Sentenza — n. 32600/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 2 marzo 2020 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 30 novembre 2018 del Tribunale di Pavia, ha concesso il beneficio della pena sospesa a Giovanni Antonio Lacelli, che era stato condannato per il solo reato del capo D) - gli altri reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione -, relativo alla violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Garlasco il 28 settembre 2011 nella data di presentazione della dichiarazione. ( 5 k" ),(Ì 2. L'imputato presenta due motivi di ricorso (nel primo t_ cc - la motivazione, nel secondo, specifici atti del procedimento) con cui contesta il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorda che con l'atto di appello aveva sottoposto a censura le dichiarazioni della teste Maria Teresa Bucciero, in servizio presso l'Agenzia delle entrate di Pavia, il cui Ufficio aveva disposto un accertamento sulla posizione di Giuseppe Aquilini per gli anni 2006 e 2007. Aveva chiesto di esaminare la teste, ma non l'aveva citata perché non era suo onere. Pertanto, non aveva colto nel segno la Corte territoriale, allorché aveva osservato che la stessa difesa aveva rinunciato in udienza all'escussione dei testi citati o da citare e che nessuna eccezione era stata avanzata al momento della dichiarazione di chiusura dell'istruttoria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lacelli Giovanni Antonio, nato a Cozzo il 25/01/1951, avverso la sentenza in data 02/03/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2 marzo 2020 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 30 novembre 2018 del Tribunale di Pavia, ha concesso il beneficio della pena sospesa a Giovanni Antonio Lacelli, che era stato condannato per il solo reato del capo D) - gli altri reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione -, relativo alla violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Garlasco il 28 settembre 2011 nella data di presentazione della dichiarazione. ( 5 k" ),(Ì 2. L'imputato presenta due motivi di ricorso (nel primo t_ cc - la motivazione, nel secondo, specifici atti del procedimento) con cui contesta il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità.
Nel complesso, i I sostiene che non si poteva ricavare dalla prova di altri atti (quelli dei capi A, B e C) la responsabilità del fatto del capo D). Era certo però che per gli assegni emessi nel 2009, dell'importo di euro 181.000, si erano riscontrati successivi versamenti sul conto corrente del traente per la considerevole minor somma di euro 80.000. Precisa che aveva regolarmente corrisposto il compenso a Giuseppe Aquilini per l'attività di abbattimento delle piante. Sostiene quindi che le fatture erano state emesse per operazioni esistenti.
Ricorda che con l'atto di appello aveva sottoposto a censura le dichiarazioni della teste Maria Teresa Bucciero, in servizio presso l'Agenzia delle entrate di Pavia, il cui Ufficio aveva disposto un accertamento sulla posizione di Giuseppe Aquilini per gli anni 2006 e 2007. Aveva chiesto di esaminare la teste, ma non l'aveva citata perché non era suo onere. Pertanto, non aveva colto nel segno la Corte territoriale, allorché aveva osservato che la stessa difesa aveva rinunciato in udienza all'escussione dei testi citati o da citare e che nessuna eccezione era stata avanzata al momento della dichiarazione di chiusura dell'istruttoria.
Da qui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese su fatti appresi da altre persone. Non era provato dall'esame dei conti bancari che i pagamenti fossero 902fir fittizi. Neppure la testimonianza del luogotenente in congedo Cappiello aveva supportato tale impostazione accusatoria. Solo l'errata percezione del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del controesame poteva portare ad affermare che, dopo l'addebito degli assegni, avesse riversato sul proprio conto corrente il contante corrispondente. Insiste sulla correttezza delle operazioni effettuate.
Aggiunge che l'oggetto sociale della ditta individuale di Aquilini non era l'abbattimento delle piante, ma il commercio all'ingrosso del legname. Dall'istruttoria dibattimentale non poteva escludersi che l'Aquilini si avvalesse, all'epoca dei fatti, di una propria struttura organizzativa aziendale. In senso difforme, il Tribunale, richiamando la testimonianza del Cappiello, aveva rilevato che l'Aquilini, al momento degli accertamenti della Guardia di finanza, non solo non era in possesso di documentazione, ma era in precarie condizioni di salute e dedito all'alcol.
La sua abitazione era in condizioni di estremo degrado. Sennonché dal controesame era emerso che l'accesso per la perquisizione era stato effettuato solo il 15 dicembre 2013, a distanza di circa quattro anni dall'emissione delle fatture. Perciò non si poteva negare la fondatezza della sua versione difensiva, non essendovi la prova che l'imputato versasse in condizioni precarie già nel 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che Giuseppe Aquilini, di cui l'imputato era l'unico cliente, aveva emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti, di cui né l'emittente né il destinatario erano in grado di fornire giustificazione. L'Aquilini non aveva dipendenti né attrezzature né struttura aziendale, non aveva conti correnti; il Lacelli emetteva gli assegni in favore di Aquilini e poi l'accompagnava a cambiarli: le somme prelevate ritornavano sui suoi conti.
Tanto basta, al di là delle precarie condizioni di vita dell'Aqulini, a fondare logicamente la prova della responsabilità dell'imputato. La motivazione è ampia e diffusa su tutti i profili critici devoluti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend