Sentenza — n. 32626/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto emesso in data 9 novembre 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Firenze e con i decreti di perquisizione e sequestro emessi il 24 novembre 2020 dal P.M. presso il Tribunale di Firenze, veniva disposto il sequestro preventivo dell'impianto Semit ubicato in Rosignano Marittimo, nonchè delle disponibilità liquide della Semit per la somma di euro 339.010,02 e, in caso di mancato rinvenimento, delle disponibilità liquide degli indagati Luca Spinelli, Claudio Spinelli e Barbara Picci, o, in mancanza, dei beni mobili e immobili nella disponibilità, anche per interposta persona, dei predetti indagati, nonché il sequestro di tutto quanto meglio specificato nel verbale della Guardia di Finanza di Livorno in data 15 dicembre 2020 e nei relativi allegati; tali provvedimenti venivano adottati nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto due episodi del reato di cui agli art. 110 e 452 quaterdecies cod. pen. (capi A e B), ascritti a Luca Spinelli, Claudio Spinelli e Barbara Picci per avere, quali consiglieri della Semit, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, costituiti sia da liquami contenuti nelle fosse settiche di civili abitazioni o di impianti industriali raccolti e prelevati con autospurgo (capo A), sia da percolato di discarica stoccato presso la discarica Rea gestita dalla Scapigliato s.r.l. in 5 grossi silos, venendo tali rifiuti smaltiti illecitamente, agendo i gestori della Semit in concorso tra loro e con gli incaricati alla gestione della predetta discarica (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), secondo cùi il ricorso per cessazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ex art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scapigliato s.r.I., con sede in Rosignano Marittimo, avverso l'ordinanza del 18-01-2021 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 9 novembre 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Firenze e con i decreti di perquisizione e sequestro emessi il 24 novembre 2020 dal P.M. presso il Tribunale di Firenze, veniva disposto il sequestro preventivo dell'impianto Semit ubicato in Rosignano Marittimo, nonchè delle disponibilità liquide della Semit per la somma di euro 339.010,02 e, in caso di mancato rinvenimento, delle disponibilità liquide degli indagati Luca Spinelli, Claudio Spinelli e Barbara Picci, o, in mancanza, dei beni mobili e immobili nella disponibilità, anche per interposta persona, dei predetti indagati, nonché il sequestro di tutto quanto meglio specificato nel verbale della Guardia di Finanza di Livorno in data 15 dicembre 2020 e nei relativi allegati; tali provvedimenti venivano adottati nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto due episodi del reato di cui agli art. 110 e 452 quaterdecies cod. pen. (capi A e B), ascritti a Luca Spinelli, Claudio Spinelli e Barbara Picci per avere, quali consiglieri della Semit, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, costituiti sia da liquami contenuti nelle fosse settiche di civili abitazioni o di impianti industriali raccolti e prelevati con autospurgo (capo A), sia da percolato di discarica stoccato presso la discarica Rea gestita dalla Scapigliato s.r.l. in 5 grossi silos, venendo tali rifiuti smaltiti illecitamente, agendo i gestori della Semit in concorso tra loro e con gli incaricati alla gestione della predetta discarica (capo B).
Alle persone giuridiche Semit s.r.l. e Scapigliato s.r.l. veniva invece addebitato (capi C e D) l'illecito amministrativo di cui agli art. 5 e 25 undecies comma 2 lett.
f) del d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione all'art. 452 quaterdecies cod. pen., atteso che le persone che in tali società rivestivano funzioni di amministrazione e direzione avevano agito nell'interesse e a vantaggio dei rispettivi enti, al fine di far conseguire loro un profitto ingiusto; fatti commessi in Rosignano Marittimo in un arco temporale ricompreso tra il 2017 e la fine del settembre 2020.
