stesso era talmente blanda che era necessario un certo lasso di tempo perché il principio attivo avesse un qualche effetto. Sul punto, però, il ricorrente sottolinea che tale verosimiglianza, in palese contrasto con i principi che governano il processo penale, non si fonda su giudizi scientifici o su dati di fatto ancorati alle risultanze probatorie acquisite, non essendosi considerato, da un lato, che nel carcere non era certo Franz l'unico soggetto in possesso di metadone e, dall'altro, che nessuno degli altri ospiti della Casa circondariale aveva visto 4 l'imputato cedere la droga a Basandella.CONSIDERATO IN DIRITTO Al ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo le due conformi sentenze di merito compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando in particolare. le dichiarazioni dei testi Furlan, Basandella e Manzo, all'epoca tutti detenuti presso la medesima Casa circondariale, i quali hanno ricostruito l'episodio verificatosi presso la struttura penitenziaria di Udine il 6 febbraio 2014.

In tale data, Basandella riferiva di aver ingerito del metadone che 0%ra stato somministrato al detenuto Franz, il quale prima l'aveva messo in bocca e poi l'aveva sputato nel bicchiere del teste, che dopo aver preso la sostanza, ebbe un momento di buio totale, da cui si risvegliò solo una volta trasferito in Ospedale. A sua volta, Furlan ha dichiarato che, mentre stava giocando a carte con altri detenuti, Basandella era sul letto e voleva dormire, manifestando tuttavia di lì a poco forti crisi respiratorie, che resero necessario l'intervento dei sanitari; alla richiesta del sanitario intervenuto di fornire spiegazione, Franz,' presente in cella in quel momento, rispose di avergli dato il suo metadone, avendo poi Furlan appreso che Franz aveva sputato nel bicchiere di Basandella il metadone ingerito.

Infine, Manzo, compagno di cella di Basandella e Franz, dopo aver confermato lo stato di euforia e poi di sofferenza fisica di Basandella, ha riferito che Franz gli aveva confidato che il primo aveva assunto il metadone che gli aveva sottratto. In base a tali elementi probatori, tra loro convergenti, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che era stato Franz a cedere il metadone ingerito da Basandella, non essendo decisiva l'obiezione secondo cui, a fronte di una cessione collocabile tra le 8 e le 8.30 del mattino, i primi sintomi si siano manifestati tra le 11.30 e le 12, non essendo affatto anomalo che l'assunzione di un quantitativo non certo rilevante di metadone manifesti i suoi effetti in maniera non immediata.

Del resto, come riferito dal teste Furlan, ma anche dall'isp. Colomboli intervenuto nella cella dopo il malore di Basandella, Franz ha subito ammesso di aver somministrato il metadone al compagno di cella, tanto è vero che a carico del ricorrente è stato instaurato un procedimento disciplinare per questtifatto. Ora, pur a volere rimarcare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie di Franz (almeno di quelle rese al cospetto dell'ispettore della Polizia penitenziaria), rimane il fatto che è stato lo stesso Basandella a confermare di aver ricevuto il metadone proprio dall'imputato, con dichiarazioni confermate dai testi Furlan e Manzo.

Né il quadro probatorio così delineatosi è stato incrinato dalle dichiarazioni rese dall'infermiere Rendina, il quale ha riferito di aver consegnato il metadone a Franz, aspettando circa 30 secondi per verificare che questi effettivamente lo assumesse.Tale dichiarazione, come sottolineato nella sentenza impugnata, non smentisce la ricostruzione accusatoria, posto che l'imputato ben può aver ingannato Rendina, fingendo di inghiottire il metadone, per poi, una volta andato via l'infermiere, travasarlo in un bicchiere al fine di metterlo a disposizione del compagno di cella, avendo invero Rendina mostrato di avere contezza di certe prassi sui "meccanismi di recupero" delle sostanze somministrate a fini terapeutici ai detenuti.

Peraltro, non risulta che altri detenuti quella mattina abbiano assunto metadone nel carcere, il che rende inverosimili eventuali spiegazioni alternative rispetto all'individuazione dell'autore della cessione operata in favore di Basandella. Orbene, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale, in quanto sorretta da considerazioni razionali, resiste alle obiezioni difensive, che invero sollecitano, in maniera non adeguatamente specifica, una lettura alternativa delle fonti probatorie che tuttavia non può ritenersi consentita in questa sede, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse. di Pavel Franz deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa,•di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore