Sentenza — n. 32607/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 12 giugno 20201 ilTribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza in data 30 aprile 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Brindisi che aveva applicato a Marco Corbisiero la misura della custodia cautelare in carcere, perché, in qualità di componente dell'equipaggio della nave Caprera della Marina Militare, aveva introdotto nel territorio dello Stato, in concorso con altri, 690 chili di tabacchi lavorati esteri e farmaci in violazione dei diritti di confine, e aveva commesso i reati di peculato d'uso di un automezzo militare, corruzione e falso ideologico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Corbisiero Marco, nato a Taranto il 13/02/1976, avverso l'ordinanza in data 12/06/2020 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria presentata dall'avv. Fabrizio Lamanna per l'indagato, contenente motivi aggiunti .
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 giugno 20201 ilTribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza in data 30 aprile 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Brindisi che aveva applicato a Marco Corbisiero la misura della custodia cautelare in carcere, perché, in qualità di componente dell'equipaggio della nave Caprera della Marina Militare, aveva introdotto nel territorio dello Stato, in concorso con altri, 690 chili di tabacchi lavorati esteri e farmaci in violazione dei diritti di confine, e aveva commesso i reati di peculato d'uso di un automezzo militare, corruzione e falso ideologico.
2. L'indagato presenta due motivi di ricorso nonché motivi aggiunti. Con il primo, deduce la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Lamenta,in particolare (che il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia in carcere sull'errato presupposto che gli arresti domiciliari non gli avrebbero impedito la prosecuzione delle attività illecite, potendo contare su uomini (le conoscenze nell'ambiente) e mezzi (prevalentemente di comunicazione). Evidenzia che aveva indicato Torino come luogo di esecuzione degli arresti, molto distante quindi dal luogo di consumazione dei delitti, e che era decorso un lasso di tempo rilevante tra i reati e l'ordinanza cautelare.
Enuncia una serie di criticità dell'ordinanza impugnata: la convinzione della sua cointeressenza in nuove forniture di sigarette e farmaci di contrabbando, tra cui quella accertata a bordo della nave Gorgona, diretta a Taranto; l'omessa valutazione delle esigenze cautelari; l'assenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta criminosa, sia per il decorso di due anni dai fatti, sia perché era stato da tempo sospeso dal servizio, Skseguito della sentenza definitiva del Tribunale di Tempio Pausania per reati contro la Pubblica Amministrazione; l'omessa valutazione del fatto che i reati erano stati commessi da varie persone, non necessariamente complici, per ottenere vantaggi personali di varia natura, indipendenti gli uni dagli altri.
Con il secondo/ denuncia il vizio di motivazione poiché non erano emersi elementi a suo carico in merito ai fatti della nave Gorgona. Censura la decisione nella parte in cui aveva affermato che la sospensione dal servizio non era elemento sufficiente a negare il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato d'importazione dei tabacchi. Richiama la sentenza di questa Sezione, la n. 34959 del 13/10/2020, sul coindagato Antonio Mosca, che aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce per insufficiente motivazione sul concreto pericolo di reiterazione della condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche doglianze di fatto in merito alla valutazione delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Incontestata la gravità del quadro indiziario dei reati ascrittigli, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sottese al pericolo di recidiva perché la sospensione del servizio a partire dal 18 novembre 2019 risultava limitata a dodici mesi e perché l'indagato aveva continuato ad accedere alla base militare di Taranto e a usare la rete informatica della Marina per ben 26 volte, in totale spregio delle disposizioni disciplinari e delle misure restrittive adottate dal Governo per l'emergenza sanitaria da Covid-19, che impedivano la libera circolazione delle persone se non per motivi di lavoro, di salute o di necessità.
Inoltre, il 19 maggio 2020 erano state sequestrate sigarette di contrabbando sulla nave Gorgona, proveniente da Tripoli, attraccata a Napoli per una presunta avaria, e diretta a Taranto. Secondo i Giudici, l'indagato poteva essere interessato a questo traffico, considerato che aveva manifestato una spiccata attitudine a coltivare i rapporti con la base in terraferma e che aveva continuato a consultare il sistema informatico della Marina militare, nonostante la sospensione dal servizio. Questi stessi motivi sono stati ritenuti decisivi per confermare la misura della custodia in carcere.
Infatti, la restrizione domiciliare presso i genitori a Torino certamente non gli avrebbe impedito di coordinare da casa altre operazioni illecite, tramite i più svariati mezzi di comunicazione e facendo leva sulle sue numerose conoscenze nell'ambiente militare. Inoltre, sono stati valorizzati anche altri elementi indicativi del pericolo di inquinamento probatorio, poiché aveva concordato con Antonio Mosca le risposte da dare agli inquirenti, aveva cercato d'indurre Luigi Sabatino ad essere reticente, aveva raccolto informazioni da Daniele Danza in merito alle indagini in corso.
La decisione è immune da censure, perché resa all'esito di un percorso motivazionale rigorosof sia con riferimento alle esigenze cautelari f sia con (-`,/\, riferimento all'adeguatezza.lt A differenza dell'ordinanza relativa a Mosca, dove il rischio di recidiva è stato collegato alla mera ripresa di contatti con il Corbisiero, il che è stato giudicato insufficiente dai Giudici di legittimità per fondare il pericolo concreto e attuale, nell'ordinanza impugnata sono stati indicati a carico del ricorrente: la precedente condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione; i continui accessi al sistema informatico della Marina militare e fisicamente alla base di Taranto, nonostante le restrizioni del Covid-19; l'alacre attività presso i suoi conoscenti per avere informazioni sul procedimento in corso e per costruire o favorire dichiarazioni in suo favore, tutti elementi certamente integranti il pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta criminosa per la pervicace inosservanza delle regole e le straordinarie capacità di riorganizzare l'attività illecita a dispetto di qualsivoglia impedimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis