Sentenza — n. 32625/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUGNANO Luigi, nato a Crotone il 11 maggio 1979; avverso la ordinanza n. 1279/2020 RIMCP del Tribunale di Bologna del 8 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale, riportandosi alla sua requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero in subordine il suo rigetto; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32625/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato la omessa motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, in relazione alle quali il ricorrente ha svolto delle argomentazioni che il Tribunale non ha adeguatamente considerato.
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del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUGNANO Luigi, nato a Crotone il 11 maggio 1979; avverso la ordinanza n. 1279/2020 RIMCP del Tribunale di Bologna del 8 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale, riportandosi alla sua requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero in subordine il suo rigetto; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv.
Giovanni TARQUINI, del foro di Reggio Emilia, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'appello cautelare personale, con ordinanza- del 8 gennaio 2021, ha confermato la ordinanza con la quale il precedente 11 dicembre 2020 il Gip del Tribunale di Reggio Emilia aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare disposta a carico di Brugnano Luigi, avendo ritenuto persistere, oltre alle esigenze cautelari legate à1 pericolo di reiterazione delle condotte criminose, gravi indizi di colpevolezza in danno di quello in ordine ad una ipotesi di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati tributari, della quale il Brugano, unitamente a numerose altre persone, sarebbe stato partecipe - questi, peraltro, con funzioni direttive - nonché in relazione a diversi altri reati fine, relativi alla emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi; all'occultamento o distruzione di scritture contabili delle quàli è obbligatoria la conservazione al fine di rendere difficoltosa la ricostruzione dello stato reddituale della ditta individuale da lui gestita; alla presentazione della dichiarazione dei redditi, quale amministratore di fatto della BF Service Srl, relativamente agli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 indicando in essa costi relativi ad operazioni inesistenti.
Come detto il giudice dell'appello cautelare, nel rigettare il gravame avverso il provvedimento del Gip di Reggio Emilia, ha ritenuto, tuttora, sussistere le esigenze cautelari che avevano condotto alla adozione della misura a suo carico. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Brugnano, affidando le sue lagnanze a due motivi di doglianza. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto del fatto che il Tribunale elgair, violando il disposto di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc pen., abbia ritenuto tuttora attuale il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, non sulla base di comportamenti posti in essere dall'indagato ma sulla base di sue legittime scelte difensive, quale quella di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, ovvero in relazione a captazioni telefoniche assai risalenti nel tempo.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato la omessa motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, in relazione alle quali il ricorrente ha svolto delle argomentazioni che il Tribunale non ha adeguatamente considerato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso per tale deve essere dichiarato. Ritiene il Collegio che, data la stretta connessione argomentativa che affascia i due motivi di ricorso, gli stessi possano essere affrontati congiuntamente. Osserva il Collegio che la ordinanza ora impugnata ha fatto seguito, secondo quanto riportato in essa, ad altra ordinanza emessa in data 22 ottobre 2020 con la quale lo stesso Tribunale già aveva una prima volta rigettato l'impugnazione avverso il rigetto da parte del Gip di revoca o modifica della ordinanza cautelare generica applicata in danno del Brugnano il precedente 11 settembre 2020.
Tanto premesso si rileva che appare dirimente, ai fini del rigetto del presente ricorso, la infondatezza sia del secondo motivo di impugnazione, afferente alla ritenuta omessa motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari che avevano giustificato la adozione della misura primigenia, sia del primo. Al riguardo, infatti, afferma il ricorrente che il Tribunale, pur avendo dato atto della circostanza che la sua difesa ha dimostrato il fatto che il Brugnano è allo stato inserito in una attività lavorativa ed in un contesto familiare sganciato da attività illecite - sicchè sarebbe prevedibile che lo stesso si asterrà nel futuro dal commettere reati della stessa specie di quelli per cui si procede - ha tuttavia omesso di considerare siffatti elementi ai fini della valutazione della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione della condotte criminose.
L'argomento è del tutto fallace. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, anche con il primo motivo di ricorso che, pertanto, viene anch'esso ora esaminato, il Tribunale del riesame di Bologna ha più che adeguatamente valutato gli elementi a carico del Brugnano, osservando, quanto alla persistente concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza, che lo stesso è chiaramente desumibile dalla non certo occasionale dedizione, desumibile quanto meno a livello di gravi indizi di colpevolezza, dalla circostanza che il Brugnano, il quale, giova precisare, già è stato condannato sia in primo grado che in sede di appello ad una non trascurabile pena detentiva per i fatti interessati dal presente giudizio, ha mostrato con riferimento alla perpetrazione delle condotte criminose in materia di illeciti tributari, pericolo che indubbiamente non può dirsi fugato dal fatto che lo stesso abbia già trascorso un periodo di privazione della libertà, data la assoluta brevità di tale lasso di tempo ove lo stesso sia considerato in comparazione con la assai più ampia durata della fase temporale in cui il Brugnano, secondo le due conformi sentenzedi condanna emesse a suo carico, è stato dedito al delitto.
Nessuna incidenza sostanziale hanno avuto rispetto alla decisione assunta le circostanze lamentate dal ricorrente in ordine al fatto che questi abbia esercitato la facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, posto che è su altri dati che è risultato fondato il rigetto dell'appello cautelare presentato dal ricorrente; così come non significativa è la doglianza relativa alla valorizzazione di intercettazioni telefoniche risalenti nel tempo, posto che nell'economia motivazionale della ordinanza impugnata il Tribunale ha fondato la propria decisione su elementi probatori non esclusivamente né prioritariamente riconducibili al contenuto di tali intercettazioni.
Al complessivo giudizio di infondatezza del ricorso presentato dalla difesa del Brugnano consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. Alla presente decisione devono seguire, come da dispositivo, le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. ad. cod. proc. pen. PQM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così