Sentenza — n. 32402/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 5 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., proposto da De Masi Alessandra, amministratore unico e legale rappresentante della "Mister Dog s.r.l.", terza estranea al reato, avverso il provvedimento del Tribunale di Locri con il quale era stata respinta l'istanza di dissequestro della medesima società, sottoposta a sequestro preventivo disposto, con decreto in data 14/6/2018, dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta nella effettiva disponibilità di Luigi Bartolo e da questi utilizzata per realizzare il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza, ai sensi dell'art. 513 bis cod.pen., in danno di Leonzio Tedesco, legale rappresentante della s.a.s. "Dog Center".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 bis cod.proc.pen, art. 513 bis cod.pen, art. 240 comma 1 cod.pen, art. 240 comma 3 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32402/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Conclusivamente la società Mister Dog s.r.l. non rientrerebbe nel novero dei beni confiscabili in via facoltativa, ai sensi dell'art. 240 comma 1 e 3 cod.pen., perché appartenente a soggetti terzi estranei al reato. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al ritenuto giudicato cautelare formatosi in ragione del fatto che la sig.ra De Masi aveva già esperito il rimedio del riesame in punto profilo di confiscabilità del bene, questione sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità e come tale dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Masi Alessandra, nata a Crotone il 01/01/1969 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. R. Businello per la ricorrente che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., proposto da De Masi Alessandra, amministratore unico e legale rappresentante della "Mister Dog s.r.l.", terza estranea al reato, avverso il provvedimento del Tribunale di Locri con il quale era stata respinta l'istanza di dissequestro della medesima società, sottoposta a sequestro preventivo disposto, con decreto in data 14/6/2018, dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta nella effettiva disponibilità di Luigi Bartolo e da questi utilizzata per realizzare il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza, ai sensi dell'art. 513 bis cod.pen., in danno di Leonzio Tedesco, legale rappresentante della s.a.s. "Dog Center".
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alessandra De Masi, amministratore unico della "Mister Dog" s.r.I., a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 321 comma 2, cod.proc.pen. e art. 240 comma 1 e 3 cod.pen. Argomenta la ricorrente che, con decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito di indagini svolte nei confronti di Luigi Bartolo per il reato di cui all'art. 513 bis cod.pen., era stato disposto il sequestro preventivo della società Mister Dog s.r.I. sul ritenuto presupposto che fosse nella disponibilità del Bartolo il quale si sarebbe servito della medesima società, di proprietà delle figlie Valentina e Filomena ed amministrata dalla ricorrente De Masi, per porre in essere le condotte di illecita concorrenza con minaccia o violenza in danno di Leonzio Tedesco, legale rappresentante della s.a.s. "Dog Center".
Su tali presupposti era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod.pen. L'ordinanza impugnata avrebbe respinto l'istanza di dissequestro sul mero rilievo dell'asservimento dell'impresa al reato, essendo il Bartolo il reale gestore della stessa non considerando, da cui la erronea applicazione della legge penale che, in ipotesi di confisca facoltativa, come quella in esame, l'art. 240 comma 3 cod.pen. esclude l'applicazione della confisca nel caso in cui il bene appartenga a persona estranea al reato.
Tale situazione sarebbe sussistente nel caso in esame in quanto la ricorrente, amministratore unico della società, è persona estranea al reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia, non essendo neppure stata indagata nel procedimento penale, né potrebbe ravvisarsi un colpevole collegamento della ricorrente con il reato, né potrebbe superarsi l'estraneità della ricorrente rispetto al reato con la dimostrata, secondo l'ordinanza impugnata, reale disponibilità e/o riconducibilità della società in capo all'imputato Bartolo, soggetto che, contrariamente a quanto ritenuto, non è legato da vincoli di parentela con la De Masi Alessandra.
Conclusivamente la società Mister Dog s.r.l. non rientrerebbe nel novero dei beni confiscabili in via facoltativa, ai sensi dell'art. 240 comma 1 e 3 cod.pen., perché appartenente a soggetti terzi estranei al reato. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al ritenuto giudicato cautelare formatosi in ragione del fatto che la sig.ra De Masi aveva già esperito il rimedio del riesame in punto profilo di confiscabilità del bene, questione sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità e come tale dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione.
Non essendosi formato il giudicato cautelare, la questione sulla confiscabilità del bene sarebbe proponibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso appare inammissibile perché manifestamente infondato. La questione di diritto posta dalla ricorrente circa la confiscabilità del bene ai sensi dell'art. 240 comma 1, cod.pen. è scrutinabile da questo Collegio non essendovi giudicato cautelare sul punto (cfr. sentenza Sez. 2, n. 7867/2019).
4. Sotto un primo profilo, secondo un risalente e mai superato indirizzo giurisprudenziale, la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687 - 01). Ancora in tempi più recenti in tema di sequestro preventivo impeditivo, si è affermato che è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374).
Si è poi precisato che, ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società, occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo (Sez. 6, n. 20244 del 08/02/2018, Fedele, Rv. 273268 - 01). Occorre, pertanto, dimostrare nella ordinanza impositiva del sequestro preventivo adottato a fini impeditivi una diretta correlazione del bene con il reato in modo da escludersi qualsiasi indiscriminata estensione o indefinita dilatazione del vincolo reale in difetto di un nesso diretto di casualità con l'illecito.
5. L'ordinanza impugnata è congruamente argomentata sul punto con motivazione che non appare né assente, né meramente apparente, unico vizio denunciabile nei ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali. In particolare, secondo l'imputazione elevata a carico del Bartolo e per cui è in corso il giudizio di primo grado, il Bartolo, in concorso con altri, poneva in essere condotte ostruzionistiche volte ad impedire l'affidamento di un appalto per la custodia e assistenza dei cani randagi alla società della persona offesa mediante condotte dilatorie della consegna alla Dog Center di questi, aggiudicatario provvisorio, custodia dei cani temporaneamente affidata dal Comune proprio alla società della ricorrente, società strumentale e asservita alla commissione del reato, motivazione a fronte della quale la ricorrente oppone una generica contestazione dell'assenza di pertienenzialità.
6. Quanto alla dedotta violazione di legge di cui all'art. 240 comma 1 e 3 cod.pen., come già affermato da questa Corte, in tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene (Sez. 3, n. 48018 del 31/05/2019, Rv. 277993 - 01; Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, Familio, Rv. 238590, L'ordinanza impugnata, a pag. 3, ha argomento come la società della ricorrente aveva tratto vantaggio dal comportamento di illecita concorrenza posto in essere dal Bartolo, reale gestore della società, in quanto aveva beneficiato delle proroghe trimestrali per la custodia dei cani randagi grazie alla condotta ostruzionistica del medesimo, e con il suo comportamento negligente, non avendo esercitato i poteri di controllo sull'amministratore di fatto Bartolo, aveva consentito grazie all'attività illecita posta in essere da questi, il conseguimento di indubbi vantaggi economici per la società da lei amministrata.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in