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Sentenza — n. 32609/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32609/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32609/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 3 settembre 2020 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza in data 24 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che aveva applicato ad Antonino Sentina la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 416-bis n. 1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato che, essendo aggravato il delitto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., opera la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata solo dalla prova di rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito neWart. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha inoltre correttamente considerato che il ricorrente non aveva dedotto elementi in suo favore idonei a scardinare la valutazione negativa per i precedenti penali in materia di stupefacenti.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti riesame della carcerazione preventiva procedimento penale pendente capacità di subire la carcerazione carcerazione preventiva eccessiva diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
309 del 1990 aggravato dall'art. 416-bis n.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sentina Antonino, nato a Catania il 20/06/1983, avverso l'ordinanza in data 03/09/2020 del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3 settembre 2020 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza in data 24 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che aveva applicato ad Antonino Sentina la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 416-bis n. 1 cod. pen.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge, di norme processuali nonché il vizio di motivazione, perché Il Tribunale del riesame aveva fissato l'udienza camerale il 3 settembre 2020 in luogo del 4 agosto 2020, senza considerare che si trattava di un procedimento di criminalità organizzata, per cui operava la deroga alla sospensione dei termini feriali. Chiede pertanto l'inefficacia della misura. Con il secondo denuncia la violazione di legge, di norme processuali, nonché il vizio di motivazione, dal momento che il quadro indiziario a suo carico non era grave. Contesta la motivazione delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo concreto e attuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. La deroga prevista dall'art. 240-bis, secondo comma, disp. coord. cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata - nozione che identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre ai delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse - non è applicabile al mero concorso di persone nel reato, ancorché aggravato ai sensi dell'art. 416- b/s.1, comma primo, cod. pen., nel quale manca il requisito dell'organizzazione (Cass., Sez. 2, n. 6996 del 14/01/2020, Mango, Rv. 278507 - 01).

Nel caso in esame, il ricorrente non è indagato per partecipazione all'organizzazione mafiosa, ma solo per aver, insieme ad altri coimputati, acquistato, detenuto, trasportato, messo in vendita e aver ceduto marijuana e cocaina a terzi, al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa denominata Cursoti Milanesi. Peraltro, il G.i.p. ha escluso l'aggravante di essersi avvalsi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivante dalla loro affiliazione e contiguità con il clan. E' certo che il ricorrente non abbia espressamente rinunciato alla sospensione dei termini.

Pertanto, non può dolersi della celebrazione dell'udienza del riesame dopo la pausa estiva (Cass., Sez. 2, n. 2492 del 10/01/2017, Harmati, Rv. 269115-01). Quanto alla gravità del quadro indiziario, l'ordinanza del Tribunale del riesame ha compiuto un'efficace sintesi dell'ordinanza del G.i.p., basata sulle intercettazioni e sulle osservazioni del sistema di videosorveglianza. E' emerso che il Sentina si recava assiduamente a casa di Salvatore Strazzanti, agli arresti domiciliari, per seguire il traffico di stupefacenti in favore di Mario Russo, capo del clan dei Cursoti milanesi.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato che, essendo aggravato il delitto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., opera la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata solo dalla prova di rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito neWart. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha inoltre correttamente considerato che il ricorrente non aveva dedotto elementi in suo favore idonei a scardinare la valutazione negativa per i precedenti penali in materia di stupefacenti.

Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14 gen