Sentenza — n. 32608/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 17 dicembre 2019 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati accertati con sentenza del Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2013, definitiva il 16 novembre 2013, relativa ai reati di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 37 I. n. 689 del 1981, commessi in Milano dal 16 settembre 2009 al 16 luglio 2010, e con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 luglio 2017, parzialmente riformata in appello con sentenza in data 11 aprile 2018, divenuta definitiva il 23 ottobre 2018, relativa ai reati di cui agli art. 81 cpv e 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 1983, commessi in Milano dal 16 ottobre 2011 al 16 dicembre 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 164 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nell'esercizio del relativo potere, deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. (Cass., Sez. 3, n. 9693 del 18/06/1992, Bocchetti, Rv. 191875 - 01). Tuttavia, non è necessario valutare tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen., (Cass., Sez. 4, n. 9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225), ma il giudice può limitarsi a quelli che ritiene prevalenti, purché espliciti l'"iter" logico seguito per il giudizio conclusivo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Artusa Pierino Giuliano, nato a Filandari il 12/02/1961, avverso l'ordinanza in data 17/12/2019 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17 dicembre 2019 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati accertati con sentenza del Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2013, definitiva il 16 novembre 2013, relativa ai reati di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 37 I. n. 689 del 1981, commessi in Milano dal 16 settembre 2009 al 16 luglio 2010, e con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 luglio 2017, parzialmente riformata in appello con sentenza in data 11 aprile 2018, divenuta definitiva il 23 ottobre 2018, relativa ai reati di cui agli art. 81 cpv e 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 1983, commessi in Milano dal 16 ottobre 2011 al 16 dicembre 2012.
2. Il ricorrente presenta due doglianze. Con la prima deduce la violazione di legge per inosservanza dell'art. 164 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 81 cpv, cod. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non aveva ritenuto di applicare il beneficio della pena sospesa alli intera pena, nonostante ne ricorressero i presupposti. Precisa che non era più amministratore unico e rappresentante legale della società, sicché non poteva commettere reati della stessa specie ed indole di quelli per i quali in passato era stato condannato, né vi era il rischio di commetterlijavorando come impiegato in un'altra società.
Con il secondo denuncia il vizio di motivazione, perché non corrispondeva al vero che non vi erano dati obbiettivi che portavano a riconoscere il vincolo della continuazione. I dati obiettivi sussistevano al punto che lo stesso Giudice li aveva presi in considerazione, analizzandoli e ritenendoli pacifici. Insiste sull'omogeneità dei reati accertati con le sentenze irrevocabili. Contesta la rilevanza del decorso del tempo. Evidenzia che la sua programmazione consisteva nella prima fase nell' omettere la presentazione dei modelli di denuncia obbligatoria, puntando al mancato versamento dei contributi e, nella seconda fase, nell'omettere il versamento degli stessi.
Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale ed in subordine l'annullamento con rinvio affinché sia riconosciuto il vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha considerato che la prima sentenza atteneva all'omessa presentazione dei modelli DM10 relativamente alla complessiva somma di euro 56.947 per il periodo tra agosto 2009 e giugno 2010, mentre la seconda riguardava l'omesso versamento dei contributi operati sulle retribuzioni dei dipendenti, pari ad oltre 70.000 euro, per il periodo da ottobre 2011 a dicembre 2012. Tra i due reati non vi era quindi alcun collegamento, perché riferiti a retribuzioni diverse. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria il Giudice ha escluso la continuazione tra i due reati perché non era configurabile il medesimo disegno criminoso.
L'intervallo temporale tra le condotte è tanto più significativo quanto più si considera che non vi era alcun punto di contatto tra le retribuzioni corrisposte tra il settembre 2011 e il novembre 2012 e quelle invece collegate ai modelli DM10 omessi con riferimento alle retribuzioni corrisposte tra agosto 2009 e giugno 2010. In definitiva, ha escluso che ci potesse essere un inquadramento dei reati nell'ambito di un omogeneo percorso ideativo tra settembre 2009 e dicembre 2012. La decisione è in linea con la sentenza a Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Il Giudice ha valutato l'omogeneità delle condotte compiute dall'imputato, quale legale rappresentante della società tenuta all'obbligo contributivo, ciò nondimeno, ha correttamente escluso la continuazione per mancanza degli elementi integranti il medesimo disegno criminoso. Immune da censure è anche il diniego del beneficio della pena sospesa per la gravità e sistematicità delle condotte illecite, per la rilevanza del pregiudizio erariale, per l'insensibilità rispetto agli obblighi nei confronti dello Stato e ai precetti penali, per l'assenza di sintomi di resipiscenza o trattativa con l'Amministrazione finalizzata ad un ristoro, se non totale almeno parziale, del danno causato.
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nell'esercizio del relativo potere, deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. (Cass., Sez. 3, n. 9693 del 18/06/1992, Bocchetti, Rv. 191875 - 01). Tuttavia, non è necessario valutare tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen., (Cass., Sez. 4, n. 9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225), ma il giudice può limitarsi a quelli che ritiene prevalenti, purché espliciti l'"iter" logico seguito per il giudizio conclusivo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento