Sentenza — n. 32617/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA965 del 2019 ( SENTENZA 3s-c-tyq (2_0 sul ricorso proposto da: GAETA Francesco, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 7 agosto 1976; avverso la ordinanza n. 11/2017 ID della Corte di appello di bari del 10 ottobre 2019; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta altresì la memoria rassegnata dal Ministro dell'economia e delle Finanze, rappresentato e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, a firma dell'avv. Fabio TORTORA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32617/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso la difesa del Gaeta ha attaccato la ordinanza impugnata, osservando che i comportamenti valorizzati in essa come espressivi della condotta gravemente colposa da lui tenuta non erano tali da giustificare, se correttamente valutati secondo i canoni che la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabili alla fattispecie dell'indennizzo per ingiusta detenzione, rigetto della richiesta da lui formulata.
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965 del 2019 ( SENTENZA 3s-c-tyq (2_0 sul ricorso proposto da: GAETA Francesco, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 7 agosto 1976; avverso la ordinanza n. 11/2017 ID della Corte di appello di bari del 10 ottobre 2019; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta altresì la memoria rassegnata dal Ministro dell'economia e delle Finanze, rappresentato e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, a firma dell'avv. Fabio TORTORA.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con ordinanza pronunziata in data 12 aprile 2016, aveva rigettato la richiesta, formulata 23 giugno 2011, di indennizzo per la ingiusta detenzione patita da Gaeta Francesco dal 25 settembre 2007 al 16 dicembre 2009, sino a113 marzo 2009 in regime custodiale successivamente in regime di arresti domiciliari. La Corte, nell'occasione, aveva rilevato che il Gaeta, con atteggiamento caratterizzato da dolo o quanto meno da colpa grave, dato un contributo causale o, quanto meno, concausale, alla adozione della misura cautelare privativa della libertà personale adottata nei suoi confronti.
Avendo il Gaeta presentato ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, questa Corte, con sentenza della Quarta Sezione penale n. 1355, pronunziata in data 2 dicembre 2016 e le cui motivazioni sono state depositate il successivo 12 gennaio 2017, ha annullato le decisione allora impugnata, avendo segnalato che la Corte barese, nel motivare il rigetto della istanza di ristoro presentata dal Gaeta aveva "totalmente omesso (...) in violazione dell'obbligo motivazionale (...) prescritto, di indicare quali comportamenti, colposi o dolosi, concreti e precisi del ricorrente (...) sarebbero idonei ad escludere il diritto alla riparazione siccome concausativi della situazione che venne valutata dal giudice al momento generico della custodia, limitandosi (...) a richiamare, ma incongruamente rispetto al thema decidendi, l'attendibilità, al momento dell'applicazione della misura cautelare, dei dichiaranti, che - si assume - non sarebbero stati smentiti dalle decisioni di assoluzione.
Nemmeno il minimo cenno (...) è stato fatto al tema, pur rilevante, (...) dell'eventuale concausazione o meno da parte del ricorrente del mantenimento della situazione custodiale". Queste essendo, in estrema sintesi, le ragioni per le quali questa Corte ebbe ad annullare la precedente ordinanza della Corte di appello di Bari reiettiva della pretesa indennitaria del Gaeta, la medesima Corte, nuovamente investita della questione, con ordinanza del 10 ottobre 2019, emessa in composizione personale totalmente diversa rispetto alla precedente, ha nuovamente rigettato la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione presentata da Gaeta Francesco, osservando come, alla luce delle captazioni compiute nel corso delle indagini preliminari, anteriormente alla adozione della misura cautelare custodiale a carico del Gaeta, sussistevano elementi di colpa grave nel comportamento del medesimo che avevano dato giustificata origine alla applicazione della misura stessa.Anche avverso questa Ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore fiduciario, il Gaeta, articolando allo scopo due motivi di ricorso.
Il primo, formalmente sviluppato quanto alla violazione di legge ed al vizio di motivazione,, ha come suo effettivo contenuto la doglianza in ordine ad un vizio della motivazione del provvedimento impugnato nella quale, peraltro disattendendo l'invito contenuto nella sentenza di questa Corte di annullamento con rinvio della precedente ordinanza, si sarebbero smentite le conclusioni assolutorie cui sono giunti i giudici del merito nell'esaminare la posizione del Gaeta, attribuendo, in contrasto con quanto da questi ultimi verificato, rilevanza ad elementi indiziari risultati smentiti ovvero inesistenti nel corso del giudizio di merito a carico di quello.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa del Gaeta ha attaccato la ordinanza impugnata, osservando che i comportamenti valorizzati in essa come espressivi della condotta gravemente colposa da lui tenuta non erano tali da giustificare, se correttamente valutati secondo i canoni che la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabili alla fattispecie dell'indennizzo per ingiusta detenzione, rigetto della richiesta da lui formulata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva il Collegio che, come già evidenziato, il presente giudizio origina da una precedente sentenza pronunziata dalla Corte di cassazione con la quale era stata annullata con rinvio una prima ordinanza della Corte di appello di Bari, reiettiva della richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione presentata dal Gaeta; in tale occasione questa Corte aveva osservato che il giudice territoriale non aveva adeguatamente segnalato quali fossero stati i comportamenti, colposi o dolosi, concreti e precisi, tenuti dal Gaeta che avevano determinato l'esclusione del suo diritto all'indennizzo richiesto.
A tale osservazione la Corte territoriale pugliese ha risposto rilevando che il Gaeta, in un periodo nel quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari, aveva avuto frequenti contatti telefonici con altro pregiudicato, anch'egli agli arresti domiciliari presso un'abitazione ubicata in altro Comune pugliese rispetto a quello ove si trovava il Gaeta; durante uno di questi contatti i due, utilizzando un frasario evidentemente criptico e volto a celare il reale significato della loro conversazione e l'oggetto degli accordi presi nel corso di essa, avevano convenuto di organizzare un incontro fra un emissario del Gaeta ed l'interlocutore di quest'ultimo affinchè il Gaeta potesse fagli recapitare qualcosa (nella conversazione si era parlato, in termini evidentemente incongruenti rispetto al contesto fattuale, della consegna di "una pizza"), cosa che, effettivamente, gli inquirenti hanno verificato essere avvenuta il giorno successivo alla conversazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che, essendo stato seguito il fatto della consegna da una perquisizione domiciliare presso la abitazione dell'interlocutore del Gaeta in esito alla quale era stata rinvenuta una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a gr 200, oggetto, unitamente ad altre condotte, della contestazione a carico dell'odierno ricorrente in base alla quale è stato emesso il titolo custodiale in suo danno, il comportamento del Gaeta stesso, il quale, sottoposto già a misura cautelare intrattiene, al di fuori di ogni legame parentale od affettivo, contatti con altro soggetto, non solo pregiudicato ma addirittura a sua volta agli arresti domiciliari, si pales‘di per sé già gravemente colposo, a tanto si aggiunga, quale elemento che aggrava il quadro di inadeguatezza comportamentale della condotta del Gaeta, il fatto che lo stesso, onde nascondere il reale oggetto delle conversazioni intrattenute con tale individuo, ha utilizzato un lessico palesemente (e forse puerilmente, ma tale dato non ha una particolare rilevanza nella presente fattispecie) decettivo, fattore questo sicuramente allarmante in ordine alla liceità dei rapporti esistenti fra il Gaeta ed il suo conversante.
Del tutto congruamente la Corte di Bari ha, altresì, valorizzato il dato che il Gaeta, sottoposto ad interrogatorio di garanzia successivamente alla esecuzione della misura cautelare originata, fra l'altro, dalla contestazione del traffico di sostanza stupefacente cui, secondo la originaria accusa, si era fatta allusione nelle conversazioni dianzi richiamate, nullak detto a chiarimento del suo discutibile comportamento, pur dovendo essere, in linea astratta, in condizione di farlo trattandosi di chiarire il reale significato di una condotta ascrivibile esclusivamente a lui, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.
A tale proposito deve rilevarsi che, sebbene la facoltà di non rispondere corrisponde all'esercizio di un diritto da parte dell'indagato, deve, tuttavia, osservarsi che parimenti è stato ritenuto, con considerazione che appare congrua e conforme ai principi regolanti la materia, in base ai quali anche una condotta negligente o superficiale, se ha costituito fattore legittimante la adozione della misura cautelare custodiale, è idonea ad escludere il diritto all'indennizzo, che in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 maggio 2018, n. 24439).
Nel caso in esame, peraltro, la soddisfazione da parte dell'interessato di siffatto onere, come già accennato, sarebbe stata certamente esigibile essendo la stessa volta non a fornire chiarimenti su eventuali dichiarazioni accusatorie riportate da soggetti terzi, in merito alle quale egli, sebbene in buona fede, ben poteva non essere in grado di fornire agli inquirenti elementi atti a stornare da sé i sospetti, ma era finalizzata a precisare il reale contenuto di suoi comportamenti, in merito ai quali lo stesso indubbiamente poteva essere in condizione di offrire dati di chiarezza.
Né ha un qualche significato, ai fini di privare di concludenza la motivazione della ordinanza ora in scrutinio sia il fatto che il Gaeta è, poi, stato scagionato dalle accusa che avevano condotto alla adozione della misura cautelare a suo carico, posto che, come più volte precisato da questa Corte, vi è indipendenza fra l'esito assolutorio del giudizio di merito e la sussistenza degli elementi per la adozione della misura cautelare (ex multis: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 gennaio 20121, n. 2145), sia la circostanza che il comportamento colposamente equivoco del Gaeta vuoi nell'addensare sospetti a carico della sua persona vuoi nel non fare quanto era in suo potere per dissiparli, abbia avuto quale riferimento delittuoso una sola delle imputazioni a lui provvisoriamente contestate in sede di emissione della misura cautelare; infatti, la circostanza che siffatta imputazione, avente ad oggetto un non modesto traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, fosse di per sé, anche laddove fosse stata considerata isolatamente, idonea a giustificare l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare rende irrilevante la circostanza che le restanti imputazioni provvisorie non fossero assistite da elementi causali, colposamente riferibili alla condotta del Gaeta, che potessero giustificare la misura adottata in relazione ad esse.Il ricorso deve essere, per i motivi sopra esposti, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, liquidate come da dispositivo, affrontate della controparte, costituita dal Ministro dell'economia e delle Finanze, rappresentato e difesa per legge dalla Avvocatura dello Stato.
PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero