Sentenza — n. 32244/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA8 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: IZZO Lucio Emiliano, nato a San Felice a Cancello (Na), il 28 marzo 1972; avverso la sentenza n. 1045 del 2020 della Corte di appello di Napoli del 5 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 febbraio 2020 - preso atto della avvenuta rinunzia da parte del difensore di Izzo Lucio Emiliano dei motivi di impugnazione da lui presentati avverso la sentenza con la quale, in data 1 giugno 2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato la penale responsabilità del predetto imputato, unitamente a quella di altro corre* in ordine ad una nutrita messe di reati in materia di detenzione e ì spaccio di sostanze stupefacenti, tutti ritenuti rientrare nell'ambito delle ipotesi di lieve entità, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 5.500,00 di multa - ha riformato, quanto alla posizione di Izzo, la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo i reati a lui contestati posti in continuazione con quelli già giudicati con precedente sentenza del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 luglio 2006, irrevocabile il 18 aprile 2007, determinando, pertanto, la pena a carico del predetto in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32244/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1045 del 2020 della Corte di appello di Napoli del 5 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 febbraio 2020 - preso atto della avvenuta rinunzia da parte del difensore di Izzo Lucio Emiliano dei motivi di impugnazione da lui presentati avverso la sentenza con la quale, in data 1 giugno 2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato la penale responsabilità del predetto imputato, unitamente a quella di altro corre* in ordine ad una nutrita messe di reati in materia di detenzione e ì spaccio di sostanze stupefacenti, tutti ritenuti rientrare nell'ambito delle ipotesi di lieve entità, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 5.500,00 di multa - ha riformato, quanto alla posizione di Izzo, la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo i reati a lui contestati posti in continuazione con quelli già giudicati con precedente sentenza del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 luglio 2006, irrevocabile il 18 aprile 2007, determinando, pertanto, la pena a carico del predetto in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
8 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: IZZO Lucio Emiliano, nato a San Felice a Cancello (Na), il 28 marzo 1972; avverso la sentenza n. 1045 del 2020 della Corte di appello di Napoli del 5 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 febbraio 2020 - preso atto della avvenuta rinunzia da parte del difensore di Izzo Lucio Emiliano dei motivi di impugnazione da lui presentati avverso la sentenza con la quale, in data 1 giugno 2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato la penale responsabilità del predetto imputato, unitamente a quella di altro corre* in ordine ad una nutrita messe di reati in materia di detenzione e ì spaccio di sostanze stupefacenti, tutti ritenuti rientrare nell'ambito delle ipotesi di lieve entità, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 5.500,00 di multa - ha riformato, quanto alla posizione di Izzo, la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo i reati a lui contestati posti in continuazione con quelli già giudicati con precedente sentenza del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 luglio 2006, irrevocabile il 18 aprile 2007, determinando, pertanto, la pena a carico del predetto in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, Izzo Lucio Emiliano, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso l'imputato si è doluto del fatto che, in violazione di legge, la Corte territoriale non abbia dichiarato la intervenuta prescrizione dei reati a lui contestati, non potendo, rileva il ricorrente, ritenersi che l'avvenuta rinunzia ai motivi di impugnazione potesse anche A valere quale rinunzia alla maturata prescrizione; né, rileva, infine, il ricorrente, ha una qualche valenza la affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo la quale la prescrizione non poteva dirsi maturata per effetto della contestata recidiva, considerato che già il Tribunale di Noia, nel dichiarare l'intervenuta prescrizione di taluno dei reati contestati, aveva affermato che per quelli assistititi dalla contestazione della aggravante della recidiva, la prescrizione, decennale, sarebbe maturata in data 20 settembre 2016.
Con il secondo motivo è stata contestata, sotto il profilo della violazione di legge, la sussistenza degli elementi per l'affermazione a carico dell'Izzo della predetta aggravante relativa alla persona del reo. Infine, con il terzo motivo è stata lamentata la carenza di motivazione in ordine alla esclusione della prescrizione e della ritenuta sussistenza della recidiva. 2 1; 1)4'4 G1;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito illustrati. Osserva, infatti, il Collegio che il secondo motivo di impugnazione è inammissibile così come lo è il terzo, limitatamente alla doglianza avente ad oggetto il vizio di motivazione in punto di conferma della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza della aggravante della recidiva a carico dell'imputato, mentre fondato è il primo motivo, il che comporta l'assorbimento del terzo motivo per la sua parte residua. Invero, con riferimento al secondo motivo di doglianza, avendo il predetto imputato rinunziato, in sede di giudizio di secondo grado, ai motivi di impugnazione a suo tempo dalla sua difesa formulati, ed avendo, pertanto, ridotto le sue richieste al solo riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto della condanna a suo carico in primo grado e quelli oggetto di altra, precedente, sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale sammaritano in data 12 luglio 2006, irrevocabile il successivo 18 aprile 2007, è evidente che il prevenuto non può a questo punto rimettere in discussione í temi, ivi compresa la ritenuta recidiva, sui quali egli aveva espressamente rilevato di non avere più doglianze da formulare avverso la sentenza di primo grado, lamentando ora dei pretesi vizi, sostanziali e di completezza motivazionale, della sentenza di appello che in ordine a detti temi - espressamente non più costituenti oggetto di devoluzione processuale di fronte ad essa - nulla doveva più dire.
Fondato è, viceversa, il primo motivo di impugnazione, riferito alla violazione di legge per non avere la Corte territoriale campana rilevato la maturata prescrizione dei reati contestati, il cui accoglimento comporta, come accennato, l'assorbimento del terzo motivo di doglianza nella parte in cui lo stesso era riferito al vizio di motivazione in punto di omesso rilevamento della maturata prescrizione. Osserva, infatti, il Collegio che la sentenza di primo grado, pronunziata in data 1 giugno 2016, nell'esaminare il tema della eventuale prescrizione dei reati contestati all'odierno ricorrente, ha individuato il termine necessario per il maturare dell'evento estintivo dei reati a quello contestati in anni 10, al quale periodo deve essere aggiunto, sempre secondo il Tribunale sammaritano, l'ulteriore termine di mesi 6 e giorni 29 durante il quale il tempo necessario per la prescrizione ha subito una soluzione di continuità. 4>k'; k Ciò posto, considerato che sul punto la sentenza di primo grado non è stata impugnata da chi vi avrebbe avuto interesse, cioè, eventualmente, la pubblica accusa, deve rilevarsi che siffatta pronunzia, avente un indubbio valore decisorio, è divenuta oramai definitiva e la stessa non poteva essere modificata dalla Corte di appello, neppure in termini impliciti, a pena di violazione del principio della reformatio in pejus della sentenza di primo grado.
Considerato, a questo punto, che il tempus commissi delicti dei reati contestati all'Izzo è, al più tardi, collocabile al 9 aprile 2006, si rileva che, il termine massimo di prescrizione dell'ultimo, in ordine di tempo, dei reati contestati all'imputato è spirato in data 7 novembre 2016, quindi ampiamente prima della data, si tratta del 5 febbraio 2020, in cui la Corte di appello partenopea ha emesso la sentenza ora impugnata. Né, si precisa per mero scrupolo argomentativo, può avere un qualche rilievo il fatto che la difesa dell'Izzo avesse, di fronte alla Corte di appello, dichiarato di rinunziare alle eccezioni dalla medesima formulate in sede di gravame, posto che, quand'anche si intendesse ritenere che fra le stesse vi fosse anche la eccezione di prescrizione, va ribadito il principio, già da questa Corte rilevato, che la rinunzia alla prescrizione deve essere dichiarata in forma espressa tale da non ammettere equipollenti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 maggio 2016, n. 18953), sicchè la stessa non può essere desunta dal fatto che il ricorrente abbia genericamente inteso rinunziare ai motivi di gravame da lui presentati.
La sentenza impugnata, in ragione del vizio che la stessa presenta, deve, pertanto essere annullata senza rinvio, poiché i reati contestati sono estinti per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizion