Sentenza — n. 32399/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 7 settembre 2020 il Tribunale di Salerno, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali ed in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da Marcello Conte in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. La Piastrella di C. & C., indagato per quanto di residuo interesse per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 7 e n. 9 e 640-bis cod. pen. (capo A), nonché di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2, comma 1 e 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo I), ha confermato per detti capi il decreto di sequestro preventivo del 14 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania fino a concorrenza di euro 392.240,63, ordinando la restituzione di quanto sequestrato in misura eccedente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32399/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 4.1. In linea generale, quanto al motivo di impugnazione proposto, il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr.
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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Conte Marcello, nato a Palomonte il 21/08/1971 avverso l'ordinanza del 07/09/2020 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 settembre 2020 il Tribunale di Salerno, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali ed in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da Marcello Conte in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. La Piastrella di C. & C., indagato per quanto di residuo interesse per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 7 e n. 9 e 640-bis cod. pen. (capo A), nonché di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2, comma 1 e 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo I), ha confermato per detti capi il decreto di sequestro preventivo del 14 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania fino a concorrenza di euro 392.240,63, ordinando la restituzione di quanto sequestrato in misura eccedente.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata dedotta nullità dell'ordinanza per mancanza ovvero illogicità della motivazione, dal momento che il Tribunale avrebbe accolto la tesi accusatoria circa la creazione di fatture riguardanti operazioni oggettivamente inesistenti. Al contrario - e a fronte delle presunzioni dell'autorità procedente - erano stati prodotti contratti di cottimo che giustificavano le prestazioni indicate nelle fatture, e che di per sé non richiedevano l'esplicito assenso della stazione appaltante. L'unica fattura contestata alla società del ricorrente ammontava ad euro 5400,00. In specie, non sussisteva inoltre nesso di pertinenzialità tra beni sequestrati - intesi quale profitto del reato - e reato contestato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In linea generale, quanto al motivo di impugnazione proposto, il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr.
Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni e altro, Rv. 272927). 4.1.1. Alla stregua del richiamato principio, non possono che condividersi le stesse conclusioni del Procuratore generale in ordine all'inammissibilità del ricorso, in ragione della corretta e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo, stante la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'inesistenza delle operazioni cui si riferivano le fatture. 4.1.2. Vero è, infatti, che va altresì ricordato l'altro principio generale, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.
Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); per contro, non può esser dedotta l'illogicità . manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett.
e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Al riguardo, infatti, viene per vero invocata la nullità dell'ordinanza proprio per mancanza ed illogicità della motivazione, ma al contrario - e a prescindere dalla palese inammissibilità della doglianza proposta in tema di illogicità della motivazione, tenuto conto dei principi appena richiamati - la censura si appunta proprio sui contenuti del percorso argomentativo, ben riconoscibile e non censurabile in questa sede, seguito dal provvedimento impugnato.
In particolare, e per quanto possa occorrere, il ricorso neppure si confronta appieno con i rilievi dell'ordinanza censurata, dispiegati ben al di là della mancanza formale del contratto, in relazione alla ritenuta insussistenza di rapporti di cottimo; del pari, in relazione alla quantificazione del profitto e dell'entità del vincolo, le doglianze - del tutto generiche - non tengono conto del ricordato principio di solidarietà (ad es., ex multis e proprio in tema di indebite erogazioni pubbliche, Sez. 2, n. 2488 del 27/11/2014, dep. 2015, Giacchetto, Rv. 261852), e, quanto alla sequestrabilità dei beni oggetto di vincolo, il provvedimento impugnato ha dato ampio e condivisibile conto che, in caso - come in specie - di sequestro anche per equivalente, non sussiste alcuna necessità di nesso pertinenziale tra bene vincolato e reato contestato (cfr.
Sez. 3, n. 12478 del 17/02/2021, B., non mass.; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408).
5. La manifesta infondatezza del motivo di impugnazione non può quindi che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme