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Sentenza — n. 32615/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; legal qualification error in summary proceedings does not justify appeal under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32615/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a defendant cannot challenge a summary judgment solely based on the court's legal qualification of the facts. The appellant argued that the trial court incorrectly merged two drug offenses into one crime of continuation, leading to an excessive sentence. The court held that such qualification errors do not render a sentence illegal unless they are manifestly erroneous, which was not the case here given the clear distinction in the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: An appeal against a summary judgment is limited to specific grounds, and an alleged error in the legal qualification of facts does not constitute a ground for inadmissibility unless the error is manifestly eccentric to the indictment.

Parole chiave

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summary proceedings appeal legal qualification error manifestly eccentric error drug trafficking offense continuation of crime traffico aggravato di cocaina commisurazione della pena per stupefacenti infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si osserva, in primo luogo come, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono impugnare una sentenza emessa ai sensi dell'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., il ricorso proposto dall'imputato deve essere dichiarato inammissibile e questi deve essere condannato, visto l'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano, il 22 settembre 2020, ha applicato a Ajji Jaouad - ritenuta la continuazione fra il reato di detenzione di n.
art. 616 cod. proc. pen
pen., il ricorso proposto dall'imputato deve essere dichiarato inammissibile e questi deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione V penale, 2 marzo 2016, n. 8639
Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 aprile 2021, n. 14377
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 gennaio 2018, n. 3018
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Testo completo

uente: nftr~ SENTENZA 3 o2-1 i 2-0 sul ricorso proposto da: HADI Jaouad, nato in Marocco il 18 dicembre 1972; avverso la sentenza n. 6626/2020 del Tribunale di Milano del 22 settembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano, il 22 settembre 2020, ha applicato a Ajji Jaouad - ritenuta la continuazione fra il reato di detenzione di n. 2 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso lordo di complessivi gr 1,2 e quello di cessione di un ulteriore involucro, avente le medesime caratteristiche di quelli precedentemente menzionati, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr 0,5, qualificati i fatti nell'ambito della ipotesi di lieve entità ed applicato l'aumento per la contestata recidiva - la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, oltre accessori.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, lamentando la erronea motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto; in sostanza il ricorrente si è lamentato che il giudice del merito abbia ritenuto che nella condotta da lui posta in essere, avente ad oggetto la quasi contestuale cessione e detenzione di sostanza stupefacente, siano stati integrati due distinti reati, avvinti dalla continuazione. Per effetto di tale erronea qualificazione giuridica, ad avviso del ricorrente, la pena applicata sarebbe stata illegale in quanto comprensiva di un non dovuto aumento per la inesistente continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per come proposto è inammissibile. Si osserva, in primo luogo come, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono impugnare una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. esclusivamente per motivi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ovvero alla illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata. Nel caso di specie può sicuramente escludersi che ci si trovi di fronte ad una pena illegale; questa, infatti, non può essere considerata tale allorchè - come si verifica nella prospettazione del ricorrente - la stessa sia riferita ad una fattispecie penale che effettivamente la preveda, ancorchè detta fattispecie possa essere stata oggetto di un'erronea qualificazione giuridica.E', infatti, di tutta evidenza che, ove fosse così inteso il concetto di pena illegale, esso sarebbe talmente consustanziato con quello di errata qualificazione giuridica del fatto tanto da confondersi integralmente con quello, perdendo, pertanto la sua autonoma rilevanza, posto che, indubbiamente, ove ad un fatto sia attribuita una erronea qualificazione giuridica, la pena che da tale fatto fosse derivata sarebbe, prima ancora che una pena illegale, una pena la cui irrogazione sarebbe non dovuta.

Per pena illegale deve, invece, intendersi quella pena che - in linea astratta, quindi a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione del fatto che ne abbia originato la applicazione - sia per quantità o specie non correttamente riconducibile, tenuto conto gtel principio di legalità, alla fattispecie penale che la abbia determinata (Corte di cassazione, Sezione V penale, 2 marzo 2016, n. 8639, in motivazione). Ipotesi non ricorrente nel presente caso in cui, invece, la pena per la continuazione fra i reati contestati è stata, in linea di principio, correttamente commisurata.

Ma neppure può ritenersi ammissibile nella presente fattispecie la ulteriore doglianza formulata dal ricorrente, avente ad oggetto la pretesa erronea qualificazione del fatto. Deve, infatti, considerarsi che, ai fini della impugnabilità della sentenza frutto dell'avvenuto accordo fra le parti in merito alla quantità della pena - in relazione ai quali limiti la scelta discrezionale del legislatore di ampiamente ridurli rispetto all'ordinario regime, comportando questi la sola possibilità di censurare le decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono evidente disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione, è giustificata dall'interesse generale ad una rapida definizione di giudizi, riguardanti reati non particolarmente gravi ed in relazione ai quali la strategia difensiva dell'imputato è esclusivamente finalizzata ad ottenere un significativo contenimento della pena e gli altri benefici connessi alla scelta del rito - la nozione di erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, intesa questa quale fattore legittimante la impugnabilità della decisione assunta in sede di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile solo quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 aprile 2021, n. 14377; idem Sezione VI penale, 23 gennaio 2018, n. 3018).Nela caso in esame siffatta evidente immediatezza non può sicuramente dirsi sussistente, ove si rifletta sul dato, originariamente non contestato dal ricorrente, che lo stesso capo di imputazione elevato nei suoi confronti era riferito, senza neppure la individuazione del vincolo della continuazione, a due distinte fattispecie penali una di cessione e l'altra di detenzione di sostanza stupefacente.

Alla luce delle argomentazioni che precedono e tenuto conto dei più volte citati limiti alla impugnabilità delle sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., il ricorso proposto dall'imputato deve essere dichiarato inammissibile e questi deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,