Sentenza — n. 32613/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti di Domenico Mammoliti, indagato con l'accusa di essere l'organizzatore di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), ritenuta operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Mammoliti va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mammoliti Domenico, nato a Locri il 16-12-1968, avverso l'ordinanza del 24-08-2020 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato Mario Santambrogio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza dell'8 luglio 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti di Domenico Mammoliti, indagato con l'accusa di essere l'organizzatore di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), ritenuta operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, Mammoliti, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi (il secondo motivo si ripete due volte). Con il primo, la difesa censura la violazione degli art. 178 comma 1 lett. C), 268 comma 4, 293 comma 4,-1timo comma e 309 cod. proc. pen., premettendo che il Tribunale del Riesame, all'udienza del 19 agosto 2020, riconoscendo la « legittimità dell'eccezione difensiva relativa alla intempestività della consegna dei file audio impiegati per dare conto della gravità indiziaria, aveva rinviato a una nuova udienza per consentire un'effettiva discovery sul materiale captativo.
Alla successiva udienza la difesa, avendo constatato che il contenuto delle conversazioni afferente il RIT n. 1851/2015 non corrispondeva a quelle delle trascrizioni operate dalla P.G. e poste a fondamento dell'ordinanza cautelare del G.I.P., eccepiva l'inutilizzabilità delle conversazioni poste a fondamento del titolo coercitivo, ma il Tribunale respingeva tale eccezione attribuendo in modo illegittimo una condotta negligente alla difesa, non considerando tuttavia che la nota del Commissariato di Siderno dell'Il agosto 2020 trasmessa dal P.M. alla cancelleria del Tribunale del Riesame il giorno successivo non era stata inserita nel fascicolo relativo a Domenico Mammoliti, con la conseguenza che la difesa, pur essendosi recata diligentemente a controllare gli atti, non l'ha trovata solo perché materialmente non c'era, per cui alcuna negligenza le poteva essere addebitata.
Peraltro, dalla nota in esame si desume che il P.M. aveva appreso del problema tecnico del disallineamento ben prima della consegna dei files audio al difensore, per cui avrebbe dovuto porre rimedio al problema fornendo i progressivi corretti. Nel caso di specie, del resto, la produzione dei files audio era necessaria, in quanto la difesa aveva messo in discussione, con argomento incontestabile, la presunzione relativa di fedeltà e di corrispondenza delle trascrizioni dei brogliacci. Dunque, la consegna alla difesa da parte della Procura dei files audio errati era dipesa esclusivamente da una immotivata inerzia del P.M. che, pur avendo la possibilità di risolvere il problema tecnico dallo stesso segnalato al Tribunale, aveva omesso di farlo, determinando un vulnus alle prerogative difensive.Con il secondo motivo, viene eccepita la violazione degli art. 292 comma 2 lett. C), 309 comma 9, 274 e 275 commi 1 e 3 cod. proc. pen., rimarcandosi l'omessa considerazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto forniti dalla difesa e l'erronea valutazione in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e alla concretezza delle esigenze cautelari.
I giudici del riesame, in particolare, si sarebbero confrontati, in modo apparente, Con due soli elementi proposti dalla difesa, ovvero il decorso del tempo e il mancato coinvolgimento di Mammoliti nelle più gravi vicende di cui ai capi A11 e Al2, esitate nel sequestro di ingenti quantità di cocaina, non essendosi tenuto conto del fatto che, se il decorso del tempo ha prodotto un effetto neutralizzante sul pericolo di reiterazione in ordine ai numerosi delitti-scopo contestati, non vi è motivo di ragionare diversamente a proposito della contestazione associativa, la cui permanenza è cessata in corrispondenza dell'interruzione dei reati-scopo, mentre per Domenico Mammoliti è durata dal 19 ottobre 2015 (capo B) al 13 novembre 2015 (capo T), non comparendo l'indagato in alcuno degli altri 19 reati- fine successivamente contestati al gruppo e fermo restando che il 18 agosto 2020 si era costituito spontaneamente al Commissariato di Siderno Antonio Mammoliti, fratello del ricorrente, trattandosi di un gesto che, travalicando la sfera personale dell'interessato, rivelava sia la deferenza del nucleo familiare ai provvedimenti dell'Autorità, sia il disinteresse del gruppo a continuare i suoi traffici.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulle esigenze cautelari, in particolare sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati, rilevandosi come non sia stato preso in adeguata considerazione il notevole lasso di tempo intercorrente tra i fatti per cui si procede (2015-2016) e il momento dell'esecuzione della misura cautelare (2020), tanto più che si è in presenza di una cd. contestazione chiusa, protrattasi peraltro per soli 4 mesi. In questo "tempo silente", Mammoliti ha potuto operare una revisione critica del suo passato, per intraprendere un consapevole percorso di resipiscenza.
Con il quarto motivo, infine, la difesa contesta la violazione dell'art. 274 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen., sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di fuga, osservando che lo stesso è stato ravvisato nella disponibilità in capo al sodalizio di un bunker ove nascondersi per sottrarsi alla cattura, senza considerare che tale circostanza era riferibile ad altro indagato, ovvero Giovanni Giorgi, la cui posizione non era affatto correlabile a quella dell'odierno ricorrente, tanto più ove si consideri che lo stesso, all'atto dell'esecuzione della misura, è stato sorpreso all'interno della propria abitazione, nonostante avesse scoperto la presenza della microspia installata nella Renault Clio durante il corso delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
(2t Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che l'eccezione processuale sollevata dalla difesa non appare meritevole di accoglimento. Deve sul punto premettersi che, come risulta anche dall'ordinanza impugnata, nel giudizio di riesame, la difesa di Mammoliti aveva rimarcato la tardiva consegna dei files audio delle intercettazioni di cui al RIT n. 1851/15, il che ha indotto il Tribunale a disporre un rinvio dell'udienza camerale dal 19 al 24 agosto 2020, al fine di consentire ai difensori dell'indagato l'ascolto delle registrazioni in esame. In seguito, la difesa ha poi evidenziato che l'audio dei progressivi consegnati non corrispondeva con le registrazioni trascritte dalla P.G. e riportate nell'ordinanza genetica, nel senso che, pur coincidendo i numeri di RIT e i progressivi delle intercettazioni con quelle richiamate dal G.I.P., le tracce audio recavano registrazioni diverse da quelle trascritte e riportate nel provvedimento impositivo della misura, per cui la difesa non era stata messa in condizione di accedere all'effettivo contenuto captativo su cui si era fondata l'ordinanza genetica.
A tale doglianza il Tribunate ha replicato che in realtà il P.M., in data 12 agosto 2020, in vista dell'udienza camerale a carico di Mammoliti, ha depositato presso la Cancelleria del Riesame una nota di P.G. dell'Il agosto 2020, nella quale si dava atto di un disallineamento tra la numerazione dei progressivi di cui al RIT n. 1815/2015, come riportata nei vari atti di P.G., e la numerazione dei progressivi risultante nel server di archiviazione dei dati della ditta Innova e dei relativi brogliacci, per cui, hanno osservato i giudici dell'impugnazione cautelare, la difesa era stata posta tempestivamente in grado di conoscere tale disallineamento e di formulare la richiesta di copia dei files audio tenendo conto di tale circostanza, il che avrebbe impedito la consegna di registrazioni diverse da quelle che i difensori intendevano ascoltare; sotto tale profilo, è stata dunque esclusa l'esistenza di un'indebita compressione dei diritti di difesa imputabile all'Ufficio di Procura, atteso che, avendo il Tribunale concesso un differimento dell'udienza, la difesa avrebbe potuto accedere alle registrazioni corrette alla luce del disallineamento dei progressivi, dovendosi in tal senso ribadire che il fascicolo cautelare, soprattutto nell'ambito di procedimenti complessi come quello in esame, si compone non solo degli atti materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, ma anche dell'insieme dei faldoni trasmessi dalla Procura su supporto informatico e delle successive integrazioni documentali depositate presso la Cancelleria del Tribunale.
Ora, la difesa ha contestato tale impostazione, rilevando che alcuna negligenza le sarebbe ascrivibile, atteso che la nota del Commissariato di Siderno dell'Il agosto 2020, trasmessa alla Cancelleria del Tribunale il giorno successivo, non era stata inserita nel fascicolo relativo a Domenico Mammoliti, per cui la difesa è venuta a conoscenza di tale nota solo all'udienza camerale del 24 agosto 2020, essendosi recata diligentemente nei giorni precedenti in Cancelleria senza rinvenire l'atto, per il semplice motivo che lo stesso materialmente non era presente nel fascicolo.
Ora, ritiene il Collegio che non sia indispensabile approfondire in questa sede le modalità di deposito della nota del Commissariato di Siderno da parte del P.M., né le ragioni per cui tale nota non sia stata inserita nel fascicolo del riesame, essendo dirimente la circostanza che la difesa non ha prospettato in cosa sia consistito, in concreto, il pregiudizio derivante dal ritardato deposito dei files audio e dalla intempestiva conoscenza della nota di P.G. sul disallineamento, non risultando altresì chiarito se la mancata conformità dei files alla numerazione originaria delle intercettazioni abbia inciso o meno sulla corretta individuazione dei dialoghi intercettati e soprattutto sulla loro riferibilità alla posizione dell'odierno ricorrente.
In proposito, non può sottacersi che la difesa nel presente ricorso non ha sollevato alcuna censura sulla gravità indiziaria, il che vale a corroborare la valutazione circa la genericità dell'eccezione processuale sollevata, che invero appare ancorata più a un dato formale, che a una violazione sostanziale delle prerogative difensive, tale da riverberarsi concretamente sulla posizione processuale dell'indagato. Di qui l'infondatezza della doglianza.
2. Passando al secondo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, suscettibili di essere trattati unitariamente perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve rilevarsi che parimenti immune da censure è la , valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della scelta della misura di massimo rigore. E invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando la qualificata propensione a delinquere dell'indagato, il quale è risultato inserito, con ruolo verticistico, in un collaudato sistema illecito, rappresentando egli, insieme al fratello Francesco, una figura nevralgica dell'associazione, con stabili e continui contatti con tutti i sodali operativi nelle diverse fasi della filiera criminosa, di cui coordinava l'attività finalizzata allo smercio dello stupefacente, come emerso dalla disamina dei vari reati-fine a lui ascritti ai capi B, C, D, Q e T, a nulla rilevando che i reati scopo ascritti all'indagato siano risultati concentrati in un arco temporale non particolarmente esteso.
Il giudizio sulla marcata pericolosità sociale di Mammoliti è stato inoltre rafforzato dalla considerazione di una serie ulteriore di elementi di pregnanza negativa, come la partecipazione del ricorrente all'incontro con l'emissario colombiano nel luglio 2015, ciò a riprova della sua caratura criminale, la presenza a suo carico di precedenti penali specifici, la sottoposizione in passato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e ancora l'esistenza di un carico pendente presso il Tribunale di Catania, relativo alla cessione di almeno 8 chili di cocaina, trattandosi di circostanze idonee a delineare la personalità dell'indagato, specie se rapportate al ruolo verticistico da egli ricoperto nell'ambito dell'associazione de qua.A ciò è stato infine aggiunto un ulteriore elemento a sua volta non trascurabile, desunto dall'annotazione di P.G. del 22 luglio 2020, ovvero il fatto che, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, all'interno dell'abitazione di Giovanni Giorgi, che con Mammoliti condivideva il ruolo di vertice dell'associazione, è stato trovato un bunker ricavato nell'intercapedine di un muro.
Tale circostanza è stata ritenuta dai giudici cautelari sintomatica dell'attuale operatività dell'associazione di cui Mammoliti faceva parte, deduzione questa che, oltre a essere non manifestamente illogica, non si pone in insuperabile contrasto con il limite temporale della contestazione, circoscritta all'epoca ricompresa tra l'ottobre 2015 e il febbraio 2016, e ciò sia perché le imputazioni cautelari, proprio per il loro carattere provvisorio, sono inevitabilmente fluide e suscettibili di eventuali integrazioni in ragione di possibili sopravvenienze, sia perché, in ogni caso, le valutazioni compiute dal Tribunale, lungi dall'estendere i confini della responsabilità indiziaria oltre il perimetro dell'attuale imputazione, attengono esclusivamente al profilo della pericolosità sociale, che ben può essere fondata su circostanze che, per quanto estranee al contenuto formale della contestazione, tuttavia rivelano il protrarsi di una situazione illecita rivelatrice del persistere di un ben determinato modello comportamentale, rilevante nel giudizio sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari richiesto dall'art. 274 lett.
c) cod. proc. pen. In tal senso, il riferimento alla creazione da parte di Giovanni Giorgi di un bunker, in aggiunta alle pertinenti considerazioni circa la capacità a delinquere di Mammoliti, ha consentito quindi di superare le censure difensive volte a sottolineare lo iato temporale tra la fine della condotta illecita, cristallizzata nel febbraio 2016, e l'epoca di applicazione della misura (luglio 2020), ciò in coerenza con l'affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983, Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861 e Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269957), secondo cui, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce il citato art. 275 comma 3.
Dunque, nel caso di specie non può parlarsi di un vero e proprio "tempo silente" tra i fatti e la misura, sia perché il ruolo di primo piano ricoperto dall'indagato nella vicenda, i suoi precedenti penali e il carico pendente specifico hanno restituito il quadro di una pericolosità sociale non transeunte, sia perchè la condotta accertata dagli agenti al momento dell'esecuzione della misura nei confronti di altro esponente di spicco dell'associazione ha rivelato la perdurante operatività di un modus agendi, riferibile non solo alle persone direttamente coinvolte, ma al gruppo di appartenenza, e quindi idoneo a consentire un giudizio di attualità delle esigenze cautelari anche rispetto al ricorrente e a imporre l'applicazione della misura più severa, in coerenza con la presunzione normativa, non essendo stati comprovati, almeno allo stato, seri elementi in grado di orientare diversamente la valutazione sul pericolo di reiterazione dei reati e sulla scelta della misura.
L'apparato argomentativo in punto di esigenze cautelari e di individuazione del regime detentivo appare dunque immune da censure, dovendosi sottolineare da ultimo che il Tribunale non ha mancato di confrontarsi con i principali rilievi difensivi, superandoli con argomentazioni rivelatesi non manifestamente illogiche. Né può sottacersi che l'ordinanza impugnata ha ritenuto accoglibili le censure della difesa sull'assenza del pericolo di inquinamento probatorio, essendo gli elementi investigativi cristallizzati nel contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese, nonché nell'ulteriore attività tecnica svolta dalla RG.
Quanto agli argomenti che sarebbero stati pretermessi dal Tribunale, ovvero la spontanea costituzione al Commissariato di Siderno di Antonio Mammoliti il 18 agosto 2020 e la circostanza che i reati scopOascritti al ricorrente si siano esauriti nel ristretto arco temporale compreso tra il 19 ottobre e il 13 novembre 2015, deve rilevarsi che non si tratta comunque di rilievi decisivi, idonei a destrutturare il percorso motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che la spontanea costituzione in carcere costituisce un comportamento processuale chiaramente riferibile alla singola persona che lo ha posto in essere, mentre, quanto al secondo argomento, deve osservarsi che i (non pochi) reati scopo, per quanto ravvicinati dal punto di vista temporale, si sono rivelati comunque idonei a delineare il ruolo di primo piano del ricorrente e, di conseguenza, la sua elevata pericolosità sociale.
3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Mammoliti va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce