Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding demolition order execution. Public Prosecutor's appeal rejected by Supreme Court. Demolition order revoked due to prescription. Suspendence of penalty not revoked. Case dismissed. Public Prosecutor's appeal rejected. Demolition order revoked. Suspendence of penalty not revoked. Case dismissed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the Public Prosecutor's cassation appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The lower court had revoked a demolition order for an alleged illegal structure because the underlying contravention had prescribed, meaning no demolition was legally ordered. The Prosecutor argued the execution should have also revoked the suspended sentence, but the Court found this argument generic and unsupported by specific facts or legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as the lower court's decision was specific to the revoked demolition order and did not address the suspended sentence without violating due process rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di esecuzione a carico di Invito Vincenzo, nato a Mondragone il 07/08/1966 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola, il quale concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria trasmessa dagli avv. Vicinio Squillacioti e Vincenzo Cortellessa nell'interesse di Invito Vincenzo, con cui si è richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 21 ottobre 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo sull'incidente di esecuzione promosso da Vincenzo Invito, ha revocato l'ordine di demolizione di un'opera asseritamente abusiva, emesso dalla locale Procura della Repubblica nel procedimento di cui al n. 74/01 R. Es. D. in esecuzione della sentenza n. 320 del 18 dicembre 1997 del Pretore di Santa Maria Capua Vetere - sez. dist. di Carinola.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 7 I. 47/1985 e 168 cod. pen., al proposito allegando che: 2.1. l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo riguarda l'opera nel suo complesso, comprensiva di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale; 2.2. la sentenza della cui esecuzione si tratta conteneva l'ordine di restituire all'avente diritto, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, l'area demaniale abusivamente occupata libera da persone e cose, tra queste dovendo intendersi anche gli immobili eventualmente edificati, nonché l'acquisizione al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., delle opere e dei manufatti realizzati sullo spazio demaniale marittimo senza concessione; 2.3. il giudice dell'esecuzione, lungi dal revocare l'ordine di demolizione - il quale, peraltro, si riferiva anche al ripristino dello stato dei luoghi - avrebbe dovuto revocare la sospensione condizionale della pena concessa con la citata sentenza alla condannata Immacolata Romano, essendo emerso che la stessa non aveva adempiuto agli obblighi di restituzione dell'area demaniale di cui sopra.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. L'ordinanza impugnata - espressamente precisando che la decisione non investe gli ulteriori titoli esecutivi in forza dei quali la locale Procura della Repubblica stava agendo (menzionati anche nella premessa del ricorso) - si è limitata a revocre l'ordine di demolizione di cui al proc. n. 74/01 R. Es. D. emesso dal pubblico ministero in forza della sentenza più sopra richiamata, osservando che, essendosi dichiarata la prescrizione della contravvenzione di abuso edilizio, non era stata ordinata alcuna demolizione di manufatti.
Il ricorrente non contesta specificamente questa circostanza, sicché non può dubitarsi della correttezza della decisione. 3.2. Contrariamente a quanto allega il pubblico ministero ricorrente, che non si confronta specificamente con il provvedimento impugnato, quest'ultimo attesta che la restituzione dell'area al Ministero dei Trasporti e della Navigazione non costituiva statuizione penale - dunque suscettibile di esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. - ma mera condizione al cui assolvimento era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. 3.3.
Del tutto generico è il riferimento al presunto "ripristino" dello stato dei luoghi che sarebbe parimenti contenuto nel provvedimento adottato dalla Procura della Repubblica in forza della sentenza messa in esecuzione, sia perché non si argomenta specificamente quale ne sarebbe la base legale, sia perché l'ordinanza impugnata si è limitata a revocare l'ordine di demolizione, sicché, laddove la sentenza posta in esecuzione contenesse un ordine di rimessione in pristino conseguente alla condanna per altro reato, lo stesso non potrebbe considerarsi travolto dal provvedimento impugnato. 3.4.
Manifestamente infondata, da ultimo, è la doglianza secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la sospensione condizionale della pena concessa a Romano Immacolata. A prescindere dal fatto che il pubblico ministero ricorrente non allega di aver avanzato quella richiesta e che il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto (Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Lanza, Rv. 247241; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, La Rosa, Rv. 232895), non risulta che Immacolata Romano fosse parte del procedimento d'esecuzione, sicché la statuizione in parola certo non si sarebbe in quella sede potuta adottare, pena la nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Saraceno, Rv. 274556;
Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21 maggio 2021. Il Consigliere es