Sentenza — n. 32633/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Pescara, costituito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto da Luca Di Silverio, in qualità di legale rappresentante della New Alea Vestina s.r.I., avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Pescara aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro, ad oggetto il locale sito in Montesilvano e le attrezzature in esso contenute, beni sottoposti a sequestro in relazione al reato ipotizzato di raccolta abusiva di scommesse e giocate concernenti avvenimenti sportivi riservati allo Stato o ad altro ente concessionario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, 'ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Silverio Luca, nato a Pescara il 17/05/1988 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del Tribunale della Libertà di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Pescara, costituito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto da Luca Di Silverio, in qualità di legale rappresentante della New Alea Vestina s.r.I., avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Pescara aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro, ad oggetto il locale sito in Montesilvano e le attrezzature in esso contenute, beni sottoposti a sequestro in relazione al reato ipotizzato di raccolta abusiva di scommesse e giocate concernenti avvenimenti sportivi riservati allo Stato o ad altro ente concessionario.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Luca di Silverio, nella veste di indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen., articolando un motivo, con cui eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'appello cautelare. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente ravvisato il "giudicato cautelare", laddove, invece, si chiedeva una diversa valutazione del provvedimento genetico per fatti sopravvenuti, come affermato da Cass., Sez. Un., n. 46201 del 2018, secondo cui è ammissibile l'istanza di revoca del sequestro fondata sui medesimi elementi di fatto, già noti o preesistenti all'emissione della misura, che non siano stati in precedenza compiutamente e correttamente esaminati.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
4. Si osserva, infatti, che il ricorso è proposto da Luca Di Silverio in proprio, nella veste di indagato, mentre il sequestro è stato disposto ed eseguito nei confronti dei beni della New Alea Vesina s.r.I., di cui il ricorrente è il legale rappresentate.
5. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n.35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).
6. Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo al ricorrente, in quanto, come anticipato, i beni oggetto di sequestro sono di proprietà della New Alea Vestina s.r.I.: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene.
7. Neppure è ipotizzabile che l'interesse del Di Silverio, nella veste di indagato, possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dall'eventuale affermazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus commissi delicti, giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132).
8. Si osserva, infine, che ove il Di Silverio avesse agito in qualità di legale rappresentante della New Alea Vestina s.r.I., questa avrebbe dovuto rilasciare all'indagato la procura speciale, il che, invece, non è avvenuto.
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, 'ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/06/2021. Il C