Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32388/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32388/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32388/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza del 29 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella del 30 marzo 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vittorio Tuccillo Castaldo per il reato sub capo b) ex artt. 489, 494 cod. pen. perché estinto per prescrizione; ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, per il delitto ex artt. 110, 56, 61 n. 6 cod. pen., 291-bis, 293, con la recidiva specifica e reiterata, (con consegna dei campioni in Orte il 12 novembre 2009, commessi fino al 16 dicembre 2009 in Lubiana), in un anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed € 2.299.667 di multa. - 2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 32388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Vi deve essere infatti una necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. 1.3. L'inammissibilità, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., può essere rilevata anche in questa fase, perché può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, non essendo stata rilevata in precedenza. 1.4. L'inammissibilità dell'appello riverbera i suoi effetti anche sull'inammissibilità del motivo di ricorso; infatti, secondo il costante indirizzo di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il Giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione reato continuato contravvenzione altri reati aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUCILLO CASTALDO VITTORIO nato a NAPOLI il 06/01/1956 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 29 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella del 30 marzo 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vittorio Tuccillo Castaldo per il reato sub capo b) ex artt. 489, 494 cod. pen. perché estinto per prescrizione; ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, per il delitto ex artt. 110, 56, 61 n. 6 cod. pen., 291-bis, 293, con la recidiva specifica e reiterata, (con consegna dei campioni in Orte il 12 novembre 2009, commessi fino al 16 dicembre 2009 in Lubiana), in un anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed € 2.299.667 di multa. - 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione - il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo il vizio di violazione di legge per l'errata applicazione della recidiva. La Corte di appello avrebbe motivato la sussistenza della recidiva per la presenza dei precedenti penali omettendo di valutare il lasso di tempo decorso tra le pregresse condanne ed il fatto giudicato e la sussistenza della relazione qualificata. Il ricorrente sconterebbe una pena per fatti del 2009 a causa dei reati commessi nel 1998.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con i motivi di appello si contestò la sussistenza della recidiva rilevandone da un lato la natura facoltativa e dall'altro ricordando in punto di diritto che la recidiva può essere applicata quando il giudice ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Ulteriori argomentazioni concernevano il bilanciamento. 1.2. Il motivo di appello non si confrontava però in alcun modo con la motivazione della sentenza di primo grado sulla sussistenza della recidiva, fondata non solo sulla presenza dei precedenti penali, ma sulla capacità a delinquere quale emergente dalle condotte commesse, ed era pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

Vi deve essere infatti una necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. 1.3. L'inammissibilità, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., può essere rilevata anche in questa fase, perché può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, non essendo stata rilevata in precedenza. 1.4. L'inammissibilità dell'appello riverbera i suoi effetti anche sull'inammissibilità del motivo di ricorso; infatti, secondo il costante indirizzo di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il Giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr.

Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 2016, Faranda, Rv. 265937). Un motivo di appello inammissibile è non devoluto alla cognizione del giudice di appello. 1.5. Infine, la questione della distanza temporale tra le condotte ed i fatti •oggetto delle precedenti condanne non era stata dedotta con l'impugnazione né sotto il profilo della violazione di legge né quale vizio della motivazione della sentenza impugnata. Tale questione è stata pertanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è pertanto inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr.

Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/07/2021.