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Sentenza — n. 32629/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32629/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32629/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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557 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze; nei confronti di: PROVINCIALI Mario, nato a Rosignano Marittimo (Li) il 14 novembre 1955; avverso la sentenza n. 265/2020 del Gup del Tribunale di Livorno del 13 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta, altresì, la memoria difensiva redatta, nell'interesse dell'intimato, dall'avv.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32629/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno qui di seguito esposte. Deve preliminarmente interrogarsi in ordine alla astratta ammissibilità del ricorso ora in esame; infatti, secondo la previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pm, del pari dell'imputato, può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione concordata della pena solo nel caso in cui sia dedotto un vizio attinente alla "espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", dovendosi, pertanto, ritenere radicalmente inammissibile una impugnazione con la quale siano lamentati vizi diversi da quelli dianzi elencati.

Parole chiave

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reato tributario segreto fiscale debiti fiscali procedura per sottrazione d'imposta comunicazione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

557 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze; nei confronti di: PROVINCIALI Mario, nato a Rosignano Marittimo (Li) il 14 novembre 1955; avverso la sentenza n. 265/2020 del Gup del Tribunale di Livorno del 13 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta, altresì, la memoria difensiva redatta, nell'interesse dell'intimato, dall'avv.

Emanuele CITRINITI, del foro di Roma, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ricorso del 22 ottobre 2020 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, il precedente 13 ottobre 2020 il Tribunale di Livorno aveva applicato a Provinciali Mario, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di anni 1 di reclusione a fronte della imputazione relativa alla violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, avendo egli occultato, nel corso degli anni dal 2013 al 2018 n. 212 fatture, rendendo in tal modo difficoltoso ricostruire il volume di reddito da lui prodotto negli anni in questione.

Nella specie il ricorrente ha lamentato il fatto che il Provinciali sia stato ammesso al patteggiamento sebbene non avesse tempestivamente versato la somma corrispondente al valore delle imposte evase per effetto dell'occultamento delle predette fatture. Ha, infatti, rilevato il ricorrente che l'art. comma 2, del dIgs n. 74 del 2000 prevede che il patteggiamento possa essere chiesto solo allorché ricorra la condizione di cui al comma 1 della medesima disposizione, cioè l'avvenuto pagamento dei debiti tributari anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno qui di seguito esposte. Deve preliminarmente interrogarsi in ordine alla astratta ammissibilità del ricorso ora in esame; infatti, secondo la previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pm, del pari dell'imputato, può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione concordata della pena solo nel caso in cui sia dedotto un vizio attinente alla "espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", dovendosi, pertanto, ritenere radicalmente inammissibile una impugnazione con la quale siano lamentati vizi diversi da quelli dianzi elencati.

Ciò considerato, rileva il Collegio che questa stessa Corte ha ritenuto rientrare nell'ambito del vizio di illegalità della pena anche la ipotesi in cui un soggetto sia stato ammesso al rito speciale in assenza delle, condizioni legittimanti; è infatti, stato rilevato che rientra nella nozione di pena illegale il caso di pena determinata attraverso l'applicazione di una diminuzione non consentita, per l'assenza di una delle condizioni richieste per accedere al rito alternativo; ciò in quanto essa risulta essere stata determinata mediante l'applicazione di una diminuente in assenza del presupposto espressamente previsto dalla legge per l'accesso al rito alternativo e, quindi, per la applicabilità della diminuente stessa (presupposto costituito, per i reati previsti dal dlgs. n. 74 del 2000, fatta eccezione per quelli di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10- quater, dal pagamento integrale dei debiti tributari o dal ravvedimento operoso).

Si tratta, cioè, di una pena che per quantità non corrisponde a quella applicabile, a causa della assenza del presupposto previsto dalla legge per l'accesso al rito alternativo e alla relativa diminuzione di pena, con la conseguente illegalità della stessa; circostanza questa che consente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza che tale diminuzione di pena abbia applicato, in assenza del presupposto espressamente richiesto dalla legge per l'accesso al rito (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 gennaio 2020, n. 552).

Tanto premesso, si osserva che il ricorso del Procuratore generale è fondato. Infatti, l'art. 13-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000, richiede espressamente, come accennato, per l'applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. per taluni dei delitti previsti da tale decreto (fra i quali quello oggi contestato al prevenuto), l'estinzione dei debiti tributari, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie), o il ravvedimento operoso.

Nel caso in esame il ricorrente ha espressamente rilevato che nel corso della udienza del 16 giugno 2020 la difesa del prevenuto si era riservata, evidentemente onde legittimare la possibilità di accedere al rito alternativo, di documentare l'avvenuta estinzione dei debiti tributari su quello gravanti in ragione del reato a lui contestato; cosa questa che, alla successiva udienza del 13 ottobre 2020, non è avvenuta. Ciononostante, il Provinciali è stato egualmente ammesso al "patteggiamento". Si tratta di decisione, pertanto, viziata che deve essere, di conseguenza annullata, senza rinvio con la trasmissione degli atti nuovamente al Tribunale di Livorno affinchè sia ivi celebrato, davanti ad un giudice in diversa composizione personale, il giudizio a carico del prevenuto, previa eventuale eliminazione del vizio riscontrato laddove il ricorrente volesse nuovamente accedere al rito con pena concordata.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma,