Sentenza — n. 32386/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata. Con la sentenza del 26 giugno 2020 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2019, ha assolto Ben Dhaou Semire (non ricorrente) dal reato di cui al capo b) e rideterminato la pena per il reato di cui al capo f). La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato a Davide Arizzi, Antonj Arizzi, Carmelo Arizzi e Chiara Giuseppa Arizzi. 1.1. Davide Arizzi è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione ed C 26.000 di multa, esclusa la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, per i reati di cui ai capi:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 679 cod. pen, art. 4 legge 110/1975, art. 129 cod. proc. pen, art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche in tal caso i giudici di merito avrebbero fondato la penale responsabilità in base ad una intercettazione in ambientale del 29 maggio 2017 che sarebbe inidonea a provare il possesso del coltello e la sua qualificazione quale arma o strumento atto ad offendere. Si richiama il principio del ragionevole dubbio, il testo dell'art. 45 Tulps; non sarebbe provato che il coltellino citato nell'intercettazione sia effettivamente un coltello a serramanico come indicato nell'imputazione. La Corte di appello avrebbe arbitrariamente ritenuto che l'oggetto fosse un coltello, quale strumento atto ad offendere e la motivazione si fonderebbe apoditticamente sull'evidenza. 3.6.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARIZZI DAVIDE nato a PALERMO il 20/08/1992 ARIZZI ANTONJ nato a PALERMO il 27/02/1991 ARIZZI CARMELO nato a PALERMO il 16/11/1958 ARIZZI CHIARA GIUSEPPA nato a PALERMO il 23/08/1989 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il PG chiede di dichiarare inammissibile i ricorsi Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata. Con la sentenza del 26 giugno 2020 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2019, ha assolto Ben Dhaou Semire (non ricorrente) dal reato di cui al capo b) e rideterminato la pena per il reato di cui al capo f). La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato a Davide Arizzi, Antonj Arizzi, Carmelo Arizzi e Chiara Giuseppa Arizzi. 1.1. Davide Arizzi è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione ed C 26.000 di multa, esclusa la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, per i reati di cui ai capi:
A) ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, in concorso tra Davide Arizzi, Antonj Arizzi, Carmelo Arizzi e Chiara Giuseppa Arizzi, per la detenzione al fine di cederle a terzi di kg. 2,125 di marijuana, di 430 grammi di hashish, di 17,7 grammi di cocaina (in Palermo il 5 aprile 2017); B) ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, in concorso tra Davide Arizzi e Antonj Arizzi, per la coltivazione di più piante di marijuana, per la detenzione di 20 dosi di cocaina dal peso di 5 grammi, di 8 dosi di marijuana per grammi 5,5, di 149 dosi di marijuana dal peso di 190 grammi, di 57 dosi di hashish dal peso di grammi 95, di una dose di hashish dal peso di 12,6 grammi, di 567 dosi di hashish dal peso di hg. 1,157 (in Palermo il 6 maggio 2017);
C) ex art. 624-625 cod. pen., in concorso tra Davide Arizzi e Antonj Arizzi, per il furto di energia elettrica, commesso per eseguite il delitto sub b), adoperata per la coltivazione della marijuana e per il centro di stoccaggio delle sostanze stupefacenti (in Palermo fino al 6 maggio 2017). 1.2. Antonj Arizzi è stato condannato alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione ed C 26.400 di multa, esclusa la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per i reati di cui ai capi A), B), C), D) ex art. 679 cod. pen. per la detenzione di 150 munizioni per arma comune da sparo (in Palermo tra il 13 ed il 15 maggio 2017), ed F), ex art. 4 legge 110/1975, per la detenzione di un coltello a serramanico (in Balestrate il 30 maggio 2017).
Carmelo Arizzi e Chiara Giuseppa Arizzi sono stati condannati per il reato di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 alla pena di 4 anni di reclusione ed €18.000 di multa. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Davide Arizzi, Antonj Arizzi, Carmelo Arizzi e Chiara Giuseppa Arizzi.
2. Il ricorso nell'interesse di Davide Arizzi 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione al rigetto della riqualificazione della condotta contestata al capo A) nell'ipotesi lieve. Il dato quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione del ricorrente, su cui quest'ultimo ha ammesso la sua responsabilità, assumerebbe rilievo anche per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di appello avrebbe omesso di indicare i principi in base ai quali ha ritenuto insussistente la fattispecie di lieve entità, valorizzando elementi investigativi relativi al capo B). 2.2.
Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul capo B), l'omessa risposta ai motivi di appello; i contenitori ritrovati e i soli 2 fotogrammi su 12 non costituirebbero gravi indizi di colpevolezza e non consentirebbero di dichiarare la penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sul capo C); la motivazione, riportata nel ricorso, sarebbe priva di fondamento giuridico ed in contraddizione con quanto sarebbe emerso dalle risultanze investigative; non vi sarebbe prova del possesso esclusivo dei locali sotterranei; non sarebbe stata svolta alcuna indagine per accertare la proprietà o il possesso dei locali.
Nei locali sarebbero stati presenti anche altri soggetti; tale elemento di fatto sarebbe stato ritenuto un elemento debole senza motivazione. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. La Corte di appello avrebbe rigettato il motivo di appello sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche limitandosi a richiamare la gravità del reato e la negativa personalità dell'imputato senza considerare che si tratta di soggetto senza precedenti penali, che ha avuto un atteggiamento collaborativo che non potrebbe definirsi, come indicato in sentenza, parziale e reticente.
Quanto alla pena non sarebbe stato valutato in modo equo il contributo di ciascun imputato.
3. Il ricorso nell'interesse di Antonj Arizzi 3.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione al capo A), il vizio della motivazione. La penale responsabilità dell'imputato si fonderebbe su 2 colloqui intercettati tra i familiari a cui la Corte di appello avrebbe attribuito un significato diverso da quello letterale. Davide Arizzi, arrestato in flagranza di reato, avrebbe assunto su di sé tutta la responsabilità; i giudici di merito non avrebbero ritenuto attendibile tale dichiarazione. La Corte territoriale non avrebbe valutato che il ricorrente ha ammesso la sua responsabilità per la detenzione di una quota delle sostanze stupefacenti di cui al capo B); sarebbe inverosimile che un soggetto ammetta la sua responsabilità solo in parte.
Si contesta poi l'interpretazione della conversazione del 14 aprile 2017 riportata nella sentenza impugnata a pagina 9 da cui emergerebbe l'estraneità del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione ai capi A) e B), quanto al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In punto di diritto si invoca l'applicazione del principio espresso da Sez. 4, sentenza del 27 maggio 2010 n. 31663. Gli elementi di fatto si cui si fonderebbe la richiesta sono la detenzione di quantitativi relativamente contenuti, senza cautele ed accorgimenti, con un guadagno pressoché inesistente, non essendo rilevante la reiterazione nel tempo ed il possesso di un quantitativo non indifferente di dosi, né che la cessione sia stata attuata grazie all'organizzazione di più persone.
Il rigetto sarebbe avvenuto con clausole di stile, senza valutare la parziale ammissione di responsabilità. 3.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sul capo C): non sarebbe stata fornita alcuna prova che il ricorrente fosse a conoscenza del furto dell'energia elettrica. Mancherebbe la motivazione sul capo. Si rileva che il ricorrente ha ammesso la sua responsabilità solo per la detenzione di parte della sostanza stupefacente ma non rispetto alla coltivazione della marijuana. 3.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul capo D); la motivazione, fondata sulla conversazione del 13 maggio 2017 alle ore 13.00, sarebbe manifestamente illogica.
Non vi sarebbe alcun elemento di prova che dimostri che la cessione dei proiettili sia avvenuta effettivamente e che il ricorrente avesse detenuto i proiettili. La sola conversazione intercettata non sarebbe sufficiente a provare la cessione, per l'impossibilità di individuare il materiale o il cessionario. «Sulla scorta di tali risultanze, che certificano come, invero, il ricorrente non abbia ma commesso alcun fatto reato, semplicemente dichiarando, telefonicamente, di essere in possesso di tali proiettili 3.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul reato di cui al capo F) di cui mancherebbe la prova della commissione del fatto.
Anche in tal caso i giudici di merito avrebbero fondato la penale responsabilità in base ad una intercettazione in ambientale del 29 maggio 2017 che sarebbe inidonea a provare il possesso del coltello e la sua qualificazione quale arma o strumento atto ad offendere. Si richiama il principio del ragionevole dubbio, il testo dell'art. 45 Tulps; non sarebbe provato che il coltellino citato nell'intercettazione sia effettivamente un coltello a serramanico come indicato nell'imputazione. La Corte di appello avrebbe arbitrariamente ritenuto che l'oggetto fosse un coltello, quale strumento atto ad offendere e la motivazione si fonderebbe apoditticamente sull'evidenza. 3.6.
Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto del motivo di appello sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione, che si fonda sulla gravità dei reati, sulla negativa personalità dell'imputato, sui numerosi precedenti penali, sulla ammissione di responsabilità solo parziale, sarebbe di stile. L'atteggiamento ante e post delictum, la scelta del giudizio abbreviato, avrebbero consentito di applicare le circostanze attenuanti generiche.
4. Sui ricorsi nell'interesse di Carmelo Arizzi e Chiara Giuseppa Arizzi. 4.1. Con unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge, nel titolo del motivo, la mancata o insufficiente motivazione, nel corso del ricorso, sulla responsabilità degli imputati. La sentenza impugnata andrebbe cassata ed emessa sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. perché l'imputato non ha commesso il fatto. Dagli atti non emergerebbe la prova della penale responsabilità degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sul ricorso di Davide Arizzi 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il motivo di appello sulla qualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 si fondava esclusivamente sulla quantità non imponente della sostanza stupefacente ed era, per come articolato, del tutto inammissibile, posto che già di per sé il dato quantitativo è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Per altro, nella sentenza si indica, proprio quanto al capo A), anche la presenza nell'abitazione del ricorrente degli strumenti per il taglio ed il confezionamento delle dosi, oltre ad un rilevantissimo numero di dosi già pronte per le cessioni.
Il motivo non si confronta neanche con tale parte della motivazione della sentenza impugnata. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.2.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2.2.
La Corte territoriale ha rigettato l'impugnazione rilevando ed indicando la sussistenza di altri elementi di prova a carico dell'imputato, emergenti dalla sentenza di primo grado, non indicati con l'appello. Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Rispetto agli elementi di prova che dimostrano la disponibilità del locale da parte del ricorrente e di Antonj Arizzi, per altro analiticamente indicati nella sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte territoriale, con il ricorso ci si è limitati ad affermare che la motivazione sarebbe in contrasto con le «risultanze investigative»: risultanze che però non sarebbero costituite da elementi di prova ma dall'assenza di accertamenti sulla proprietà dei locali o sul possesso da parte di altri soggetti.
La doglianza si fonda, in sostanza, su elementi di fatto inesistenti. 1.4. Il quarto motivo sulle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. 1.4.1. Si è affermato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (così Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della 9,2) contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
Per Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (nella fattispecie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego motivato nella sentenza impugnata, avendo riguardo alle ammissioni solo parziali dell'imputato e al suo comportamento non collaborativo emergente dalle intercettazioni telefoniche).
La Corte di Cassazione- ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez'. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 1.4.2. Orbene, la Corte territoriale ha rigettato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione immune da vizi logici, per nulla di stile, come definita nel ricorso, perché fondata sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: sulla gravità dei fatti, ampiamente descritta nella sentenza impugnata, sulla negativa personalità dell'imputato - si riporta una intercettazione da cui emerge la volontà di riprendere l'attività illecita non appena uscito dal carcere in un messaggio inviato a Antonj Arizzi. 1.4.3.
Del tutto generiche sono le argomentazioni del motivo sul trattamento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità.
2. Sul ricorso di Antonj Arizzi 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello sul capo A) rilevando che con l'impugnazione non fosse stata presa in esame la parte della motivazione della sentenza di primo grado nella quale la prova della penale responsabilità dell'imputato era stata dedotta da altre due intercettazioni ambientali, del 11 e 14 aprile 2017, dalle quali emergeva che la confessione resa da Davide Arizzi era volta a favorire gli altri concorrenti, ed in particolare il ricorrente e Carmelo Arizzi.
L'affermazione contenuta nel motivo che l'interpretazione delle conversazioni sarebbe in contrasto con il loro tenore letterale è del tutto indimostrata, in quanto le conversazioni non sono state allegate al ricorso né sono state trascritte. Con il motivo si propone pertanto una generica ricostruzione alternativa del fatto, si attribuisce valore probatorio alla confessione di Davide Arizzi senza realmente argomentare perché la motivazione sulla sua parzialità, essendo stata esclusa indebitamente la responsabilità degli altri, sia manifestamente infondata o manifestamente illogica.
Il motivo non prende neanche in esame l'articolata motivazione della sentenza che ha ritenuto, in base agli elementi di prova, del tutto strumentale la parziale ammissione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo B). 2.2. Il secondo motivo, sulla qualificazione dei reati di cui capi A) e B) ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato. 2.2.1. Il ricorrente cita Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Ahmetaj, Rv. 248112 - 01, riportando in maniera errata il principio di diritto e la motivazione, che ha un significato opposto rispetto quello indicato nel motivo.
Per la sentenza Ahmetaj, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, è esclusa nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all'imputato (in motivazione la Corte, in un caso di illecita detenzione di circa gr. 100 di cocaina con principio attivo pari ad oltre il 47%, ha precisato che solo in presenza di un dato ponderale non cospicuo assumono valenza gli altri parametri legislativi).
Tale sentenza ha dato valenza al dato ponderale per cui ove significativo, come nel caso in esame, esclude di per sé il fatto di lieve entità, senza necessità di prendere in esame gli altri parametri. 2.2.2. Il ricorso è poi manifestamente infondato anche in punto di fatto, in particolare quanto ai quantitativi rinvenuti ed alla presenza di strumenti dimostrativi di un'attività organizzata di cessione. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha richiamato la motivazione del rigetto del motivo di appello di Davide Arizzi perché le argomentazioni delle impugnazioni erano comuni.
La motivazione, come già indicato, è corretta in diritto ed immune da vizi logici, posto che risulta dimostrato che anche il ricorrente avesse la disponibilità dei locali e che l'energia elettrica era utilizzata sia per godere del loro possesso sia nello svolgimento dell'attività illecita di coltivazione della sostanza stupefacente. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado dalla quale risulta che nel corso della conversazione n.93 del 13 maggio 2017 ore 13 (non 3 maggio 2017 come erroneamente indicato nel ricorso), Antonj Arizzi riferì al suo interlocutore di avere 150 proiettili, cal. 9X21 e 38 special, che intendeva vendere.
La detenzione dei proiettili risulta confermata anche da una seconda conversazione, la n. 150 del 15 maggio 2017 ore 22.00. La Corte di appello ha correttamente preso atto del tenore esplicito, inequivoco delle conversazioni, nella quale si indica anche il calibro dei proiettili. Tali conversazioni costituiscono una prova diretta del fatto, mentre nessun elemento di prova a sostegno della tesi difensiva della millanteria risulta indicato nel ricorso. Per altro, nel ricorso si ribadisce l'argomento, già dichiarato irrilevante dalla Corte di appello senza una specifica contestazione sul punto, dell'assenza di prova sulla vendita dei proiettili: l'argomento è irrilevante in quanto l'imputato è stato condannato per la detenzione dei proiettili e non per la loro vendita. 2.5.
Il quinto motivo è manifestamente infondato. 2.5.1. Ai fini della qualificazione di un coltello quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero riqualificato il reato ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., ritenendo arma propria il coltello, del cui porto ingiustificato era chiamato a rispondere, in ragione soltanto della presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, mancando in atti la prova che la lama fosse dotata di due taglienti;
Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252 - 01). Il reato di cui all'art. 4 legge 110/1975 punisce chiunque, senza giustificato motivo, porti, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa armi bianche o strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. 2.5.2. La Corte di appello nel rigettare il motivo di appello sull'insussistenza del fatto, ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, pag. 49, dalla quale risulta non solo la detenzione del coltellino ma anche che il ricorrente lo aveva portato con sé nel corso di un sopralluogo, tanto poi da affermare che lo avrebbe buttato via una volta giunto allo Zen, «che sono sei mesi», mostrando così anche di conoscere il disvalore penale del fatto.
Il riferimento nella conversazione intercettata al coltellino è sufficiente a ritenere provato il fatto perché anche il solo porto di un coltellino con apertura manuale integra il reato. 2.5.3. L'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 sanziona anche la condotta di chi porta senza giustificato motivo qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni dello strumento stesso (fattispecie relativa ad un coltellino ad apertura manuale, normalmente destinato ad uso domestico o lavorativo, di cui l'agente si era servito per cagionare lesioni; così Sez. 5, n. 11499 del 08/11/1993, Carcano, Rv. 196463 - 01) 2.6.
È manifestamente infondato anche il sesto motivo sulle circostanze attenuanti generiche. Come già affermato in precedenza, la Corte territoriale ha rigettato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione immune da vizi logici perché fondata sugli elementi ex art. 133 cod. p'en.: sulla gravità dei fatti, ampiamente descritta nella sentenza, sulla negativa personalità dell'imputato fondata sulla presenza di numerosi precedenti penali. 2.6.1. Va poi ribadito il principio per cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio Gianluca, Rv. 27727101).
3. Sul ricorso di Carmelo Arizzi e Chiara Giuseppa Arizzi. I ricorsi sono inammissibili per il difetto del requisito della specificità estrinseca. La motivazione sulla penale responsabilità di Carmelo Arizzi e di Chiara Giuseppa Arizzi, in risposta ai motivi di appello, si rinviene rispettivamente nelle pagine 11-13 e 13-14; il ricorso non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a generiche affermazioni sull'assenza di motivazione e sulla mancanza di elementi di prova della penale responsabilità degli imputati.
4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di r