Sentenza — n. 32616/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa de plano il 14 ottobre 2020, la Corte di appello di Palermo, d'ufficio, ha integrato il dispositivo della sentenza pronunciata in data 29 maggio 2019 nei confronti di Anna Maria Averna, disponendo che - dopo la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A) - dovesse leggersi "e per l'effetto riduce la pena in giorni dieci di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda" in ordine al residuo capo B), per cui era passata in giudicato l'affermazione di penale responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 25 Cost; Sentenza — n. 32616/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione Anna Maria Averna, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 179 e 649 cod. proc. pen. per violazione del principio del ne bis in idem, avendo la Corte territoriale già in precedenza - con provvedimento dell'8 ottobre 2020 - disposto l'integrazione del dispositivo della stessa sentenza, determinando la pena residua nella misura di euro 1.000. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 25 Cost. e degli artt. 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001 - vale a dire delle norme penali relative al reato per il quale la pena era stata rideterminata - posto che le stesse prevedono la sola pena pecuniaria e non anche quella detentiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Averna Anna Maria, nata a Canicattì il 26/09/1960 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa de plano il 14 ottobre 2020, la Corte di appello di Palermo, d'ufficio, ha integrato il dispositivo della sentenza pronunciata in data 29 maggio 2019 nei confronti di Anna Maria Averna, disponendo che - dopo la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A) - dovesse leggersi "e per l'effetto riduce la pena in giorni dieci di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda" in ordine al residuo capo B), per cui era passata in giudicato l'affermazione di penale responsabilità.
2. Avverso la suddetta ordinanza, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione Anna Maria Averna, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 179 e 649 cod. proc. pen. per violazione del principio del ne bis in idem, avendo la Corte territoriale già in precedenza - con provvedimento dell'8 ottobre 2020 - disposto l'integrazione del dispositivo della stessa sentenza, determinando la pena residua nella misura di euro 1.000. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 25 Cost. e degli artt. 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001 - vale a dire delle norme penali relative al reato per il quale la pena era stata rideterminata - posto che le stesse prevedono la sola pena pecuniaria e non anche quella detentiva.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il Collegio condivide la possibilità di applicare, in via analogica, il principio del ne bis in idem processuale anche con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033; Sez 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv. 242750). Nella specie, tuttavia, il ricorso non soddisfa il principio di autosufficienza, poiché non allega l'ordinanza dell'8 ottobre 2020 che si afferma essere stata pronunciata dal medesimo giudice dell'esecuzione, né la stessa è presente agli atti del fascicolo processuale di questa Corte, che, pertanto, non può effettuare sul punto alcuna valutazione.
4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Il residuo reato previsto dagli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001, difatti, è punito con la sola pena dell'ammenda, da 206 a 10.329 euro, sicché è ictu °cui illegale la rideterminazione della pena per il medesimo in dieci giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda disposta con il provvedimento qui impugnato. Il medesimo va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 20 aprile 2020. Il Consigliere e