Sentenza — n. 32636/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 aprile 2016, il Tribunale di Monza, nell'ambito di un processo a carico di una pluralità di imputati, condannava Luca Meregalli alla pena di anni di 1 arresto ed euro 10.000 di ammenda e Rosario Turco alla pena di anni 2, mesi 3 di arresto ed euro 22.500 di ammenda. Quanto a Meregalli, il giudizio di colpevolezza riguardava in particolare il reato di cui all'art. 44, lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), a lui contestato perché, in qualità di direttore dei lavori commissionati dalla società "Mistral immobiliare s.r.l.", proprietaria dell'area (lotto B), nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al permesso n. 17917/31/DC rilasciato il 30 settembre 2008 e alla D.I.A. di variante prot. 1204/4 del 12 gennaio 2011, relativo a un edificio a uso residenziale costituito da due corpi nella via Villoresi, in totale difformità dai predetti titoli abilitativi, contribuiva a realizzare opere edilizie abusive nei sottotetti collegati alle unità abitative e nei locali interrati, questi ultimi destinati a locali principali, ciò in contrasto con l'art. 90 del Regolamento edilizio; fatto accertato in Desio il 9 marzo 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 187 comma 2 cod. pen, art. 2229 cod. civ, art. 546 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto infine all'omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto rilascio del titolo in sanatoria, è sufficiente osservare che l'art. 45 comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che "il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", per cui, ai fini dell'operatività della causa estintiva, occorre il rilascio di uno specifico provvedimento, il permesso in sanatoria, cui non può essere certo equiparato il certificato di agibilità, che presuppone una verifica sulle condizioni di sicurezza dell'immobile, a prescindere quindi dalla sua regolarità urbanistica.4.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Turco Rosario, nato a Campobello di Licata il 26-07-1948, Meregalli Luca, nato a Milano il 15-04-1978, avverso la sentenza del 11-02-2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Massimiliano Passalacqua, difensore di fiducia del ricorrente Meregalli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni e la nota spese trasmesse dall'avvocato Enrico Maria Giarda, difensore di fiducia della parte civile, Comune di Desio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 aprile 2016, il Tribunale di Monza, nell'ambito di un processo a carico di una pluralità di imputati, condannava Luca Meregalli alla pena di anni di 1 arresto ed euro 10.000 di ammenda e Rosario Turco alla pena di anni 2, mesi 3 di arresto ed euro 22.500 di ammenda. Quanto a Meregalli, il giudizio di colpevolezza riguardava in particolare il reato di cui all'art. 44, lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), a lui contestato perché, in qualità di direttore dei lavori commissionati dalla società "Mistral immobiliare s.r.l.", proprietaria dell'area (lotto B), nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al permesso n. 17917/31/DC rilasciato il 30 settembre 2008 e alla D.I.A. di variante prot. 1204/4 del 12 gennaio 2011, relativo a un edificio a uso residenziale costituito da due corpi nella via Villoresi, in totale difformità dai predetti titoli abilitativi, contribuiva a realizzare opere edilizie abusive nei sottotetti collegati alle unità abitative e nei locali interrati, questi ultimi destinati a locali principali, ciò in contrasto con l'art. 90 del Regolamento edilizio; fatto accertato in Desio il 9 marzo 2011.
Quanto a Turco, lo stesso veniva ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui agli art. 44, lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi A e C) e di quattro episodi del reato di cui all'art. 256, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006 (capi D, E, F e G). Tali reati venivano contestati a titolo concorsuale a Turco in qualità di amministratore unico della società Immobiliare "Briantea s.r.l." proprietaria dell'area (lotto A) e committente nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al permesso n. 17917/31/DC rilasciato il 30 settembre 2008 e alla D.I.A. di variante prot. 1204/4 del 12 gennaio 2011, relativo a un edificio a uso residenziale costituito da due corpi nella via Villoresi, per avere contribuito a realizzare, unitamente ad altri coimputati, opere edilizie nei sottotetti e nell'interrato, collegati direttamente con le abitazioni, che avevano determinato la modificazione della destinazione d'uso dei sottotetti da praticabili/non abitabili ad abitabili e dei locali seminterrati in locali principali (in Desio il 9 marzo 2011, capo A); per aver effettuato inoltre, nell'area ceduta al Comune di Desio, delimitata da recinzione e comunque nella sua disponibilità, un'attività abusiva di estrazione di diverse migliaia di metri cubi di materiale ghiaioso - sabbioso, senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge (fino al 26 gennaio 2011, capo C); per aver effettuato altresì un illecito smaltimento sia di rifiuti consistenti in inerti da lavorazione di cantiere, imballaggi e materiali plastici (in Desio il 9 marzo 2011, capo D), sia di rifiuti non pericolosi consistenti in 1.200 kg. di "misti dell'attività di costruzione e demolizione", interrandoli all'interno di una buca realizzata all'interno dell'area ceduta al Comune di Desio nella sua disponibilità (il 26 gennaio 2011, capo E); inoltre per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi nell'area ceduta al Comune di Desio (il 26 gennaio 2011, capo F); e infine per avere effettuato un ulteriore illecito smaltimento mediante interramento di circa 3.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi nell'area ceduta al Comune di Desio (nel luglio 2011, capo G).
Il Tribunale condannava altresì Meregalli e Turco, in solido con altri quattro coimputati, al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile Comune di Desio, a beneficio del quale veniva inoltre riconosciuta una provvisionale, liquidata nella misura di euro 60.000. Con sentenza dell'il febbraio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione, e confermava nel resto la sentenza del Tribunale.
2. Avverso la pronuncia della Corte di appello meneghina, Meregalli e Turco, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Luca Meregalli ha sollevato un unico motivo, con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 187, comma 2, cod. pen. relativamente alla sua condanna, in solido con gli altri coimputati, al pagamento della provvisionale a favore della parte civile, osservando che, nel caso di specie, si era in presenza di due tipologie indipendenti di fatti produttivi dei danni lamentati dalla parte civile, cioè quelli riconducibili alla violazione delle disposizioni vigenti in materia edilizia e quelli relativi all'inosservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.
Dunque, in base ai principi elaborati da questa Corte, occorreva verificare se Meregalli, con le proprie azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza con le condotte degli altri imputati, avesse concorso in maniera efficiente alla produzione del fatto produttivo danno; orbene, osserva la difesa, con riferimento ai reati ambientali, tale contributo causale doveva essere categoricamente escluso, avendo lo stesso Tribunale affermato che il ricorrente non ha assunto alcun ruolo al riguardo, venendo quindi assolto per non aver commesso il fatto rispetto alle imputazioni relative al d.
Igs. n. 152 del 2006. Ne consegue che il principio di solidarietà passiva ex art. 187 comma 2 cod. pen. non poteva trovare applicazione rispetto alla posizione di Meregalli in ordine ai danni scaturiti dagli illeciti ambientali dai quali egli era stato prosciolto, fermo restando che, anche nell'ambito dei reati edilizi, il ruolo dell'imputato era stato del tutto marginale, come riconosciuto in dibattimento dal mar. Annunziato. 2.2. Rosario Turco ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa censura il giudizio di responsabilità dell'imputato rispetto alla fattispecie di cui al capo A della rubrica, osservando che la Corte territoriale non avrebbe neppure sommariamente affrontato la dedotta questione relativa alla qualificazione delle difformità edilizie contestate, non essendosi dunque considerato che le altezze minime e i rapporti aeroilluminanti del fabbricato insistente sul lotto A coincidevano perfettamente con quelli rilevati dalla Polizia locale di Desio e dali* Settore tecnico competente, stante l'incompiuta esecuzione delle opere all'epoca in corso di realizzazione, essendo evidente che, prima della conclusione delle opere assentite, le misurazioni dell'immobile sono incomplete e non coincidenti con i titoli autorizzativi.
Né era stata fornita risposta da parte dei giudici di appello alla contraddizione della sentenza di primo grado, che, rispetto alla modifica della destinazione d'uso dei sottotetti, ha affermato che vi erano difformità totali, salvo poi ritenere tali modifiche di per sé non compatibili con i titoli abilitativi; in definitiva, tanto il giudice di primo grado quanto la Corte di appello non avrebbero adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, non tenendo conto del fatto che dalla relazione della Polizia locale di Desio e dalle fotografie dello stato dei luoghi era emerso che nei sottotetti sono state rinvenute soltanto le derivazioni degli impianti idraulici, a eccezione di una vasca da bagno nel sottotetto 16, peraltro non collegata agli impianti, ben potendo tale sottotetto essere usato come deposito.
Del resto, le finiture di tipo civile, come pavimenti, intonaci e impianti, erano coerenti con il minimo richiesto dal regolamento comunale perché un sottotetto possa essere considerato agibile e non abitabile, prevendo il regolamento edilizio la presenza obbligatoria di impianti e di isolamento termico a norma di legge all'interno dei sottotetti praticabili, senza specificare la tipologia degli impianti, ma senza neppure vietarne espressamente l'installazione di alcuni in particolare. Sarebbe dunque illogico e contro il regolamento ritenere la presenza di un impianto assentito come indizio di una volontà di modificare la destinazione d'uso dei locali; parimenti ignorata sarebbe rimasta inoltre la circostanza che il Comune di Desio, dopo aver sospeso le opere con ordinanza del 18 marzo 2011, a tre giorni dal primo sopralluogo, abbia revocato la sospensione dei lavori il 6 aprile 2011, senza che lo stato dei lavori fosse mutato, ciò a conferma del fatto che, secondo la P.A., nessuna difformità era presente negli immobili, né alla data del 9 marzo, né a quella del 18 marzo 2011, né a quella del successivo 6 aprile, non essendo stato poi emesso alcun ordine demolitorio.
Con il secondo motivo, la difesa contesta la' violazione degli art. 2229 cod. civ. e 546 cod. proc. pen., nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'attribuzione della responsabilità di Turco per il capo A, evidenziando l'illogicità di aver ritenuto colpevole il ricorrente, lasciando invece indenne il direttore dei lavori incaricato dalla società committente, arch. Michele D'Errico, avendo il professionista designato assunto sul cantiere a lui affidato una responsabilità del tutto analoga a quella del committente, instaurandosi tra committente e direttore dei lavori un rapporto di prestazione d'opera in forza del quale doveva concludersi che le due posizioni dovevano ritenersi equiparate, per cui anche il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto, al pari di D'Errico.Con il terzo motivo, sono state dedotte la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione degli art. 546 cod. proc. pen., 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, non essendo stata considerata dai giudici di merito la circostanza che le opere di cui al lotto A del cantiere di via Villoresi sono state regolarmente concluse con il rilascio da parte del Comune del certificato di agibilità, certificato che, al pari del permesso di costruire in sanatoria, presuppone la perfetta conformità delle opere realizzate ai titoli edilizi concessi, per cui si imponeva l'estinzione dei reati contestati.
Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione della responsabilità dell'imputato rispetto ai reati ambientali di cui ai capi C, D, E, F, G, rilevandosi che la stessa è stata operata pur non avendo la società amministrata dall'imputato un dovere giuridico di custodia dell'area in questione, desumendosi dalle comunicazioni del Comune di Desio che l'area oggetto dei contestati illeciti ambientali è di proprietà del medesimo Ente e che la decorrenza degli obblighi di custodia sarebbe avvenuta solo dopo l'avvio delle opere di urbanizzazione sull'area in questione, quindi solo dal 10 agosto 2011, epoca certamente successiva al verificarsi delle condotte illecite.
Dunque, non sussistendo all'epoca dei fatti alcun onere di manutenzione e conservazione delle aree, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al ricorrente, non essendovi alcun indizio in grado di far risalire il compimento delle attività estrattive in capo alla società immobiliare, che non ha realizzato alcuna opera, limitandosi ad acquisire il terreno e ad appaltare i lavori per poi rivendere gli immobili realizzati, non avendo la società alcun interesse economico a concorrere all'attività estrattiva o nell'illecito smaltimento dei rifiuti, avendo incluso nel contratto di appalto stipulato con Europa Case un corrispettivo sia per l'acquisto delle materie prime occorrenti, sia per lo smaltimento dei rifiuti, fermo restando che la società Briantea non era più proprietaria dell'area già dal 2007.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un danno economicamente valutabile in capo alla parte civile, osservando che, per l'operazione immobiliare in questione, nessun danno è stato arrecato al Comune di Desio dalla Immobiliare Briantea s.r.I., e ciò sia sotto il profilo edilizio urbanistico, essendo stato rilasciato dal Comune il certificato di agibilità che attesta in maniera inequivocabile la conformità delle opere realizzate ai titoli autorizzativi, sia sotto il profilo delle asserite modifiche al territorio comunale, atteso che, proprio al fine di ottemperare agli oneri convenuti con il Comune, la società si è fatto carico delle attività e dei costi di bonifica dell'area di proprietà comunale oggetto della convenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTOI ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
1. Iniziando dalla posizione di Meregalli, deve osservarsi che la doglianza sollevata verte sulla statuizione relativa alla provvisionale, statuizione non suscettibile di impugnazione in sede dì legittimità, dovendosi al riguardo richiamare la risalente ma ancora attuale affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Rv. 186722), secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Meregalli, il quale ben potrà far valere nel giudizio civile le sue censure in ordine alle fonti dell'evento lesivo e al conseguente livello di responsabilità del ricorrente.
2. Passando alla posizione di Turco, deve innanzitutto osservarsi che anch'egli, con il quinto motivo, ha contestato la statuizione sulla provvisionale, per cui, per le ragioni appena esposte, la doglianza risulta inammissibile, dovendosi ribadire che sarà il giudizio civile a chiarire definitivamente l'entità delle eventuali voci risarcitorie e la loro conseguente attribuzione agli imputati.
