Sentenza — n. 32612/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 settembre 2020, la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta nell'interesse di Ndreu Maksim, con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti il 2 dicembre 2013, divenuta irrevocabile il 10 settembre 2019, dalla Corte di appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 4 ottobre 2010, lo aveva condannato alla pena di 7 anni di reclusione e 40.000 euro di multa, rispetto a un episodio di cessione di cocaina (capo 26) a lui ascritto nell'ambito di un articolato procedimento penale relativo a una pluralità di imputati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32612/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, se è vero che nella fase preliminare della delibazione sull'ammissibilità della richiesta, la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire a una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, è altrettanto vero che questa prima fase del giudizio di revisione implica comunque una sommaria delibazione degli elementi di prova o della inerenza del contrasto di giudicati su fatti che evocano una alternativa e inconciliabile ricostruzione della vicenda oggetto della domanda.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ndreu Maksinn, nato in Albania il 27-03-1964, avverso l'ordinanza del 04-09-2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 settembre 2020, la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta nell'interesse di Ndreu Maksim, con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti il 2 dicembre 2013, divenuta irrevocabile il 10 settembre 2019, dalla Corte di appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 4 ottobre 2010, lo aveva condannato alla pena di 7 anni di reclusione e 40.000 euro di multa, rispetto a un episodio di cessione di cocaina (capo 26) a lui ascritto nell'ambito di un articolato procedimento penale relativo a una pluralità di imputati.
2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ligure, Ndreu, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 124, 634 comma 2 e 197 bis cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, osservando che il novum probatorio posto a fondamento dell'istanza di revisione era costituito dalle dichiarazioni del presunto cessionario della droga, Cimzja Beqir, il quale, nel procedimento scaturito dal suo arresto in flagranza, connesso con quello poi instaurato a carico del ricorrente, aveva dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente in esame non da Ndreu, ma da alcune persone di etnia marocchine, assumendo tali affermazioni una particolare pregnanza, tanto più che le stesse sono state valorizzate ai fini della 'concessione delle attenuanti generiche nel procedimento a carico di Cimzja definito con patteggiamento, rivestendo quest'ultimo pertanto la posizione di testimone assistito.
Le propalazioni di Cimzja, conosciute solo tardivamente dal richiedente, avrebbero dunque giustificato la declaratoria di ammissibilità dell'istanza di revisione, anche perché corroborate da altri elementi, come il sequestro in danno del dichiarante di 325 grammi di stupefacente, avendo invece la Corté territoriale indebitamente escluso la novità e la pertinenza della prova offerta con argomentazioni illogiche e senza considerare che le dichiarazioni del coindagato, che non ha parlato mai di Ndreu, sono state rese quando il ricorrente era completamente all'oscuro dell'arresto e non era stato ancora attenzionato dalle forze dell'ordine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Deve premettersi che, come ricordato nell'ordinanza impugnata, nell'ambito del procedimento penale celebrato in sede di merito a carico di Ndreu, il Tribunale di Lucca (sentenza del 10 ottobre 2010) e la Corte di appello di Firenze (sentenza del 2 dicembre 2013) hanno fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla cessione di cocaina a lui ascritta al capo 26 sia sulle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, sia sulla deposizione dell'ufficiale di P.G. che eseguì l'appostamento il 22 giugno 2005; in tale circostanza, infatti, l'operante vide Ndreu scendere da un'autovettura e incontrarsi con Cizmja Beqir detto Peci.
I due salivano su un veicolo e dopo pochi secondi Cizmja scendeva e si sistemava i pantaloni, dando di=e4sxe l'impressione di avere qualcosa all'interno della biancheria intima; tale sospetto veniva confermato di lì a poco, perché, sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine, l'uomo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente da lui occultata appunto nella sua biancheria intima. Ciò posto, la difesa di Ndreu aveva sollecitato la revisione della sentenza della Corte di appello, rilevando che Cizmja, nel giudizio di convalida dell'arresto, aveva dichiarato di aver ricevuto ad Altopascio la cocaina da alcuni marocchini, i quali lo compensarono con la somma di duemila euro, affidandogli il compito di recapitarla ad altro marocchini a Viareggio, avendo egli accettato ciò per bisognOdi denaro.
Dunque, Cizmja non aveva mai parlato di Ndreu, che è venuto a conoscenza di tali dichiarazioni solo tempo dopo, essendo stati egli e Cizmja sottoposti a distinti procedimenti penali; di qui la richiesta di revisione della condanna di merito.
2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, osservando che le dichiarazioni di Cizmja non costituivano una prova, provenendo da un soggetto indagato e dunque non tenuto a dire la verità, fermo restando che si trattava di dichiarazioni prive di riscontri, con le quali l'interessato non ha spiegato il motivo dell'incontro con Ndreu, né ha rivelato l'identità dei marocchini che lo avrebbero ingaggiato per la consegna, e nemmeno di coloro che lo avrebbero atteso, senza spiegare altresì in che modo li avrebbe poi individuati 3.
Orbene, come rilevato dal Procuratore generale, la decisione impugnata appare immune da censure, in quanto coerente con la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Rv. 226291 e Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Rv. 270414), secondo cui l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.
Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, e allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio. In tal senso è stato altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Rv. 276437 e Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Rv. 237455) che, in tema di giudizio di revisione, anche nella fase rescindente, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, le dichiarazioni testimoniali, dedotte quali nuove prove, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio.
Infatti, se è vero che nella fase preliminare della delibazione sull'ammissibilità della richiesta, la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire a una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, è altrettanto vero che questa prima fase del giudizio di revisione implica comunque una sommaria delibazione degli elementi di prova o della inerenza del contrasto di giudicati su fatti che evocano una alternativa e inconciliabile ricostruzione della vicenda oggetto della domanda.
4. In applicazione di tali coordinate interpretative, la Corte di appello, nell'esercizio del proprio potere di valutazione preliminare, ha ragionevolmente escluso che le dichiarazioni di Cizmja fossero idonee a scalfire il quadro probatorio posto a fondamento delle sentenze di merito, essendosi in presenza di propalazioni provenienti da un soggetto non obbligato a dire la verità in quanto indagato, che ha fornito una versione rimasta generica e priva di riscontri, non avendo Cizmja spiegato da chi ha ricevuto la cocaina e a chi la stessa fosse destinata, per cui la circostanza che egli non abbia menzionato Ndreu appare irrilevante, a fronte del dato probatorio indubbiamente pregnante, costituito dalle dichiarazioni dell'ufficiale di P.G. che ha assistito all'incontro de' due, avvenuto immediatamente prima del ritrovamento della cocaina nella biancheria intima di Cizmja.
E ciò senza voler approfondire il tema della tardività dell'allegazione difensiva, risalendo le dichiarazioni in esame a epoca coeva ai fatti di causa e comunque di gran lunga antecedente al momento di emissione delle due sentenze di merito. A prescindere da questo aspetto, deve comunque concludersi che il giudizio compiuto dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata è rimasto nel perimetro della delibazione preliminare sull'ammissibilità della richiesta di revisione, senza sfociare cioè nell'apprezzamento di merito riservato alla fase rescissoria, avendo cioè la Corte territoriale legittimamente fermato la propria valutazione al parametro della "novità" della prova addotta dalla difesa, formulando al riguardo considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, a fronte delle quali non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che invero, rispetto alla presenta valenza innovativa delle dichiarazioni asseritamente liberatorie di Cizmja, ripropongono temi già adeguatamente superati dalla Corte territoriale.
3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ndreu deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna