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Sentenza — n. 32611/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention for drug and counterfeit note possession due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32611/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maria Minei inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Minei argued that home detention was disproportionate given the prospect of a suspended sentence, but the court found no legal basis for her claims regarding the timing of the prosecutor's request or the necessity of the measure. The court ruled that the lower tribunal correctly identified risks of recidivism and professional conduct, making the detention appropriate and the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the court has already established the necessity and proportionality of the precautionary measure based on specific factual circumstances.

Parole chiave

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precautionary measures home detention drug possession counterfeit notes inadmissible appeal procedural costs proportionality test misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Minei Maria, nata a Napoli il 31/08/1984, avverso l'ordinanza in data 09/09/2020 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa in data 29 luglio 2020 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica con cui era applicata a Maria Minei la misura degli arresti domiciliari per l'illecita detenzione di hashish e marijuana nonché di banconote contraffatte.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagata deduce la violazione di legge, di norme processuali, nonché il vizio di motivazione, in merito al momento della formulazione delle richieste cautelari. Con il secondo lamenta la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione, con riferimento alle esigenze cautelari. Ritiene sproporzionata la misura degli arresti domiciliari rispetto al fatto e alla prospettiva ad una condanna con pena sospesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo discorre per lo più di questioni de iure condendo in merito ai tempi di richiesta della misura cautelare da parte del Pubblico Ministero. Già il Tribunale del riesame ha risposto correttamente che nell'ordinamento giudiziario non è previsto un termine per la richiesta delle misure, sicché non è sindacabile la scelta dell'Accusa di chiedere la misura dopo la discussione del processo, anziché dopo l'udienza di convalida. Il secondo motivo non si confronta con l'ordinanza impugnata secondo cui sussisteva il pericolo della recidiva, per la gravità della condotta professionale, per il precedente specifico in termini, per l'adeguatezza rispetto alla pena, dal momento che il Giudice aveva escluso il beneficio della pena sospesa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 gennaio 2021 Il Consigliere estens