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Sentenza — n. 32400/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32400/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32400/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il novembre 2020 il Tribunale di Foggia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato in sede di rinvio il sequestro preventivo del 16 settembre 2019 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 40 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32400/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La manifesta infondatezza della censura non può pertanto che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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sequestro del veicolo detentore di veicolo azienda mista industria automobilistica stato difettoso del veicolo conduttore di locali commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Centonza Michele, nato a Lesina il 23/09/1959 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Firníaní, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il novembre 2020 il Tribunale di Foggia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato in sede di rinvio il sequestro preventivo del 16 settembre 2019 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 40 lett.

b) d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, avente tra l'altro ad oggetto automezzi di proprietà della soc. coop. La Rinascita, legalmente rappresentata da Michele Cento nza.

2. Avverso la predetta decisione il Centonza, nella qualità indicata, proponeva ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, data la posizione di terzo estraneo al reato rivestito dalla società cooperativa ed in contrasto con l'obbligatorietà altrimenti della confisca dei beni, lo stesso ricorrente - con posizione ribadita anche nella memoria depositata in replica alle conclusioni del Procuratore generale - nulla poteva sapere dell'attività criminosa posta in essere dai due gestori degli automezzi nella qualità di padroncini. Al riguardo, il Tribunale aveva riconosciuto l'estraneità dello stesso Centonza ai fatti in contestazione, ritenendolo peraltro formalmente a conoscenza dell'attività illecita dei due. In ogni caso sussisteva interesse concreto alla proposizione dell'impugnazione, in ragione delle necessità aziendali e del vincolo apposto sui mezzi.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha appunto dimesso conclusioni scritte in esito alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Riconosciuto da questa Corte l'interesse di parte ricorrente all'impugnazione del provvedimento impositivo del vincolo, è nozione ribadita (di cui anche la stessa difesa del ricorrente dà atto) che, in tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è obbligatoria ed è esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (Sez. 3, n. 8790 del 26/11/2019, dep. 2020, Della Bella, Rv. 278267;

Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 269869). In specie, il ricorrente si è limitato ad allegare - introducendo questioni di mero fatto - l'"evidenza" della propria mancata conoscenza, atteso che gli autisti coinvolti nella vicenda penale sarebbero stati due padroncini, i quali in tale veste gestivano gli automezzi. 5.2. Va da sé che siffatte generiche affermazioni non possono comunque integrare affatto alcuna prova liberatoria, ed in tal senso l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato - coerentemente applicando il richiamato principio di diritto - che non poteva allo stato escludersi che il complesso veicolare sequestrato fosse invero assoggettato in via sistematica al trasporto ovvero al commercio del prodotto petrolifero illegale.

D'altronde gli stessi "padroncini" avevano fin dall'inizio comunque dichiarato (ancorché senza effettivo riscontro) che ogni documentazione relativa al prodotto petrolifero si trovava proprio nello studio del commercialista odierno ricorrente, legale rappresentante della società cooperativa proprietaria dei mezzi sequestrati.

5. La manifesta infondatezza della censura non può pertanto che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso