Sentenza — n. 32384/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza il Tribunale di Cassino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tomassi Adolfo, in relazione ai reati contestati di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 256 comma 2, d.lvo n. 152 del 2006, perché estinti per prescrizione, demandando al Sindaco di Cervaro i provvedimenti amministrativi di competenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 157 cod.pen, art. 619 cod.proc.pen, art. 619 comma 1 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge di cui all'art. 44 comma 2 del d.P.R. 380 del 2001 e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca delle opere abusive realizzate non essendo stata accertata una ipotesi di lottizzazione abusiva. La confisca sarebbe stata illegalmente disposta in presenza di meri abusi edilizi. - Vizio di motivazione in relazione all'accertamento del fatto di reato che, secondo la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, deve comunque essere compiuto per disporre la confisca urbanistica.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tornassi Adolfo, nato a Cessino il 25/11/1957 avverso la sentenza del 11/10/2019 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Cassino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tomassi Adolfo, in relazione ai reati contestati di cui all'art. 44 lett.
b) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 256 comma 2, d.lvo n. 152 del 2006, perché estinti per prescrizione, demandando al Sindaco di Cervaro i provvedimenti amministrativi di competenza.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge di cui all'art. 44 comma 2 del d.P.R. 380 del 2001 e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca delle opere abusive realizzate non essendo stata accertata una ipotesi di lottizzazione abusiva. La confisca sarebbe stata illegalmente disposta in presenza di meri abusi edilizi. - Vizio di motivazione in relazione all'accertamento del fatto di reato che, secondo la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, deve comunque essere compiuto per disporre la confisca urbanistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Va anzitutto rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata non ha disposto la confisca urbanistica. Il Tribunale di Cassino, visti gli artt. 157 cod.pen. e 531 cod.proc.pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tornassi Adolfo in relazione ai reati contestati perché erano estinti per maturata prescrizione e ha demandato al Sindaco di Cervaro i provvedimenti amministrativi di competenza. Ora, secondo un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio ritiene di dover condividere, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Rv. 267177 - 01;
Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado e altri, Rv. 250400). Nel caso in esame il ricorrente deduce la violazione di legge contenuta nella motivazione che non può essere dedotta in ragione della prevalenza del dispositivo di sentenza sulla motivazione. Non di meno, il Tribunale dovendo decidere in merito al sequestro preventivo delle opere abusive, ha disposto la confisca urbanistica in relazione al reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44 lett.
b) del d.P.R. n. 380 del 2001, commettendo un palese errore di diritto dal momento che la confisca urbanistica è disposta solo nel caso di accertato reato di lottizzazione abusiva. Non di meno l'errore di diritto (pacifico) è emendabile da Questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen. Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 44 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, che dispone che se è stata accertata la lottizzazione abusiva il giudice dispone la confisca dei terreni e delle opere abusivamente realizzate, alla diversa ipotesi di semplice abuso edilizio come contestato al ricorrente di violazione dell'art. 44 lett.
b) del d.P.R. n. 380 del 2001. La motivazione contiene un pacifico errore di diritto che tuttavia non determina annullamento/nullità della sentenza perché non disposta, la confisca, nel dispositivo di sentenza che, appunto, non la prevede, ma consente la rettifica della motivazione, ai sensi dell'art. 619 comma 1 cod.proc.pen., nel senso sopra precisato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co