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Sentenza — n. 32398/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32398/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32398/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 febbraio 2021 il Tribunale di Rieti, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il sequestro del 22 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, diretto ovvero per equivalente finalizzato alla confisca fino a concorrenza di euro 86.607,50 nei confronti della s.r.l. Emmeppi e di Enrico Pezzotti, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Emmeppi, indagato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32398/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La manifesta infondatezza del motivo di impugnazione non può quindi che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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fatture fittizie inchiesta per frode fiscale produzione di documenti finanziari lotta contro la frode omissione della contabilità pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
In ordine al motivo di doglianza formulato in questa sede, va invero comunque osservato in via preliminare che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pezzotti Enrico, nato a Narni il 26/02/1968 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del Tribunale di Rieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021 il Tribunale di Rieti, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il sequestro del 22 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, diretto ovvero per equivalente finalizzato alla confisca fino a concorrenza di euro 86.607,50 nei confronti della s.r.l. Emmeppi e di Enrico Pezzotti, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Emmeppi, indagato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, parte ricorrente ha lamentato nullità del provvedimento, atteso che il Tribunale non si era confrontato con le prove che la difesa aveva depositato in sede di riesame. In particolare erano state raccolte le dichiarazioni di testimoni, assunti nelle forme delle indagini difensive, i quali avevano dato conto dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni fatturate dalle società che avevano emesso le fatture oggetto di contestazione, mentre l'Ispettorato del lavoro aveva accertato l'avvenuta assunzione al riguardo di tredici dipendenti. Tutto ciò mentre il Tribunale si era limitato a richiamare in proposito le considerazioni svolte dall'Agenzia delle entrate.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In ordine al motivo di doglianza formulato in questa sede, va invero comunque osservato in via preliminare che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); per contro, non può esser dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett.

e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 4.2. Ciò posto, per un verso l'ordinanza ha dato adeguato conto tanto delle deduzioni, anche documentali, del ricorrente quanto delle considerazioni, infine condivise dal provvedimento, dell'Agenzia delle entrate in ordine alla ritenuta fittizietà delle operazioni; d'altro canto il ricorso neppure si confronta (sulle conseguenze di ciò, cfr. Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) col contenuto dell'ordinanza impugnata la quale, somministrando contenuti radicalmente diversi da quanto sostenuto nell'impugnazione, ha invece fornito motivato dissenso - in sé tra l'altro neppure censurabile in questa sede di legittimità - rispetto alle argomentazioni svolte dalla difesa dell'indagato, in ogni caso ampiamente riportate nel corpo del provvedimento.

Non vi è stata pertanto alcuna omessa considerazione delle posizioni della difesa, invero "espressamente richiamate a pagina 2 della motivazione", come è stato correttamente annotato anche dal Procuratore generale.

5. La manifesta infondatezza del motivo di impugnazione non può quindi che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così