Sentenza — n. 32393/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANGIA Mario, nato a Napoli il 8 gennaio 1976; MANGIA Pietro, nato ad Afragola (Na) il 2 settembre 1970; MANGIA Antonio, nato a Acerra (Na ) il 28 settembre 1981; GATTA Tommaso, nato a Afragole (Na) il 16 marzo 1972; CONTIELLO Rosa, nata a Napoli il 10 agosto 1976; avverso la sentenza n. 190 del 2020 della Corte di appello di Cagliari del 19 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo in tal modo strutturata la norma, è di tutta evidenza, ove non si voglia, attribuire all'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen. un ambito applicativo ancor più ampio della stessa norma cui esso fa riferimento onde delimitare, sia pure in negativo, il proprio raggio di azione, è chiaro che la esclusione dalla possibilità di concordare la pena, previa rinunzia ai restanti motivi di appello non riguarda la ipotesi di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen., ma esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 416 cod. pen. laddove la associazione per delinquere sia finalizzata alla commissione del predetto reato ambientale.
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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANGIA Mario, nato a Napoli il 8 gennaio 1976; MANGIA Pietro, nato ad Afragola (Na) il 2 settembre 1970; MANGIA Antonio, nato a Acerra (Na ) il 28 settembre 1981; GATTA Tommaso, nato a Afragole (Na) il 16 marzo 1972; CONTIELLO Rosa, nata a Napoli il 10 agosto 1976; avverso la sentenza n. 190 del 2020 della Corte di appello di Cagliari del 19 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Simone PERELLI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 19 febbraio 2020 la Corte di appello di Cagliari, dato atto della circostanza che, avendo le parti impugnanti rinunziato vmotivi di ricorso diversi da quelli inerenti la pena inflitta dal giudice di primo grado ed avendo le parti, compreso il rappresentante della pubblica accusa, concordato' sulla pena considerata congrua, ha riformato, quanto alla determinazione della pena loro inflitta la sentenza con la quale, il precedente 3 gennaio 2018, > il Gup del Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la penale responsabilità, fra l'altro, di Mangia Mario, Mangia Pietro, Mangia Marco, Gatta Tommaso e Contiello Rosa in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e li aveva condannati alla pena allora ritenuta di giustizia.
In particolare, la Corte sarda, confermata nel resto la sentenza del giudice di primo grado, ha irrogato ai prevenuti Mangia Mario, Mangia Pietro, Mangia Antonio e Gatta Tommaso la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, mentre alla imputata Contiello Rosa ha irrogato la pena di mesi 10 di reclusione. Avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione con unico atto i prevenuti Mangia Mario, Mangia Pietro, Mangia Antonio e Gatta Tommaso e, con atto materialmente distinto dal precedente ma di identico 14e, contenuto, Contiello Rosa lamentando tutti il fatto,Vfacendo cattivo governo della disposizione di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. la Corte di appello di Cagliari avesse ammesso per í cinque imputati lo specifico strumento processuale della rinunzia ai motivi di appello e del concordato sulla pena, sebbene l'art. 599-bis, comma 2, cod. proc pen., nell'indicare le ipotesi di reato cui la particolare forma di definizione dei giudizio di gravame non è applicabile, richiami i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. fra i quali è indicato anche il delitto previsto e punito dall'art. 452- quaterdecies cod. pen. contestato ai ricorrenti.
Hanno, pertanto, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è sotto più profili inammissibile. Si rileva, infatti, in primo luogo che il presupposto normativ0sulla base del quale i ricorrenti hanno formulato il loro ricorso è erroneo in diritto.Infatti, l'art. 599-bis cod. proc. pen. espressamente prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della ipotesi del conccirdato sulla pena con rinunzia agli altri motivi di impugnazione, fra l'altro i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3 -quater, cod. proc. pen.; tale disposizione, a sua volta, per quanto ora di interesse, elenca, nel novero dei delitti implicati da detta norma - ai fini della irídividuazione dell'ufficio del Pm competente per essi in quello avente sede presso il Tribunale ubicato nella città capoluogo del distretto all'interno del quale è ricompreso l'ufficio giudicante ordinariamente competente - la associazione per delinquere commessa allo scopo di commettere il délitto, fra gli altri, di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen.
Essendo in tal modo strutturata la norma, è di tutta evidenza, ove non si voglia, attribuire all'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen. un ambito applicativo ancor più ampio della stessa norma cui esso fa riferimento onde delimitare, sia pure in negativo, il proprio raggio di azione, è chiaro che la esclusione dalla possibilità di concordare la pena, previa rinunzia ai restanti motivi di appello non riguarda la ipotesi di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen., ma esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 416 cod. pen. laddove la associazione per delinquere sia finalizzata alla commissione del predetto reato ambientale.
Circostanza questa non ricorrente nella fattispecie che ora interessa, posto che in essa è stata espressamente esclusa dalla Corte cagliaritana la esistenza di qualsivoglia associazione per delinquere. L'evidente erroneità del presupposto interpretativo su cui si basa la impugnazione proposta dai ricorrenti rende quest'ultima evidentemente inammissibile. Ma la inammissibilità della impugnazione presentata dai ricorrenti avrebbe anche un'altra ragione per essere dichiarata; come, infatti, è stato rilevato da questa Corte, con orientamento che si ritiene quanto mai opportuno confermare, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza (Corte di cassazione, Sezione III penale 2 maggio 2020 n. 18002).Nel caso in esame - pur al di là del fatto che, diversamente da quanto divisato dai ricorrenti, il concordato in appello è stato realizzato rispetto ad una fattispecie delittuosa che, astrattamente, lo avrebbe consentito - si rileva che i ricorrenti non hanno segnalato quale sarebbe potuto essere per costoro l'interesse a ricorrere che avrebbe giustificato la loro impugnazione; in altre parole, i ricorrenti si sono limitati ad addurre in linea astratta una preteso vizio della sentenza impugnata, senza indicare quale sarebbe stato il vantaggio, giuridicamente apprezzabile, che sarebbe loro direttamente derivato dall'eventuale accoglimento del ricorso e conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Si tratta, pertanto, di ricorsi per più guise inammissibili e che, pertanto, per tali debbono essere dichiarati, con la pedissequa condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali