Sentenza — n. 32601/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25 maggio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 2 aprile 2019, con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, perché, in concorso tra loro - e specificatamente Scibona Roberto in qualità di procuratore legale della ditta "Scibona Francesco", Scibona Francesco in qualità di proprietario dell'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, Palermo Filippo in qualità di trasportatore e conduttore del mezzo medesimo - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuavano attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni, in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dagli artt. 208 e ss del d.lgs. n. 152 del 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile. Come già chiarito dalla Corte territoriale, il reato di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, si prescrive nel termine di anni sei, aumentato nel caso di specie di un quarto per le intervenute sospensioni, con conseguente individuazione del termine complessivo pari ad anni sette e mesi sei. Ne discende che il termine di prescrizione del fatto contestato agli imputati sarebbe scaduto 1'11 luglio 2020, ovverosia in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Scibona Roberto, nato a Acireale il 23/6/1990 Scibona Francesco, nato a Acireale il 14/05/1986 Palermo Filippo, nato a Muri il 02/09/1969 avverso la sentenza del 25/05/2020 della Corte d'appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 maggio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 2 aprile 2019, con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, perché, in concorso tra loro - e specificatamente Scibona Roberto in qualità di procuratore legale della ditta "Scibona Francesco", Scibona Francesco in qualità di proprietario dell'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, Palermo Filippo in qualità di trasportatore e conduttore del mezzo medesimo - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuavano attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni, in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dagli artt. 208 e ss del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite comune difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si eccepisce preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato, evidenziando come la stessa Corte d'appello avrebbe statuito che il termine di prescrizione del delitto contestato agli imputati verrebbe a compimento in data 11 luglio 2020, cosicché dovrebbe seguire una dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si deducono la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per travisamento dei fatti, l'erronea valutazione delle prove, mancanza di prove in ordine al reato contestato e l'omesso esame di elementi a discarico dei ricorrenti.
Ad avviso della difesa, la motivazione della sentenza sarebbe carente o, comunque, meramente apparente e non ci sarebbe, dunque, prova della responsabilità penale degli imputati, non potendo ritenersi sufficiente un impianto accusatorio fondato su mere presunzioni, privo di riscontri oggettivi e di valutazioni circa le prove contrarie favorevoli ai ricorrenti, tra cui la circostanza - più volte ribadita nei giudizi di merito - che la ditta in questione aveva in realtà l'autorizzazione per l'attività di trasporto e raccolta dei rifiuti. 2.3. Con un terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che i giudici, in entrambi i gradi di giudizio, avrebbero condannato i ricorrenti senza tenere conto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile, secondo la difesa, nel caso di specie.
Sarebbe, difatti, chiara la scarsa rilevanza e non abitualità del comportamento, visti l'abilitazione della ditta all'attività di trasporto di rifiuti e il fatto che alla stessa appartenessero diversi automezzi utilizzati per detta attività. 2.4. Infine, ci si duole del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la Corte avrebbe determinato la pena senza tenere conto delle circostanze fattuali, della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo e di tutti i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. proc. pen.; cosicché la pena determinata sarebbe ingiusta, e dunque meritevole di una rimodulazione nella misura del minimo edittale con tutti gli ulteriori benefici di legge concedibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile. Come già chiarito dalla Corte territoriale, il reato di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, si prescrive nel termine di anni sei, aumentato nel caso di specie di un quarto per le intervenute sospensioni, con conseguente individuazione del termine complessivo pari ad anni sette e mesi sei. Ne discende che il termine di prescrizione del fatto contestato agli imputati sarebbe scaduto 1'11 luglio 2020, ovverosia in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata.
Del resto, la difesa non contesta affatto la ricostruzione delle vicende processuali e neppure critica i presupposti fattuali per l'applicazione delle sospensioni del termine prescrizionale, limitandosi, al contrario, a sollevare un'eccezione del tutto generica e, anzi, contraddittoria proprio nella parte in cui condivide e conferma la ricostruzione del termine di prescrizione del reato come operata dai giudici di secondo grado. E deve ricordarsi che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza d'appello (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818 - 01). 1.2. Il secondo motivo di doglianza, con il quale si deduce l'insussistenza dei fatti, è inammissibile per genericità. Occorre, preliminarmente, osservare che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cessazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970;
Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). Nel caso di specie, la Corte d'appello, seppure sinteticamente, illustra in modo coerente le ragioni da cui desumere la responsabilità degli imputati, indicandone il ruolo nella vicenda e facendo riferimento alla deposizione testimoniale raccolta A3 in primo grado, nonché alle fotografie in atti. D'altra parte, non risulta riprodotto in ricorso il contenuto degli atti dimostrativi della tesi difensiva, né essi sono stati allegati, per cui le argomentazioni prospettate rimangono mere congetture. 1.3.
Parimenti inammissibile per generiata e il terzo motivo di ricorso, riferito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Occorre, preliminarmente, ricordare che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (ex multis, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 3, n. 48317 dei 11/10/2016, Rv. 268499) e che deve ritenersi del tutto adeguata la motivazione che valorizzi l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).
Tanto premesso, va osservato che il ricorso non specifica le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscere tale beneficio. Ed invero, la censura pecca di specificità laddove ritiene chiara la particolare tenuità e non abitualità del comportamento, nonché l'assenza di qualsivoglia tendenza all'agire antisociale, senza nulla argomentare in ordine agli ulteriori presupposti fattuali previsti dalla norma per la concessione della causa di non punibilità. Deve, pertanto, prendersi atto che nulla è stato allegato o dedotto dai ricorrenti in ordine a concreti e specifici elementi suscettibili di poter essere positivamente apprezzati dai giudici di merito.
In ogni caso il fatto, come ricostruito in sentenza, non può esseretdefinito di minima offensività in considerazione della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo, della gravità del danno o del pericolo, trattandosi di una massa imponente di rifiuti speciali, quantunque non pericolosi, ed essendosi riscontrata una tendenza all'agire antisociale degli imputati. 1.4. Il quarto motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è anch'esso inammissibile. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini dì tale giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189).
Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo. Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna lacuna motivazionale o vizio logico nella sentenza della Corte d'appello, che, in continuità con quella di primo grado, ha correttamente commisurato la pena inflitta - non discostandosi dal minimo edittale - parametrandola congruamente alla gravità del fatto.
2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di