2. Con ordinanza del 18 gennaio 2021, il Tribunale del Riesame di Firenze riformava il decreto di sequestro del G.I.P., limitatamente ai beni mobili specificamente compresi nei punti da 5 a 28 dell'elenco contenuto nel verbale di sequestro preventivo delegato del 15 dicembre 2020 della Guardia di Finanza - Tenenza di Castiglioncello, dei quali disponeva il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, oltre che limitatamente alla somma di 339.010,02 oggetto del sequestro originario, somma ridotta a euro 24.616,65, con conferma nel resto.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale toscano, la Scapigliato s.r.I., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione di legge con riferimento al difetto di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, dei presupposti della misura cautelare reale e del principio di proporzionalità e adeguatezza, osservando che il Tribunale aveva mancato di confrontarsi con i rilievi difensivi, con cui era stato rimarcato come nulla consentisse di affermare che le operazioni descritte nell'imputazione avvenissero al fine di conseguire un ingiusto profitto alla società.
Soprattutto, l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato che il consulente del P.M. aveva accertato che esisteva una procedura interna per le operazioni di pulizia dei serbatoi di accumulo del percolato, per cui si era in presenza di un modus agendi ritenuto legittimo dal gestore, che in tal modo aveva sempre operato. Il decreto di perquisizione e sequestro, dunque, si sarebbe posto ben al di là dei limiti imposti dall'imputazione provvisoria, tanto più che l'indagine vedeva su operazioni connesse al lavaggio di silos di stoccaggio del percolato riversato sul corpo di discarica, per cui il predetto decreto è stato utilizzato come un vero e proprio mezzo di ricerca di notizie di reato, utile a indagare tutta la gestione della discarica, risolvendosi dunque il difetto di specifica pertinenzialità dei beni in una manifesta violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità, stante l'indiscriminata acquisizione di tutto il materiale documentale cartaceo e informatico, a fronte di una prospettazione accusatoria limitata alle sole operazioni di pulizia dei serbatoi di accumulo del percolato.
CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. Premesso che l'impugnazione cautelare proposta nell'interesse della società ricorrente ha riguardato unicamente il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal P.M. il 24 novembre 2020 e non anche il precedente decreto del G.I.P. (quest'ultimo peraltro parzialmente riformato dal Tribunale), deve osservarsi che, rispetto ai temi devoluti dalla difesa, l'ordinanza del Tribunale del riesame non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. In via preliminare, deve richiamarsi il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez.
Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), secondo cùi il ricorso per cessazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ex art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett.
e) dell'ad. 606 cod. proc. pen.Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non è configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame rimarcato, in modo pertinente, la circostanza che i beni sequestrati erano strumentali rispetto all'oggetto dell'accertamento penale, trattandosi perlopiù di documenti, cartacei e informatici, relativi al trasporto di percolato di discarica, ciò in evidente connessione con l'oggetto dell'imputazione provvisoria, risultando gli ulteriori documenti, fiscali, contabili e ambientali, funzionali ad accertare l'eventuale copertura della gestione contabile dei conferimenti tra privati, ovvero l'entità dei rifiuti conferiti e il conteggio dei ricavi, mentre, rispetto ai documenti concernenti sia l'analisi dei vari campioni di rifiuto liquido, sia i rapporti con i laboratori di analisi privati cui le ditte si sono rivolte, correttamente ne è stata sottolineata la coerenza rispetto ai fatti oggetto di contestazione.
Le esigenze probatorie sottese all'iniziativa cautelare sono state sufficientemente illustrate comunque nel decreto di perquisizione e sequestro, dovendosi al riguardo precisare che la questione dell'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018 (Rv. 273548), nel dirimere il contrasto delineatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, come avvenuto appunto nella vicenda in esame, recando peraltro il decreto in esame una compiuta esposizione non solo dei fatti ascritti agli imputati e alle persone giuridiche, ma anche del fumus, invero non contestato,, oltre che dell'esigenza di preservare i beni necessari per l'accertamento dei reati.
In definitiva, non può affermarsi che il decreto di perquisizione abbia travalicato i propri limiti strutturali e funzionali, collocandosi i beni acquisiti nel perimetro tracciato dall'imputazione provvisoria, che invero concerne una gestione illegale di ingenti quantità di rifiuti, non circoscritta invero a una singola operazione illecita.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f