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Sentenza — n. 32374/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32374/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32374/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LAFORGIA Angelo, nato a Bari il 1 luglio 1995; RAGGI Gaetano, nato a Bari il 25 maggio 1995; avverso la sentenza n. 1447/20 della Corte di appello di Bari del 6 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate per l'imputato Laforgia dell'avv.ssa Milena PALM*SANO, del foro di Bari, nel senso dell'accoglimento del suo ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Bari, ha, con sentenza emessa in data 6 luglio 2020, confermato la precedente sentenza del Gup del Tribunale di Bari il quale, in esito a giudizio abbreviato, aveva, in data 17 dicembre 2019, dichiarato la penale responsabilità di Raggi Gaetano in ordine al reato a lui ascritto e lo aveva, pertanto, condannato, concesse al medesimo le attenuanti generiche e applicata in suo favore la diminuente per il rito prescelto, alla pena, comprensiva dell'aumento per la ritenuta continuazione, di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tutti gli elementi di cui sopra sono stati plausibilmente valorizzati in sede di merito nel senso della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato, e le doglianze presentate di fronte a questa Corte dalla difesa di questo sono ora inammissibili in quanto esclusivamente volte a formulare un, manifestamente infondato, giudizio di irragionevolezza in ordine al procedimento argomentativo sviluppato dai giudici del fatto nel senso prima descritto. Per le ragioni sopra esposte il ricorso del Laforgia deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti formazione della pena complessiva precedenti penali rilevanti reato grave

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per le ragioni sopra esposte il ricorso del Laforgia deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LAFORGIA Angelo, nato a Bari il 1 luglio 1995; RAGGI Gaetano, nato a Bari il 25 maggio 1995; avverso la sentenza n. 1447/20 della Corte di appello di Bari del 6 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate per l'imputato Laforgia dell'avv.ssa Milena PALM*SANO, del foro di Bari, nel senso dell'accoglimento del suo ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Bari, ha, con sentenza emessa in data 6 luglio 2020, confermato la precedente sentenza del Gup del Tribunale di Bari il quale, in esito a giudizio abbreviato, aveva, in data 17 dicembre 2019, dichiarato la penale responsabilità di Raggi Gaetano in ordine al reato a lui ascritto e lo aveva, pertanto, condannato, concesse al medesimo le attenuanti generiche e applicata in suo favore la diminuente per il rito prescelto, alla pena, comprensiva dell'aumento per la ritenuta continuazione, di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

Con la medesima sentenza, invece, la Corte pugliese ha riformato la citata sentenza, nella parte in cui in essa era stata affermata la penale responsabilità di Laforgia Gaetano in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, così riqualificata la originaria imputazione a lui contestata, e lo stesso era stato condannato, concesse anche in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa; in particolare la Corte territoriale, ritenuta esagerata la determinazione della pena inflitta al prevenuto in questione, la ha ridimensionata portandola a mesi 4 di reclusione ed euro 520,00 di multa.

Avverso la predetta decisione hanno interposto ricorso per cassazione, , con separati atti, entrambEt, gli imputati, articolando un solo motivo di impugnazione il Laforgia, avente ad oggetto il vizio di motivazione in punto di conferma della affermazione della penale responsabilità dell'imputato in questione, e due motivi il Raggi, riguardanti, rispettivamente, il vizio di motivazione e di violazione di legge in punto di mancata qualificazione del fatto a lui addebitato siccome violazione dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, e la illogicità della motivazione in relazione l'entità dell'aumento applicato per effetto della ritenuta continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mentre il ricorso di Raggi Gaetano è fondato e deve condurre all'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla sua posizione, quello presentato dal Laforgia è, invece, inammissibile, con le derivanti conseguenze a suo carico. Osserva, infatti, il Collegio, quanto alla posizione di quest'ultimo che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la sua penale responsabilità in ordine 2 -cit all'episodio criminoso al medesimo attribuito - si tratta della detenzione di un modestissimo quantitativo di droga appartenente diverse tipologie - sulla base di una serie di dati indiziari, tali da escludere che si trattasse di detenzione per uso esclusivamente personale.

I giudici del merito hanno, infatti, valorizzato i dati offerti: dalla pluralità tipologica della sostanza stupefacente detenuta dal Laforgia, elemento questo che di per sé, laddove non vi sia la dimostrazione dell'utilizzo da parte del soggetto interessato di tali diversi tipi di sostanze stupefacenti, costituisce la spia del fatto che si tratta, almeno per una parte, di sostanza non destinata all'uso personale; dalla circostanza che il prevenuto conservava la sostanza celata fra i propri pantaloni e le mutande, elemento anch'esso, indicativo di una detenzione che si intende mantenere clandestina proprio perché illecita; ed ancora dal fatto che il ricorrente non avesse saputo indicare il nominativo di chi, avendogli fatto svolgere il giorno prima degli avvenimenti per cui è causa una qualche attività lavorativa, lo aveva ricompensato consegnandogli la provvista finanziaria tramite la quale egli si sarebbe procurato, a fine personale, la droga rinvenutagli addosso, reticenza questa del Laforgia inspiegabile se non in un'ottica di falsità della notizia, volta a celare il fatto che, invece, egli deteneva la droga "in conto vendita" nell'interesse di un terzo soggetto.

Tutti gli elementi di cui sopra sono stati plausibilmente valorizzati in sede di merito nel senso della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato, e le doglianze presentate di fronte a questa Corte dalla difesa di questo sono ora inammissibili in quanto esclusivamente volte a formulare un, manifestamente infondato, giudizio di irragionevolezza in ordine al procedimento argomentativo sviluppato dai giudici del fatto nel senso prima descritto. Per le ragioni sopra esposte il ricorso del Laforgia deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Fondato è, invece, il ricorso del Raggi. Deve rilevarsi che questi è stato considerato responsabile di una pluralità di reati, tutti connessi alla detenzione di sostanza stupefacenti di vario tipo, come è chiaramente evidenziato dal fatto che a carico del Raggi sia stato applicato l'aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen. in ragione del 3 1)(-* fatto che lo stesso deteneva, appunto, sia un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in misura pari ad oltre 1.500 gr, sia della cocaina e della eroina in quantità espressamente ritenute dalla Corte di appello idonee alla preparazione di "poche dosi".

Ha, in particolare ritenuto la Corte che siffatta molteplicità tipologica della sostanza stupefacente detenuta fosse idonea alla integrazione di una duplicità di reati, uno connesso alla detenzione della marijuana ed uno connesso alla contestuale detenzione di eroina e cocaina; ha, altresì, escluso il giudicante che siffatto secondo illecito, cioè quello relativo alla cosiddette "droghe pesanti", potesse essere qualificato nell'ambito della ipotesi di fatto di lieve entità in quanto, pur avendo ritenuto non ostativa a tale qualificazione la pluralità tipologica delle sostanze, la Corte di Bari ha tuttavia considerato che la valutazione complessiva della fattispecie conduceva ad escludere siffatta qualificazione.

Ritiene questa Corte che la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale non sia soddisfacente. Essa, infatti, ha, in sostanza, sviluppato il proprio ragionamento, sulla base di due concomitanti fattori, un primo legato proprio al fatto che il Raggi deteneva non solamente cocaina ma anche eroina, ed un secondo legato al fatto che il Raggi era in possesso di una significativa quantità anche di sostanza stupefacente di altro genere, elemento questo che, ad avviso della Corte barese, è "di per sé indicativo di una disponibilità di differenti stupefacenti, tale da far fronte ad una domanda diversificata degli assuntori di quelle sostanze".

Si tratta di argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle sulla base delle quali, sino al, relativamente recente, intervento delle Sezioni unite di questa Corte, realizzato con sentenza n. 51063 del 2018, una parte non trascurabile della giurisprudenza di questa Corte riteneva esulante rispetto alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, l'ipotesi concreta in cui il soggetto deteneva sostanze stupefacenti di diverse specie. In tal senso, infatti, era stato affermato che in tema di stupefacenti, l'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 (ritenuta integrare un'attenuante nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79, e considerata fattore integrante un'autonoma fattispecie di reato successivamente a detta innovazione legislativa), non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (ex multis:

Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 febbraio 2017, n. 6624; idem Sezione III penale, 22 giugno 2015, n. 26205). Una tale impostazione, già da tempo avversata da parte della giurisprudenza di legittimità (si vedano, infatti, ad exemplum: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2028, n. 31378; idem Sezione VI penale, 20 febbraio 2018, n. 8243; idem Sezione VI penale, 15 gennaio 204, n. 1428) è stata, quindi, sconfessata, come accennato, dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno, al contrario, osservato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, dPR n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063).

Gli argomenti spesi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione tanto più debbono valere ove si consideri che, a seguito della intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti di tipo "pesante" e la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti di tipo "leggero" non integrano più un'unica fattispecie delittuosa ma costituiscono fra loro distinti reati, aventi un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, di tal che, applicando il tipo di ragionamento fatto proprio dalla Corte territoriale barese, si potrebbe giungere al risultato - logicamente prima ancora che giuridicamente - aberrante non solo di valutare la gravità di un reato sulla base della gravità di una altro fatto illecito, ancorchè al precedente eventualmente connesso dal vincolo della medesimezza del disegno criminoso, ma anche di valutare, in concreto, sulla base del trattamento sanzionatorio riferibile alle singole fattispecie criminose, più grave il delitto connesso alla pur modesta detenzione di sostanze stupefacenti di tipo pesante; il tutto con l'effetto di calcolare, conseguentemente, in caso di continuazione, la pena in funzione della più grave sanzione prevista per tale reato, e non in funzione della - eventualmente anche assai più significativa sul piano delle sostanziale rilevanza criminale derivante dalla potenziale diffusività degli effetti dannosi della condotta - detenzione di una cospicua quantità di altra tipologia di sostanza stupefacente, comportando ciò, quale ulteriore effetto - paradossalmente, ma logicamente, giustificato in una coerente valutazione della fattispecie in cui l'entità della sanzione sia collegata con un criterio di corrispettività quantitativa alla gravità della condotta - un aumento di pena, in caso di continuazione, per il reato satellite che, per la obbiettiva gravità di quest'ultimo, non potrebbe essere quantitativamente modesto, andandosi, perciò, esso ad aggiungere alla quantificazione della pena base operata in funzione di un reato la cui maggiore gravità (ridondante in modo assai significativo sulla determinazione della sanzione in termini maggiormente afflittivi) è stata, singolarmente, ricavata da elementi provenienti, rispetto ad esso reato, ab externo.

Effetto paradossale che, non a caso, costituisce l'oggetto della seconda censura formulata dal ricorrente. Sulla base delle ragioni che sono state dianzi illustrate la sentenza della Corte di appello di Bari - con la quale è stata esclusa, pur nella pacifica atomistica valutazione delle condotte attribuite al Raggi come integranti distinte violazioni dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, la possibilità di qualificare nell'ambito del fatto di lieve entità la condotta di detenzione di quelle che sono state espressamente definite "poche dosi" di cocaina e di eroina - deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte perché, tenute presenti le osservazioni dianzi illustrate, rivaluti sul punto la posizione del Raggi, anche in funzione del conseguente trattamento sanzionatorio a suo carico.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente a Raggi Gaetano con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di Laforgia Angelo che condanna al pagamento delle spe