3. Sono invece suscettibili di essere trattati unitariamente i primi quattro motivi del ricorso di Turco, rispetto ai quali deve premettersi che la Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti al ricorrente, escludendo che nei confronti dell'imputato, il quale non ha rinunciato alla prescrizione, fosse ravvisabile la prova evidente nella sua innocenza, ciò in coerenza con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Rv. 273679, Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445 e Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Rv. 258441), secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice di appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze, emergenti "ictu oculi" dagli atti, idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato, ovvero la sua rilevanza penale.
• In definitiva, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui, sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. Ciò posto, i giudici di secondo grado, rispetto alla posizione di Turco, hanno rimarcato la sua posizione di amministratore unico della società Immobiliare Briantea s.r.l. proprietaria dell'area e titolare del permesso a costruire, rispetto al quale sono state realizzate le difformità descritte compiutamente al capo A e comprovate dalle acquisizioni documentali e dai numerosi testi escussi, avendo il Tribunale evidenziato che i vari sottotetti presentavano predisposizioni specifiche palesemente destinate a consentire usi differenti da quelli previsti, in violazione della previsione di cui all'art. 91 del Regolamento edilizio del Comune di Desio.
Nella sua veste di legale rappresentante della società proprietaria dell'area, Turco è stato dunque legittimamente chiamato a rispondere sia degli illeciti edilizi, sia delle violazioni ambientali, trattandosi peraltro di fattispecie contravvenzionali rispetto alle quali sono stari ritenuti configurabili quantomeno profili di colpa a carico del ricorrente, avendo l'istruttoria comprovato peraltro che la società amministrata dall'imputato non era affatto disinteressata a quanto avveniva nelle aree in questione, atteso che le attività di negoziazione con i promissari acquirenti delle unità abitative nei quali sono stati riscontrati gli abusi edilizi risultano avvenivute con il consapevole avallo delle società proprietarie.
A ciò deve solo aggiungersi che la posizione del committente non è del tutto equiparabile a quella del direttore dei lavori, avendo il primo un obbligo di garanzia ben più ampio, per cui i differenti esiti processuali non possono essere ritenuti illogici, tanto più ove si consideri che l'assoluzione di D'Errico è stata motivata in base al compimento di singole iniziative riconducibili al suo esclusivo operato, venendo cioè in rilievo comportamenti individuali non estensibili in via automatica anche al committente, dotato di poteri e doveri di ben più ampia portata rispetto alla vigilanza e alla gestione delle aree di sua proprietà, anche con riferimento ai rapporti con le altre società che in esse vi hanno operato.
In tal senso, deve peraltro rilevarsi che, in maniera non illogica, la Corte territoriale ha sottolineato che, anche rispetto alla perpetrazione delle violazioni ambientali contestate ai capi D, E, F e G, era ravvisabile un interesse concreto della società proprietaria delle aree, conseguendo l'Immobiliare Briantea (che, al pari della società Mistral Immobiliare amministrata da Angelo Cattaneo, aveva incaricato l'Europa Case dell'esecuzione dei lavori tollerandone il subappalto) un maggiore risparmio di spesa sia dall'estrazione di materiale utile all'edilizia dal terreno, sia dall'abbandono o dallo smaltimento illecito dei rifiuti nell'area.
Quanto infine all'omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto rilascio del titolo in sanatoria, è sufficiente osservare che l'art. 45 comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che "il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", per cui, ai fini dell'operatività della causa estintiva, occorre il rilascio di uno specifico provvedimento, il permesso in sanatoria, cui non può essere certo equiparato il certificato di agibilità, che presuppone una verifica sulle condizioni di sicurezza dell'immobile, a prescindere quindi dalla sua regolarità urbanistica.4.
Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate dalla difesa in punto di responsabilità, doglianze che, peraltro con insistiti richiami fattuali, sollecitano in sostanza una differente valutazione del materiale probatorio che non può trovare spazio in questa sede, a fronte della disamina compiuta nel giudizio di secondo grado, che deve ritenersi non illogica e comunque adeguata in ragione dei limiti valutativi imposti dal rilievo della causa estintiva del reato, della peculiarità dei temi trattati e del tenore degli elementi probatori acquisiti, rivelatesi inidonei a giustificare la pronuncia liberatoria invocata dalla difesa.
5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di Turco e Meregalli devono essere dichiarati entrambi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Desio, spese che, avuto riguardo alle limitate attività difensive poste in essere, vanno liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spes