Sentenza — n. 32631/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHI Giuliana, nata a Terracina (Lt) il 19 febbraio 1954; ayverso la ordinanza n. 119/2020 .RMCR del Tribunale di Latina del 3 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Latina ha, con ordinanza del 3 dicembre 2020, rigettato il ricorso presentato in sede di riesame da Bianchi Giuliana avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 6 novembre 2020, avente ad oggetto una serie di opere edili realizzate, secondo la ipotesi accusatoria in provvisoria contestazione, in difformità rispetto al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Terracina alla Bianchi ed in violazione della fascia di rispetto demaniale prevista nelle zone litoranee.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32631/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 119/2020 .RMCR del Tribunale di Latina del 3 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Latina ha, con ordinanza del 3 dicembre 2020, rigettato il ricorso presentato in sede di riesame da Bianchi Giuliana avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 6 novembre 2020, avente ad oggetto una serie di opere edili realizzate, secondo la ipotesi accusatoria in provvisoria contestazione, in difformità rispetto al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Terracina alla Bianchi ed in violazione della fascia di rispetto demaniale prevista nelle zone litoranee.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHI Giuliana, nata a Terracina (Lt) il 19 febbraio 1954; ayverso la ordinanza n. 119/2020 .RMCR del Tribunale di Latina del 3 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Latina ha, con ordinanza del 3 dicembre 2020, rigettato il ricorso presentato in sede di riesame da Bianchi Giuliana avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 6 novembre 2020, avente ad oggetto una serie di opere edili realizzate, secondo la ipotesi accusatoria in provvisoria contestazione, in difformità rispetto al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Terracina alla Bianchi ed in violazione della fascia di rispetto demaniale prevista nelle zone litoranee.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la Bianchi, articolando a tale fine 4 motivi di impugnazione, il cui contenuto è qui di seguito brevemente compendiato: con il primo motivo di impugnazione è stata dedotta la violazione dell'art. aj 125, comma 3, cod. proc. pen., stante la omessa pronuncia sui taluni motivi di ricorso inerenti a pretese violazioni che a dire del Tribunale sarebbero state erroneamente indicate dal GIP ma, secondo la ricorrente, non sarebbero state ipotizzate dal PM nella richiesta di sequestro; con il secondo motivo di impugnazione è censurata la erronea applicazione dell'art. 44 del dPR n. 380 del 2001, in quanto, diversamente da ciò che afferma il Tribunale, il progetto presentato dalla ricorrente già prevedeva espressamente la realizzazione di due terrazzi in sostituzione del preesistente tetto,di copertura ed erano stati versati i relativi oneri aggiuntivi; la demolizione del tetto preesistente costituiva un passaggio tecnico tanto necessario quanto implicito per la realizzazione dei due terrazzi;
è dedotto il mancato esame della SCIA in variante (relativa alla realizzazione di parapetti del terrazzo) ed, in ogni caso, il rifacimento o la sostituzione del tetto rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia; il terzo motivo di ricorso è riguardante la realizzazione della piattaforma di cui al capo a) della rubrica provvisoriamente contestata; si sostiene che essa era stata assentita ed era preesistente in quanto realizzata negli anni '60 secondo documentazione presente presso i pubblici uffici; la realizzazione sulla stessa di una soletta per la ripartizione dei carichi costituisce fattore indifferente mentre il portico/tettoia ed il pergolato realizzati su di essa sono stati autorizzati con il permesso a costruire; infine, il quarto motivo di doglianza riguarda la violazione degli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav., in quanto il Pm nella sua richiesta di sequestro aveva contestato la esecuzione di lavori nella fascia di rispetto, ma non in zona demaniale, laddove il decretotéquestro contesta, invece, la occupazione di area demaniale; vi era l'autorizzazione regolarmente ottenuta ad eseguire i lavori nella fascia di rispetto, sebbene alcune opere comunque siano poste fuori dalla fascia in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile è, pertanto, per tale lo stesso deve essere dichiarato. Quanto al primo motivo di ricorso è sufficiente osservare che il Tribunale di Latina, quale giudice del riesame cautelare, ha espressamente rilevato che deve intendersi frutto di mero errore redazionale il riferimento contenuto nella ordinanza del Gip agli artt. 95 del dlgs n. 380 del 2001 e 182 del dlgs n. 42 del 2004, disposizioni queste che non sono state, peraltro, tenute in nessun sostanziale conto in occasione sia della emissione del provvedimento cautelare genetico sia della sua successiva conferma da parte del Tribunale di Latina, Sezione del riesame, se non per ribadirne, da parte di quest'ultimo, la irrilevanza; sicchè la doglianza presentata dalla ricorrente difesa è priva di consistenza, riguardando essa una questione di carattere esclusivamente formale già adeguatamente valutata e definita nel provvedimento impugnato.
Il secondo motivo, riguardante essenzialmente la corrispondenza fra le opere assentite e quelle realizzate, è inammissibile in quanto volto, in realtà, a censurare un dato di fatto, congruamente descritto in sede di ordinanza impugnata ed ampiamente motivato quanto alle sue conseguenze giuridiche, non suscettibile di riesame nella presente sede di legittimità. Lo stesso vale per ciò che attiene al terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale di Latina ben chiarito - richiamando le sommarie informazioni testimoniali (il cui contenuto non risulta essere stato contestato da parte della ricorrente nelle opportune sedi) acquisite agli atti - sulla base di quali ragioni esso ha ritenuto, con valutazione di fatto non censurabile nella presente sede, che "la realizzazione della piattaforma di cui al capo a) non risulta(va) assentita dall'allegato PdC" e che la stessa non era affatto preesistente alla realizzazione delle opere di cui alla provvisoria imputazione.
Una volta rilevato quanto sopra, appare evidente che la censura formulata dalla ricorrente si riduce alla, inammissibile, contestazione della adeguatezza motivazionale sul punto della ordinanza impugnata.Infine, per ciò che riguarda il quarto motivo di impugnazione, si rileva che nella ordinanza è stato motivatamente precisato - anche in questo caso in maniera insindacabile di fronte a questo giudice di legittimità, di fronte al quale le doglianze ammissibili avverso i provvedimenti cautelari aventi ad oggetto misure reali sono, come è noto, limitate al solo caso di violazione di legge - che il rilascio della autorizzazione da parte della Autorità demaniale e, prima ancora, la richiesta di essa costituivano indici più che attendibili del fatto che si trattasse di opere ricadenti in zona di rilevanza demaniale; il fatto che, in ogni caso, l'autorizzazione sia stata concessa per opere diverse da quelle eseguite, esclude in radice che la stessa abbia legittimato la realizzazione delle medesime.
Il ricorso della Bianchi deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile e, di conseguenza, la stessa deva essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in