Sentenza — n. 32245/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 26 novembre 2020, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una porzione di area ubicata in via Consolare Pompea - Granatari, presso la stazione di servizio AGIP/ENI e dei rifiuti ivi allocati, emesso nei confronti di Molino Michael dal del Tribunale di Messina in relazione all'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006, ritenendo insussistente il fumus del reato in materia di scarichi di acque reflue, tenuto conto che il distributore era dotato di un'autorizzazione unica ambientale che comprendeva anche lo scarico delle acque reflue dell'impianto di autolavaggio, ma non9a parere del riesamei l'attività di corretto smaltimento dei fanghi. Il Tribunale riqualificava il fatto nel diverso reato di cui all'art 256, comma 2. lettera b) D.Igs. 152/2006, considerando i fanghi di spurgo degli autolavaggi, presenti nelle vasche di decantazione, riconducibili ai fanghi rientranti nel codice CER 07.06.092, ossia rifiuti speciali, riversati negli scarichi fognari senza le adeguate operazioni di filtraggio .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 256 d.lgs. n. 152/2006; Sentenza — n. 32245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione dei giudici si fonda su una verifica dell'Arpa che tuttavia non risulta essere oggetto del procedimento e quindi su un atto erroneo o inesistente, ma comunque diverso rispetto a quelli valutati dal Giudice delle Indagini preliminari in sede di applicazione della misura reale.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINO MICHAEL nato a MESSINA il 12/02/1992 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; lette le conclusioni del PG dott. LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni scritte del difensore Avv. Gianluca Currà del foro di Messina, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 26 novembre 2020, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una porzione di area ubicata in via Consolare Pompea - Granatari, presso la stazione di servizio AGIP/ENI e dei rifiuti ivi allocati, emesso nei confronti di Molino Michael dal del Tribunale di Messina in relazione all'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006, ritenendo insussistente il fumus del reato in materia di scarichi di acque reflue, tenuto conto che il distributore era dotato di un'autorizzazione unica ambientale che comprendeva anche lo scarico delle acque reflue dell'impianto di autolavaggio, ma non9a parere del riesamei l'attività di corretto smaltimento dei fanghi. Il Tribunale riqualificava il fatto nel diverso reato di cui all'art 256, comma 2. lettera b) D.Igs. 152/2006, considerando i fanghi di spurgo degli autolavaggi, presenti nelle vasche di decantazione, riconducibili ai fanghi rientranti nel codice CER 07.06.092, ossia rifiuti speciali, riversati negli scarichi fognari senza le adeguate operazioni di filtraggio .
2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dall'indagato, per il tramite del difensore Avv. Gianluca Currò, articolato in un unico motivo, lamentando violazione di legge penale in relazione alla ritenuta applicabilità del comma secondo dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, anziché in quella dell'art. 137, comma primo del medesimo d.lgs., nonché contraddittorietà della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia errato nella qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il fumus delicti dell'art. 256 D.Igs. n.151/2006, mentre nella fattispecie era stato acclarata l'esistenza sussistenza dell'autorizzazione unica ambientale per la gestione dei reflui per mezzo di un impianto collegato senza soluzione di continuità tra il ciclo di produzione ed il recapito finale, rilasciata all'indagato.
La decisione dei giudici si fonda su una verifica dell'Arpa che tuttavia non risulta essere oggetto del procedimento e quindi su un atto erroneo o inesistente, ma comunque diverso rispetto a quelli valutati dal Giudice delle Indagini preliminari in sede di applicazione della misura reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez.6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893, SSUU., n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez.
U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Il controllo operato dai giudici di legittimità, come è noto, investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 dell'1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565;
Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
2. I rapporti tra la normativa sulla tutela delle acque e quella in tema di rifiuti sono stati più volte presi in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità / che ha precisato che la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi inei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettorei si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 16623 del 08/04/2015, P.M. in proc. D'Aniello, Rv. 26335401; Sez. 3, n. 7214 del 17/11/2010, dep.2011, Copeti, Rv. 249519 - 01).
3. Orbene nel caso di specie la circostanza fattuale di tale collegamento risulta dalla stessa ordinanza impugnata e quindi, come eccepito dalla difesa del ricorrente, il fumus del reato ipotizzato non sussiste e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. Infatti, quanto alla violazione della disposizione di cui all'art. 137 D.Igs n. 152/2006, posta a tutela dei corpi idrici ipotizzata dal G.I.P., occorre che il giudice del rinvio verifichi la eventuale violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo scarico, della quale l'indagato è munito, essendo tale reato un reato di pericolo, volto a prevenire il rischio di una concreta offesa all'ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che violi, anche colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico (cfr. Sez. 3, n. 21463 del 10/02/2015, Saibene e altro, Rv. 263750 - 01)
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. Il consigliere estenso