Sentenza — n. 32618/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPaul Wilson, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 ottobre 2020, che ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 ottobre 2019, ha rideterminato in 2 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione e 7.600 euro di multa la pena inflittagli in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestata per avere venduto a soggetti non identificati sostanze stupefacenti di qualità e quantità non specificate, e per aver inoltre detenuto a fini di spaccio 7 involucri di cocaina e uno di eroina; fatti accertati in Castel Volturno il 2 ottobre 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32618/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, infine, la difesa si duole del fatto che il giudice di appello ha omesso di valutare, come era suo dovere, la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Wilson Paul, nato in Ghana il 27-12-1960, avverso la sentenza del 02-10-2020 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola MaStroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Paul Wilson, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 ottobre 2020, che ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 ottobre 2019, ha rideterminato in 2 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione e 7.600 euro di multa la pena inflittagli in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestata per avere venduto a soggetti non identificati sostanze stupefacenti di qualità e quantità non specificate, e per aver inoltre detenuto a fini di spaccio 7 involucri di cocaina e uno di eroina; fatti accertati in Castel Volturno il 2 ottobre 2019.
2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena pecuniaria, premettendo che il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa, dopo aver applicato sulla pena base di anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 7.200 di multa, l'aumento per la recidiva e quindi la diminuente del rito. Nel giudizio di secondo grado, a seguito di accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena veniva determinata in anni 2, mesi 8, giorni 6 di reclusione ed euro 7.600 di multa, partendo dalla pena base di anni 2, mesi 5 di reclusione ed euro 6.000 di multa e apportando l'aumento per la recidiva (anni 4, giorni 10 ed euro 10.000) e infine la riduzione per il rito; tuttavia la Corte di appello è pervenuta a una pena pecuniaria finale (7.600) superiore rispetto a quella risultante dal calcolo aritmetico conseguente alla riduzione di un terzo e addirittura superiore a quella indicata come pena pecuniaria base dal primo giudice, per cui la Corte territoriale aveva giudicato congrua una pena scaturita in realtà da un errore di calcolo, atteso che la riduzione di un terzo della pena di 10.000 euro avrebbe dovuto comportare la pena finale di 6.677 euro.
Con il secondo motivo, infine, la difesa si duole del fatto che il giudice di appello ha omesso di valutare, come era suo dovere, la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo è inammissibile.
1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che, nel giudizio di appello, Wilson, tramite il suo difensore, rinunciava ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, e dunque la pena rispetto al reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 (così riqualificato dal Tribunale il delitto in origine contestato) veniva rideterminata nei seguenti termini: pena base, anni 2, mesi 5 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa, ridotta per la diminuente del rito in anni 2, mesi 8, giorni 10 di reclusione e 7.600 euro di multa.
Ora, rispetto alla determinazione della pena pecuniaria, il computo operato dalla Corte di appello presenta un'evidente errore, nel sensoWilla pena (euro 10.000) scaturita dalCumento della recidiva, non è stata applicata correttamente nella misura di un terzo la riduzione per la scelta del rito, dovendo il relativo importo essere quantificato non in euro 7.600, ma in euro 6.666 di multa. Ora, deve premettersi sul punto che, come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504), in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, tra cui può essere annoverata anche l'erronea riduzione per il rito abbreviato, essendosi altresì precisato al riguardo (cfr.
Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Rv. 252316) che, allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., con l'ulteriore specificazione che, qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica. Dunque, al profilo di illegittimità della pena costituito dall'erroneo computo della riduzione per il rito abbreviato, può porsi rimedio in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., rideterminandosi la pena pecuniaria nella misura di euro 6.666 di multa, ferma restando l'entità della concorrente pena detentiva.
2. Il secondo motivo è invece inammissibile, perché manifestamente infondato, avendo la difesa genericamente contestato il mancato proscioglimento dell'imputato, senza precisare in base a quali elementi l'imputato Wilson, che ha rinunciato ai motivi in punto di responsabilità, avrebbe dovuto essere prosciolto 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena pecuniaria in euro 6.666 di multa, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena pecuniaria in euro 6.666 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resta. Così decis