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Sentenza — n. 32603/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32603/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4 dicembre 2012, con la quale l'imputata era stata condannata - ritenuto sussistente il vincolo della continuazione - per i reati di cui: all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 CA4l)Q. del 2001, perché, in qualità di proprietaria e committente i~dLin assenza di permesso di costruire e nonostante l'ordine di sospensione dei lavori, su un A\ Z2k3&-- manufatto abusivo di 200 m2 già sottoposto a sequestro, prosecuzione delle opere, con la realizzazione di tramezzature, pavimenti, servizi igienici, impianto elettrico e infissi; agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito dette opere in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio competente; all'art. 349, secondo comma, cod. pen., perché, nella sua qualità di custode del manufatto, violava i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria, proseguendo l'attività edilizia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32603/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non si sarebbe considerata, inoltre, la scarsa rilevanza delle opere contestate, riconducibili a meri interventi di posa in opera e installazione su un immobile già costruito. 2.2. In secondo luogo, si lamenta l'erroneità della statuizione con cui si ordina il dissequestro dell'immobile da eseguirsi alla data del passaggio in giudicato della sentenza, non avendo la Corte d'appello fornito alcuna motivazione circa la permanenza delle esigenze cautelari che giustificavano il vincolo. 2.3. In terzo luogo, si censurano vizi della motivazione, nonché la violazione dell'art. 163 cod. pen., quanto alla subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.

Parole chiave

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divieto di demolizione costruzioni non autorizzate effetto sospensivo della licenza edilizia onere della licenza edilizia servitù di divieto di costruzione violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per il reato di abuso edilizio.
art. 163 cod. pen
In terzo luogo, si censurano vizi della motivazione, nonché la violazione dell'art. 163 cod. pen., quanto alla subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gargiulo Lucia, nata a Castellammare di Stabia il 07/12/1974 avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4 dicembre 2012, con la quale l'imputata era stata condannata - ritenuto sussistente il vincolo della continuazione - per i reati di cui: all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 CA4l)Q. del 2001, perché, in qualità di proprietaria e committente i~dLin assenza di permesso di costruire e nonostante l'ordine di sospensione dei lavori, su un A\ Z2k3&-- manufatto abusivo di 200 m2 già sottoposto a sequestro, prosecuzione delle opere, con la realizzazione di tramezzature, pavimenti, servizi igienici, impianto elettrico e infissi; agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito dette opere in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio competente; all'art. 349, secondo comma, cod. pen., perché, nella sua qualità di custode del manufatto, violava i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria, proseguendo l'attività edilizia.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per il reato di abuso edilizio. La difesa sostiene che il quadro degli elementi istruttori andrebbe correlato con la circostanza che l'immobile non è assoggettato a vincolo paesaggistico, cosicché sarebbe possibile un'autorizzazione edilizia postuma, mentre la Corte d'appello avrebbe scorrettamente affermato la sussistenza di un interesse paesaggistico e ambientale.

Non si sarebbe considerata, inoltre, la scarsa rilevanza delle opere contestate, riconducibili a meri interventi di posa in opera e installazione su un immobile già costruito. 2.2. In secondo luogo, si lamenta l'erroneità della statuizione con cui si ordina il dissequestro dell'immobile da eseguirsi alla data del passaggio in giudicato della sentenza, non avendo la Corte d'appello fornito alcuna motivazione circa la permanenza delle esigenze cautelari che giustificavano il vincolo. 2.3. In terzo luogo, si censurano vizi della motivazione, nonché la violazione dell'art. 163 cod. pen., quanto alla subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo di doglianza, deve evidenziarsi come la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non fosse stata compiutamente formulata con l'atto di appello; cosicché la Corte territoriale era esonerata da una specifica motivazione sul punto. Deve in ogni caso rilevarsi come la non scarsa gravità dei fatti emerga dal complesso della motivazione, da cui si evince la pervicacia con la quale l'imputata, custode dell'immobile abusivo, ha proseguito l'attività edilizia vietata, in totale spregio del sequestro imposto. 3.2.

Anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché, nell'ipotesi di sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva che non dispone la confisca, il bene va restituito all'avente diritto solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo, giacché la cessazione della permanenza del reato edilizio con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessati anche le esigenze cautelari (ex multis, Sez. 3, n. 6940 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 2721169).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, ravvisando la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione della gravità dei fatti commessi e della personalità negativa dell'imputata. 3.3. Il terzo motivo è, del pari, in ammissibile, essendo stata correttamente giustificata la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere, sulla base di una negativa prognosi della personalità dell'imputata, la quale non ha dato segni di ravvedimento effettivo e significativo. E ciò, a fronte di un motivo di ricorso per cassazione del tutto privo di specificità, perché è basato su mere asserzioni di segno contrario.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa