Sentenza — n. 32610/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 12 agosto 2020 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso il 10 luglio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli di sequestro preventivo della somma di euro 5.705,00 in contanti rinvenuta sulla persona di Massimo Gallo, gravemente indiziato dei delitti di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32610/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gallo Massimo, nato a Napoli il 05/05/1977, avverso l'ordinanza in data 12/08/2020 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 agosto 2020 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso il 10 luglio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli di sequestro preventivo della somma di euro 5.705,00 in contanti rinvenuta sulla persona di Massimo Gallo, gravemente indiziato dei delitti di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato eccepisce la violazione di norme processuali. Espone che i soldi rinvenuti costituivano il corrispettivo della vendita di un'autovettura della sua convivente, Pasqualina Cepparulo, come testimoniato dall'acquirente, Marianna Nuvoletta, e dalla mediatrice per le pratiche auto, Veronica Pezzella. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto non credibili tali \ dichiarazioni, a causa dellEkincongruenze. Ritiene congetturale l'argomento del pagamento in contanti, atteso che la vendita era stata per l'appunto in nero e per contanti. Contesta l'interpretazione della conversazione n. 1292774 tra lui e Antonella Falco, da cui emerge che questa sapeva del denaro. Osserva che da altre conversazioni era emersa la preoccupazione per il sequestro dello stupefacente e delle armi, ma non del denaro, il che era sintomatico della sua provenienza lecita. In definitiva, contesta la decisione sia in ordine alla svalutazione della giustificazione relativa alla provenienza del denaro sia in relazione al collegamento dello stesso con l'illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni fattuali non idonee a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame che ha enunciato in dettaglio le discrasie tra le dichiarazioni della moglie del Gallo e quelle di Veronica Pezzella, in merito alla compravendita dell'auto. Ha osservato che nessuna vendita si era perfezionata prima del sequestro del denaro e che il passaggio di proprietà del 4 giugno era stato il frutto di una costruzione a posteriori tesa ad avvalorare le prime e confuse spiegazioni ai Carabinieri.
Oltre ad una serie di considerazioni sulla maldestra capacità di difesa, il Tribunale ha focalizzato la sua attenzione sulla composizione dei contanti: 38 banconote da 50 euro, 146 da 20 euro, 86 da 10 euro, disponibilità maggiormente coerente con il ricavato dell'attività di spaccio. Per questo motivo, la Falco, perfettamente consapevole della provenienza illecita del denaro, aveva chiesto al Gallo se gli avessero fatto qualche verbale e se si fossero presi i soldi. Tale interpretazione della conversazione non è censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01, secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così de