Sentenza — n. 32604/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30 maggio 2019 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale di Rimini e preso atto dell'intervenuta prescrizione quanto ad uno dei reati contestati, ha rideterminato in euro duecentocinquanta di multa la pena inflitta a Davide Gerardi per il reato di cui all'art. 484 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 484 cod. pen, art. 483 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Col secondo motivo, quanto all'erronea applicazione della legge penale ed in relazione alla mancata applicazione della norma di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il ricorrente ha osservato che il formulario di identificazione dei rifiuti-f.i.r. recava una mera attestazione del privato, e non rappresentava registrazione soggetta all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza. Al più il formulario era stato compilato in modo incompleto ed inesatto, mentre non ricorreva l'ipotesi delle false indicazioni, per le quali solamente poteva configurarsi la fattispecie penale contestata.
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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da Gerardi Davide, nato a Milano il 12/08/1975 avverso la sentenza del 30/05/2019 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 maggio 2019 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale di Rimini e preso atto dell'intervenuta prescrizione quanto ad uno dei reati contestati, ha rideterminato in euro duecentocinquanta di multa la pena inflitta a Davide Gerardi per il reato di cui all'art. 484 cod. pen..
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto all'esistenza dell'elemento oggettivo del reato, ha censurato l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale, limitatasi a riproporre le argomentazioni del primo Giudice nonostante le specifiche ragioni di gravame all'epoca sollevate. In proposito, infatti, era stato osservato che nell'ambito del Catalogo europeo dei rifiuti - CER il codice "rifiuti misti" poteva essere utilizzato solamente in occasione di incarichi conferiti da enti di natura pubblica, per cui - non ricorrendo detta ipotesi - lo stesso Gerardi aveva fatto ricorso alla dicitura "metalli misti" in ossequio alla teoria del codice prevalente. 2.2.
Col secondo motivo, quanto all'erronea applicazione della legge penale ed in relazione alla mancata applicazione della norma di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il ricorrente ha osservato che il formulario di identificazione dei rifiuti-f.i.r. recava una mera attestazione del privato, e non rappresentava registrazione soggetta all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza. Al più il formulario era stato compilato in modo incompleto ed inesatto, mentre non ricorreva l'ipotesi delle false indicazioni, per le quali solamente poteva configurarsi la fattispecie penale contestata.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, il ricorrente non si è confrontato con i rilievi del provvedimento censurato. In proposito, infatti, la Corte territoriale aveva osservato che l'indicazione del codice "metalli misti" era relativa solamente ad una piccola parte dei rifiuti trasportati, e non poteva considerarsi né corretta né imposta. Al riguardo?il ricorrente ha invece sostenuto di avere adottato la teoria del cd. codice prevalente, in tal modo utilizzando nel formulario di trasporto il codice che avrebbe meglio rappresentato l'oggetto del carico, essendogli preclusa la possibilità di ricorrere alla dicitura "rifiuti misti", in quanto prevista in fattispecie particolari, che pacificamente non ricorrevano.
In tal senso, peraltro, per un verso il ricorrente non tiene oggettivamente conto degli opposti richiamati rilievi dei Giudici del merito quanto alla prevalenza della natura del carico, e per un altro ammette di avere comunque rappresentato indicazioni non corrispondenti al vero visto che, in definitiva, non avrebbe neppure potuto circolare col carico, in tesi, correttamente riportato. 4.2. In ragione di ciò, e per quanto riguarda il secondo motivo di censura in relazione alla disciplina vigente all'epoca del fatto, vero è che era stato osservato che, in tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d.
FIR), previsto dall'art. 193, d.lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, d.lgs. cit. (Sez. 3, n. 43613 del 18/09/2015, Curasì e altro, Rv. 265263; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao e altri, Rv. 268918). 4.2.1. Ciò posto, ed alla stregua dei rilievi già formulati in relazione al primo motivo di censura, l'odierno ricorrente, lungi dal limitarsi a riempire in modo inesatto e incompleto il formulario di legge, ha falsamente indicato il contenuto del trasporto utilizzando un codice in realtà non pertinente (come è stato osservato dai Giudici del merito), ben consapevole quindi che detto codice prevalente utilizzato non era congruente con l'effettività dei rifiuti recati a bordo (tant'è che in specie il ricorrente non si è neppure confrontato con i rilievi della sentenza impugnata), e che l'utilizzo di altro codice, per quel tipo di trasporti, non gli era invece consentito.
A questo riguardo, la stessa difesa del ricorrente ha dato conto che - nel denegato caso di accertata falsità, falsità invero sussistente alla stregua dei rilievi che precedono - andava invero applicata proprio la norma contestata di cui all'art. 484 cit.. 4.2.2. In definitiva, pertanto, alla stregua dei rilievi compiuti e sui quali il ricorrente non si sofferma, è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie che lo stesso ricorrente ha ritenuto astrattamente applicabile, ancorché ne avesse contestato infondatamente i presupposti, senza peraltro tenere conto delle evidenze istruttorie.
5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor